Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
Al fine di accertare se la pronuncia del giudice ordinario sia soggetta a regolamento di competenza o a impugnazione per motivi inerenti alla giurisdizione, non ha rilievo la formula usata nel dispositivo ma occorre stabilire se si controvertesse e si controverte sulla giurisdizione o sulla competenza, con la conseguenza che, qualora il dispositivo, dichiarante il difetto di giurisdizione, risulti erroneamente formulato, statuendo in realtà su questione di competenza, la sentenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza. (Nella specie davanti al giudice del lavoro era stata eccepita l'incompetenza del giudice adito relativamente a controversia tra calciatore professionista e società sportiva, in forza di clausola compromissoria prevista dallo statuto della F.I.G.C., ma in sede di dispositivo letto in udienza il pretore si era espresso in termini di difetto di giurisdizione, chiarendo poi l'errore terminologico con la motivazione; al riguardo, la S.C., nel rigettare il ricorso contro la sentenza con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello, stante la necessità di esperire il regolamento di competenza, ha rilevato che anche nel rito del lavoro l'impugnazione di norma presuppone il deposito della motivazione, quindi utilizzabile dalle parti al fine di meglio rilevare l'errore materiale in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PIPERNO, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINO ERCOLI, PIERON ERCOLI, MAURIZIO SPEZIALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
U.S. FIORENZUOLA 1922 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore e LL ON, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGO TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BIAMONTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PRISCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 601/94 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 28/12/94, R.G.N. 846/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/97 dal Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;
udito l'Avvocato BIAMONTI per delega PRISCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Fiorenzuola del 4/11/92 EA ZZ, calciatore professionista alle dipendenze dal 7/8/90 della s.r.l. U.S. Fiorenzuola 1922, premesso che un accordo intercorso il 22/10/91 con il presidente della stessa, Antonio Villa, doveva ritenersi risolto per colpa della società, chiedeva la condanna di questa e del presidente, in solido, al pagamento di differenze retributive ed al risarcimento dei danni subiti.
Costituendosi, i convenuti eccepivano l'incompetenza del giudice adito, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 24, comma 2 , dello statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, e chiedevano nel merito il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 16/4/93 il RE dichiarava, in dispositivo, il difetto di giurisdizione e in motivazione, attribuendo la statuizione del dispositivo ad errore materiale, il difetto di competenza. L'ZZ proponeva appello e il Tribunale di Piacenza dichiarava inammissibile il gravame per essere la sentenza del RE impugnabile solo ex art. 42 c.p.c.. Considerava il Tribunale:
- che il RE, ritenuto sussistente un compromesso per arbitrato rituale, aveva dichiarato la propria incompetenza senza pronunciare sul merito della causa;
- che è pronuncia sulla competenza anche quella con la quale il giudice decide sulla distinzione di poteri tra sè e gli arbitri;
- che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto quindi essere impugnata con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 C.P.C.. Avverso la decisione del Tribunale l'ZZ ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo illustrato da memoria. Resistono con controricorso, anch'esso illustrato da memoria, il Villa e la società Fiorenzuola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi omessa pronuncia o comunque omessa motivazione in ordine all'esclusione di statuizioni di merito nella sentenza impugnata, nonché violazione degli artt.806 e segg. c.p.c. e dei principi ermeneutici, si deduce: - che erroneamente il Tribunale ha attribuito prevalenza alla motivazione, che faceva riferimento all'incompetenza qualificando come errore materiale la declaratoria di carenza di giurisdizione, rispetto al dispositivo della sentenza di primo grado;
- che, nel pervenire ad una apparente pronuncia di rito, il RE aveva risolto tre questioni pregiudiziali di merito (qualificazione dell'arbitrato, qualificazione del contratto, e compatibilità dell'arbitrato con l'art. 808 c.p.c. e la "esclusività") rendendo in tal modo la sentenza soggetta ad appello. Il motivo è infondato. Al fine di accertare se la pronuncia del giudice ordinario sia soggetta a regolamento di giurisdizione o a regolamento di competenza, non ha rilievo la formula usata nel dispositivo ma occorre stabilire se si controvertesse e si controverta sulla giurisdizione o sulla competenza, con la conseguenza che qualora il dispositivo, dichiarante il difetto di giurisdizione, risulti erroneamente formulato, statuendo in realtà su questione di competenza, la sentenza è impugnabile con regolamento di competenza (v. ad es. Cass. n. 1271/79). Il principio è applicabile alle controversie soggette al rito del lavoro poiché anche in queste, ove non ricorra l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 433 c.p.c. (proposizione dell'appello con riserva dei motivi per il caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado), il potere di proporre impugnazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza, costituita dal dispositivo letto in udienza e dalla motivazione, sia stata depositata in cancelleria (v. Cass. nn. 3021/85; 6216/83, 942/78, 2896/77). Resta in tal modo superato il problema della rilevabilità di un eventuale errore materiale intervenuto nella formazione del dispositivo letto in udienza ma non riconoscibile senza il confronto con la motivazione della sentenza.
Ora, è pacifico che la devoluzione della controversia ad arbitri anziché al giudice ordinario in forza di clausola compromissoria per arbitrato rituale attiene alla competenza e non alla giurisdizione (v. ad es. Cass. nn. 12002/90, 1303/87, 7087/86), e nella specie il RE ha ritenuto la propria incompetenza sul presupposto dell'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale. E poiché la declaratoria di incompetenza non è accompagnata da altre statuizioni (gli accertamenti compiuti dal RE in ordine alla natura ed ammissibilità dell'arbitrato erano necessari per la pronuncia sulla competenza e, considerato il contenuto negativo di questa, non potevano che avere - v. ad es. Cass. nn. 5229/96, 8516/94, - carattere incidentale) l'unico mezzo di impugnazione esperibile era il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.. Per le svolte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 6 luglio 1998.