Sentenza 4 luglio 2012
Massime • 1
Il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati, ivi comprese le attività di ristorazione.
Commentario • 1
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2012, n. 33567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33567 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2012 |
Testo completo
335 67 / 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1930 UP - 04/07/2012 Saverio Felice Mannino - Presidente - Alfredo Maria Lombardi R.G.N. 25819/2011 Mario Gentile - Relatore - Renato Grillo Elisabetta Rosi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI FA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2011 del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella ४ visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. udito per la parte civile, avv. // udito l'avv. /l RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, con sentenza emessa il 04/03/2011, dichiarava RI FA colpevole dei reati di cui agli 6 artt. 4, commi 1 e 2; 89, comma 1, d.lgs 19 settembre 1994 n. 62 [come contestato al capo c) della rubrica] e lo condannava alla pena di € 1.200,00 di ammenda.
2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.. In particolare il ricorrente esponeva: a) che non sussisteva l'obbligo per l'imputato di elaborare un documento per la valutazione del rischi;
b)che il locale in questione risultava chiuso, per cui l'imputato non era stato posto in grado di ottemperare alle prescrizioni. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
1.1. In particolare il gludice di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che RI FA, quale rappresentante legale della ditta "Il Signore dei Fornelli” (pubblico esercizio di ristorante sito in Terbaseleghe, via Sant'Ambrogio, 34) nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti aveva omesso di elaborare il documento relativo alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 28 56 d.lgs 81/2008 (già artt. 4 e 89 d.lgs 626/1994), come - contestato in atti al capo c) della rubrica.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni:
2.1. L'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, di cui all'art. 28 d.lgs. 81/2008 (già art. 4, comma secondo, d.lgs 626/1994) si applica, ex 2 art. 3 d.lgs. 81/2008, a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, ivi compresa l'attività di ristorazione gestita dall'attuale ricorrente AB RI tramite l'esercizio pubblico denominato "Il Signore dei Fornelli".
2.2. L'imputato FA RI non aveva ottemperato in modo idoneo alle prescrizioni impartite mediante verbale notificatogli in data 27/10/2007 nel prescritto termine di gg. 120. Né la temporanea sospensione dell'attività dell'esercizio di ristorazione esentava il RI dal redigere il documento per la elaborazione dei rischi.
3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da FA RI con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04 Luglio 2012. Il Componente estensore Il Presidente Mario Gentile Saverio Felice Mannino Mario Gentile LL DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 AGO 2012 IL CANCELLIFI TI O N Luana Mar E 3