Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1079
CASS
Sentenza 8 febbraio 1999

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Al fine di accertare se la pronuncia del giudice ordinario sia soggetta a regolamento di competenza o a impugnazione per motivi inerenti alla giurisdizione, non ha rilievo la formula usata nel dispositivo ma occorre stabilire se si controvertesse e si controverte sulla giurisdizione o sulla competenza, con la conseguenza che, qualora il dispositivo, dichiarante il difetto di giurisdizione, risulti erroneamente formulato, statuendo in realtà su questione di competenza, la sentenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza. (Nella specie davanti al giudice del lavoro era stata eccepita l'incompetenza del giudice adito relativamente a controversia tra calciatore professionista e società sportiva, in forza di clausola compromissoria prevista dallo statuto della F.I.G.C., ma in sede di dispositivo letto in udienza il pretore si era espresso in termini di difetto di giurisdizione, chiarendo poi l'errore terminologico con la motivazione; al riguardo, la S.C., nel rigettare il ricorso contro la sentenza con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello, stante la necessità di esperire il regolamento di competenza, ha rilevato che anche nel rito del lavoro l'impugnazione di norma presuppone il deposito della motivazione, quindi utilizzabile dalle parti al fine di meglio rilevare l'errore materiale in questione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1079
    Data del deposito : 8 febbraio 1999

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