Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7786 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 62624 FRE 07 78 6/03 ION NOME DEL P I LOTTALIAN /1986 REPUBBLICA ITALIANA Z /4 RA E 6 REGIST B A PO LL. I R A A A PREN DICASSAZIONE EL D . T B D TE Oggetto U A SI T N B SE I SEN 1 E R 13 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T I . A N .ri Magistrati: .mi Sigg sta dagli Ill Aompo M CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 627/99 Dott. Francesco Presidente - Cron. 12139 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud. 04/10/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 62624 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
RI SI, D'OR LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POGGIO CATINO 6, presso lo dell'avvocato GRAZIANI ANTONIO, difesi studio dall'avvocato IABONI PIETRINO, giusta procura a 2002 3533 margine;
-1
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 362/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 28/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il resistente, l'Avvocato ANTONIO GRAZIANI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso;
nel merito per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Ceprano nei confronti dei confronti dei coniugi D'OR IL e PE LV( contitolari di un'impresa esercente il commercio di materiali termoidraulici, con sede in Isola del Liri), l'Ufficio delle Imposte Dirette di Sora rettificava il reddito complessivamente dichiarato dai predetti ai fini irpef ed ilor per l'anno 1991,elevandolo da £.172.677.000 a £.
1.039.430.000. Il ricorso proposto dai contribuenti avverso gli atti impositivi loro separatamente notificati veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con sentenza n.798/01/96. I primi Giudici,pur riconosciuto corretto l'accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati, ammettevano tuttavia in deduzione maggiori costi e rideterminavano il reddito complessivo netto in £.207.000.000,per ciascuno dei coniugi. La sentenza veniva gravata da appello,proposto in via principale dai contribuenti e in via incidentale dall'Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n.362/34/97, depositata il 28.11.1997, riuniti i ricorsi, accoglieva l'appello dei contribuenti e rigettava quello incidentale,per l'effetto annullando gli atti impositivi impugnati. I Giudici di appello ritenevano per un verso corretta la soluzione dei primi giudici in punto di diritto, rilevando che in relazione ai presunti maggiori ricavi dovevano riconosciuti dei maggiori costi,pur nonessere 1- contabilizzati;
rilevavano,per altro verso,che gli stessi Giudici erano effettivamente caduti in errore nel ricalcolo del reddito complessivo netto. Tuttavia, ritenevano ininfluente tale errore( così come quello dedotto dall'Ufficio circa la percentuale di ricarico dagli stessi applicata),essendo l'accertamento radicalmente illegittimo,in quanto fondato su processi verbali elevati nei confronti di terzi" e soprattutto su documentazione 66 CC extracontabile rinvenuta presso terzi" e quindi su presunzioni prive dei requisiti di legge: tali dovendosi considerare quelle basate sul rinvenimento di "cifre e numeri cerchiati con diversa colorazione ...annotati su informali documenti extracontabili",avuto riguardo alla regolare tenuta della contabilità da parte dei ricorrenti. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, con due mezzi di gravame. Si sono costituiti e resistono con controricorso i contribuenti. Motivi della decisione Con un unico articolato motivo l'A.F. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.39 comma primo e 38 comma terzo DPR 600/1973, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ad avviso della ricorrente i Giudici di appello sarebbero caduti in errore di diritto ritenendo applicabile nella specie il disposto dell'art.38 DPR 600/1973,che riguarda la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche laddove l'Ufficio - trattandosi di reddito d'impresa, e sussistendone i relativi presupposti esito dell' ispezione e della verifica nei confronti -2- della società) Appl correttamente avrebbe proceduto alla rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art.39 comma primo lett.c) DPR 600/1973. La censura, laddove investe la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, è priva di fondamento. Invero,non vi è dubbio che la CTR abbia tenuto presente che l'avviso di accertamento impugnato concerne un maggior reddito d'impresa. In tal senso depone il testo letterale e logico della decisione, nella quale non solo mai viene fatto riferimento alla metodologia di accertamento (rettifica) del reddito delle dichiarazioni delle persone fisiche fissato dall'art.38 DPR 600/1973,ma anzi vengono richiamati i principi e le regole proprie della determinazione del reddito d'impresa,di cui agli artt.39 della medesima fonte normativa e 75 del DPR 917/1986. Al riguardo è inequivoco il riferimento per un verso alla avvenuta individuazione di maggiori ricavi sulla base delle c.d. percentuali di ricarico e,per altro verso, alla inadeguatezza in concreto degli elementi probatori addotti dall'Ufficio a sostegno della maggiore pretesa tributaria(rappresentati da verbali elevati nei confronti di terzi e da documenti extracontabili) ad integrare presunzioni idonee a giustificare la pretesa stessa. -Ciò posto,è evidente che il convincimento della CTR in se stesso non sindacabile in questa sede in quanto congruamente e non illogicamente giustificato risulta fondato su una corretta applicazione della disciplina- normativa attinente al reddito d'impresa. Pertanto, deve escludersi la configurabilità delle dedotte violazioni di legge. -3- In ordine poi alla dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, osserva la Corte che il vizio secondo la ricorrente Amministrazione sarebbe ravvisabile nel fatto che i Giudici di appello,nell'annullare gli avvisi di accertamento per quanto riguarda i ricavi non contabilizzati recuperati a tassazione maggiori dall'ufficio,avrebbero”omesso di esaminare (e quindi motivare) gli ulteriori recuperi a reddito delle altre poste di bilancio evidenziate ai punti n.3,4 e 5 dei medesimi avvisi". La censura è inammissibile. Invero, oltre che nuova in quanto dalla impugnata sentenza non emerge che il punto avesse formato specifico oggetto di deduzione o comunque di richiesta di riesame in sede di appello:né una circostanza del genere viene specificamente dedotta come doglianza nel ricorso per cassazione la stessa è comunque all'evidenza generica. Dal ricorso non risulta infatti quando e in che modo la questione fu sottoposta ai giudici di appello e quali,in concreto, fossero le poste di bilancio cui accenna il ricorrente. Orbene,è del tutto pacifico( ex plurimis,Cass. 14728/2001; Cass.2098 e 197/2000) che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che trova fondamento nell'art.366 comma primo n.4 cpc – la denuncia di una sentenza per omessa motivazione in ordine alle doglianze esposte innanzi al giudice che l'ha emessa deve consentire,a pena di inammissibilità del ricorso stesso, di rilevare con chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni in esso esplicate, la natura e il -4- contenuto delle doglianze( se del caso attraverso la trascrizione di precedenti scritti difensivi, non avendo rilievo il mero richiamo ad essi : Cass.ss.uu.6465/1988) e quindi la immediata individuazione delle questioni da risolvere. Solo in tal modo si rende infatti possibile, in sede di legittimità, la valutazione della rilevanza e della decisività delle stesse e l'accertamento della configurabilità o meno di una omessa motivazione, anche per implicito, sul punto( che si assume) controverso. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,le ragioni della decisione ne consigliano la compensazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Ротаив Очерта IL CANCELLIERE 01 Amajdo Casado семь ANCELERIA DEPOSRA 9 MAG. 2003 Oggi old -5-