Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 1
Il reato concorrente suscettibile di contestazione da parte del P.M. a norma dell'art. 517 c.p.p. deve emergere per la prima volta dalla istruttoria dibattimentale perché, se era già a conoscenza del P.M. nella fase degli atti di indagine preliminare o perviene "aliunde" a conoscenza dello stesso in modo da escludere il controllo della difesa, la relativa contestazione suppletiva in giudizio costituisce una violazione della "par condicio" delle parti anche perché, fra l'altro, esclude la possibilità che l'imputato chieda il giudizio abbreviato ed è causa di nullità assoluta "in parte qua", costituendo un vizio concernente l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale.
Commentario • 1
- 1. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1998, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. PAOLO MARIA TONINI Presidente del 17 marzo 1998
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Consigliere SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere N. 926
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SALVATORE SALVAGO Consigliere N. 27376/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
HI NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo in data 7 Giugno '96;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. E. Scardaccione, il quale ha concluso per lo annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Tribunale di Viterbo in data 7/VI/96 GA PI veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di 1.000.000 di ammenda quale colpevole del reato previsto dall'art. 1 co. 6 D.L. 429/'82, conv. con mod. in L. 7/VIII/'82, n. 516, contestatogli per avere, nell'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande, in Tuscania, omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie ai fini dell'I.V.A. per l'anno '95, mentre veniva assolto, per insussistenza dei fatti, dai reati di cui agli artt. 1 co. 1 e 6 L. 516/'82, che gli erano stati pure contestati per omessa tenuta delle dette scritture ed omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi al fini delle II.DD, e della I,V.A. per gli anni 1992/'94.
Si legge e precisa, nella motivazione della sentenza:
a) che la contravvenzione della quale l'imputato veniva dichiarato colpevole era frutto di contestazione suppletiva allo stesso fatta dal P.M., in giudizio, a norma dell'art. 517 c.p.p., in ordine ai reati di omessa tenuta delle scritture contabili negli anni 1992 e 95, mentre al medesimo con il decreto di rinvio a giudizio erano stati contestati solo i reati di omessa tenuta delle dette scritture e di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi al fini delle II.DD. e dell'I.V.A., per gli anni 1993 e '94;
b) che dagli atti del fascicolo per il dibattimento e dall'istruttoria dibattimentale esperita, era emerso che il PI gestiva, in Tuscania, il circolo culturale "ARCI EPICENTRO" che consentiva ai ragazzi del vicino Istituto professionale di approvvigionarsi, durante l'ora di intervallo nelle lezioni e senza essere soci del Circolo, di generi alimentari e di bevande;
c) che, in particolare, i Vigili Urbani escussi come testi avevano riferito di avere notato, all'atto del sopraluogo, che diversi studenti erano intenti a mangiare panini e bere bibite acquistati nel detto Circolo pur non avendo la tessera di appartenenza ad esso, anche se il nome di molti di loro figurava annotato in un brogliaccio che lo incaricato del Circolo stava compilando;
d) che non v'era prova, in atti, che i fatti contestati all'imputato fossero stati posti in essere in epoca antecedente al 1995, anno in cui la denunciante CE AS li aveva denunciati.
Avverso tale decisione il PI ha proposto ricorso per Cassazione per eccepire l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato di chiedere il rito abbreviato in ordine al reato oggetto di contestazione suppletiva e dedurre violazione di legge nella affermazione della sua responsabilità penale in ordine al reato del quale è stato ritenuto colpevole.
Osserva, in particolare, il ricorrente:
a) che la omessa tenuta delle scritture contabili obbligatone ai fini dell'I.V.A. per l'anno '95 era un fatto, noto al P.M. in fase di indagini preliminari, che avrebbe dovuto essergli contestato con la richiesta di decreto di citazione a giudizio e che illegittimamente gli sarebbe stato contestato solo in dibattimento, il che gli aveva impedito, fra l'altro, di chiedere il giudizio abbreviato, essendo mancata in ordine ad esso l'udienza preliminare;
b) che la norma di cui all'art. 517 c.p.p. -gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 265 del 30/VI/'94, nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato contestato a norma dell'art. 517 c.p.p.- sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non consente all'imputato di chiedere il rito abbreviato per il reato oggetto di contestazione suppletiva al dibattimento;
c) che la sua responsabilità penale, in ordine al reato del quale è stato ritenuto colpevole, sarebbe stata affermata non legittimamente essendo state ignorate, dai Giudici. di merito, quelle deposizioni testimoniali che avrebbero evidenziato come il Circolo offriva, anche durante l'intervallo delle lezioni, tutti i servizi di cui disponeva al ragazzi che di esso erano soci perché i loro nomi erano inseriti nell'apposito elenco, anche se alcuni non avevano ancora ricevuto la tessera.
