Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 5072
CASS
Sentenza 17 marzo 1998

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Massime1

Il reato concorrente suscettibile di contestazione da parte del P.M. a norma dell'art. 517 c.p.p. deve emergere per la prima volta dalla istruttoria dibattimentale perché, se era già a conoscenza del P.M. nella fase degli atti di indagine preliminare o perviene "aliunde" a conoscenza dello stesso in modo da escludere il controllo della difesa, la relativa contestazione suppletiva in giudizio costituisce una violazione della "par condicio" delle parti anche perché, fra l'altro, esclude la possibilità che l'imputato chieda il giudizio abbreviato ed è causa di nullità assoluta "in parte qua", costituendo un vizio concernente l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale.

Commentario1

  • 1Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.
    Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016

    Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 5072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5072
Data del deposito : 17 marzo 1998

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