Motivi della decisione
A mente dell'art. 517 c.p.p. il P.M. può contestare all'imputato, in via suppletiva nel corso del dibattimento, un nuovo reato o una circostanza aggravante dei quali non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, solo a condizione che si tratti di reato connesso a norma dell'art. 12 co. 1 lett. b) c.p.p., che sia emerso nel corso della istruttoria dibattimentale e che la sua cognizione non appartenga ad un Giudice superiore.
In conseguenza deve ritenersi rispettare: il rito accusatorio solo l'imputazione suppletiva che nasca dallo approfondimento dibattimentale del materiale investigativo raccolto nella fase degli atti preliminari e passato al vaglio della udienza preliminare. In altri termini, il reato concorrente suscettibile di contestazione da parte del P.M. a norma dell'art. 517 c.p.p., deve emergere per la prima volta dalla istruttoria dibattimentale perché, se era già a conoscenza del P.M. nella fase degli atti di indagine preliminare o perviene "aliunde" a conoscenza dello stesso in modo da escludere il controllo della difesa, la relativa contestazione suppletiva in giudizio costituisce una violazione della "par conditio" delle parti anche perché, fra l'altro, esclude la possibilità che l'imputato chieda il giudizio abbreviato ed è causa di nullità, assoluta della sentenza "in parte qua", costituendo un vizio concernente l'iniziativa del P.M nell'esercizio della azione penale (v. conf Cass. Sez. III, 16/III/'96, Iaccarino e sez. I, 9/XI/'92 Barrago).
Le norme di cui agli artt. 516-522 c.p.p., che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione fra accusa e sentenza, mirano ad assicurare infatti i pieno contraddittorio delle parti sul contenuto della accusa ed il pieno esercizio dei diritti di difesa dell'imputato che debbono considerarsi menomati dalla impossibilità di chiedere, per un reato che avrebbe potuto e dovuto essere contestato con la richiesta di decreto di citazione a giudizio, anche il rito abbreviato (v. conf. Cass. Sez. I, 5/V/'94, Cotuzzi).
Nella fattispecie in esame è evidente che il reato contestato al PI in via suppletiva al dibattimento [omessa tenuta delle scritture contabili al fini dell'I.V.A. per l'anno '95] reato del quale lo stesso e' stato poi ritenuto colpevole, era noto al P.M. emergendo dagli atti di 91 indagine preliminare are e doveva, quindi, essere oggetto di contestazione con la richiesta di decreto di citazione a giudizio e di discussione in sede di udienza preliminare, nel corso della quale l'imputato avrebbe potuto, fra l'altro, chiedere il giudizio abbreviato.
Alla luce delle esposte considerazioni la contestazione del reato del quale egli è stato dichiarato colpevole, fatta al PI a norma dell'art. 517 c.p.p., deve essere ritenuta illegittima, irrituale ed in violazione delle norme sulla iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, con conseguente nullità di ordine generale ed assoluta, a norma degli artt. 178 e 179 c.p.p., della sentenza impugnata che, dunque, deve essere annullata senza rinvio, nel capo relativo, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per quanto di competenza.
La superiore determinazione rende non rilevante, nel caso di specie, la dedotta questione di legittimità costituzionale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara non rilevante la proposta questione di legittimità costituzionale ed annulla senza rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo in data 7/VI/'96 nel confronti di GA PI nel solo capo relativo al reato di omessa tenuta delle scritture contabili al fini I.V.A. per l'anno '95, del quale lo stesso e' stato dichiarato colpevole, disponendo la trasmissione degli atti relativi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1998