Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2001, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
ce 66543 REGISTRAL 625 1 /0 1 26/4/19 BBLICA ITALIANA -N. 5 DA TRIBUTARIME AI SENSI DEL D.P.R. ESENTE N. 131 TAB. ALL. B R. G. N. 19809/99 DEL POPOLO ITALIANO MATERIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. Crou. 13100 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Ud. 18/01/2001Composta dai Sigg. Magistrati: Mario DELLI PRISCOLI - Presidente - Enrico PAPA - Consigliere - Mario CICALA ✓ Simonetta SOTGIU >>> Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: INVIM Rettifica sul ricorso n. 19809/99 R.G. proposto da Difetto motivazione avviso Insussistente ove fondato su SOC. GABRIELE s.s., con sede in Courmayer (AO), in persona del socio elementi astrattamente idonei a supportare pretesa amministratore Angelo Campiglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario fiscale. Prova maggior valore. Garavoglia del Foro di Torino, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Poteri del giudice di merito di sostituire la propria studio dell'Avv. Rodolfo Mazzei, Via G. B. Vico n. 9, per procura a margine valutazione a quella dell'Ufficio. del ricorso
- Ricorrente -
contro سال الله MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 94/1/98, resa dalla Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 CAMPIONE CIVILE 6 5 N. 66543 Tributaria Regionale di Aosta, Sez. 1, in data 9 aprile 1998, depositata il 21 luglio 1998, non notificata. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente l'Avv Lucisano, per delega del procuratore costituito;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento, notificato il 30-11-1994, l'Ufficio Registro di Aosta, rettificava il valore dichiarato, agli effetti INVIM straordinaria, dalla società Gabriele, e relativo ad un immobile sito in Courmayer, frazione Dolonne, elevando quello finale da L. 915.000.000 a L.
1.712.800.000 e confermando quello iniziale di L. 645.000.000. La Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, innanzi alla quale il contribuente impugnava l'atto, eccependone la nullità, per carenze motivazionali e, comunque, prospettando l'infondatezza della pretesa nel merito, con sentenza 6-10-1995, rigettava il ricorso. Interposto appello, da parte della società soccombente, la Commissione Tributaria Regionale di Aosta con la decisione in epigrafe indicata, ne disponeva il parziale accoglimento, nel senso che confermava la legittimità dell'avviso di accertamento, ritenendolo adeguatamente motivato, mentre rideterminava il valore finale dell'immobile in L.
1.512.200.000 nella considerazione della relativa ubicazione in una frazione e, quindi, in località decentrata rispetto al centro di Courmayer, che rendeva di minor pregio il 2 cespite, giustificando l'attribuzione di un valore inferiore a quello fissato dall'Ufficio. La contribuente, con ricorso notificato il 20-10-1999, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con due mezzi. L'Amministrazione finanziaria, con controricorso, notificato il 24-11-1999, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dell'avviso di accertamento, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3° del Decr. Legs. 31-10-1990 n. 346, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. La doglianza è priva di fondamento. Il requisito motivazionale dell'accertamento, in base all'ormai pacifico orientamento di questa Corte (Cass. n, 15312/2000; n. 10052/2000;n. 658/2000; n. 260/2000; n. 2807/1993) esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto le indicazioni di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. C A Si è ritenuto, cioè, che, poiché l'avviso di accertamento ha carattere di R MA Z I O N "provocatio ad opponendum", l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte E le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di 3 contestare efficacemente "an" e "quantum debeatur" (Cass. n. 1209/2000). Ora, nel caso in esame il giudice di appello, con valutazione in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto la presenza nell'accertamento di tali elementi, in quanto desumibili dalla perizia U.T.E., chiamata a far parte integrante dell'accertamento stesso. E tanto basta alla luce del condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui il richiamo al metodo di stima U.T.E. è idoneo a legittimare l'accertamento. L'insindacabilità dell'apprezzamento espresso dal giudice di merito non può, del resto, essere revocato in dubbio per effetto della circostanza che ivi si faccia particolare riferimento a taluni dati contenuti nell'elaborato tecnico, dovendosi ritenere che nella relativa valutazione complessiva si sia tenuto conto di tutte le circostanze in grado di determinare il convincimento e che la citazione, anche per la modalità espressiva utilizzata, abbia carattere meramente esemplificativo. Alla stregua dei richiamati principi, non si ritiene sussistano i prospettati vizi e l'avviso di accertamento, così come ritenuto dai giudici di merito, è a ritenersi legittimo e valido. AS Con il secondo motivo, sempre in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C. si deduce violazione delle norme e dei principi in tema di prova del quantum cafe accertato, nonché il vizio di omessa pronuncia e mancanza di motivazione. La decisione di appello, in effetti, perviene alle contestate conclusioni, considerando, per un verso, che l'aumento del valore del bene, riferito ad un arco di tempo di otto anni, dovesse essere ritenuto un dato reale, tenuto conto che i valori degli immobili, nel periodo in considerazione, avevano subito "una straordinaria impennata" e, sotto altro profilo, avendo riguardo 4 alla circostanza che l'Ufficio non aveva dato peso alla particolare ubicazione dell'immobile, che non sorgeva nel "concentrico di Courmayer, bensì nella frazione di Dolonne, località ricadente "al di là della Dora Baltea, in zona meno soleggiata, lontana dal centro del Comune (e così da tutti i più importanti servizi), e perciò di minor pregio". Alla stregua di tali argomentazioni, i giudici di appello hanno ritenuto, in parziale accoglimento dell'impugnazione della contribuente, di ridurre il valore finale dei beni a L. 1.512.200.000, così facendo applicazione del condiviso principio, già affermato da questa Corte (Cass. V n. 5776 dell'8-5- 2000; n. 7077 del 29-5-2000) secondo cui in tema di contenzioso tributario, la Commissione Tributaria può sostituire la propria valutazione a quella operata dall'Ufficio del registro nell'avviso di accertamento di maggior valore, e ritenere congruo un diverso valore, determinato mediante la parziale utilizzazione delle allegazioni processuali dell'Amministrazione e delle parti private. Infatti, ai sensi dell'art. 7 D.L. 31 dicembre 1992 n. 546, che assegna alle Commissioni Tributarie ampi poteri istruttori con la sola esclusione, fra le prove ammissibili, del giuramento e dell'assunzione di testimoni, i giudici tributari di merito possano acquisire "aliunde", prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio, gli elementi di decisione, di cui compiono una valutazione autonoma rispetto all'assunto dell'Ufficio stesso. O J N E In applicazione di tale condiviso principio, infatti, i giudici di appello hanno parzialmente utilizzato l'accertamento dell'Ufficio e la relazione dell'U.T.E., dai quali si desumevano ubicazione, aspetto architettonico e stato di mantenimento e conservazione degli immobili, nonché i dati degli 5 altri atti indicati a fini comparativi, procedendo al relativo libero apprezzamento e valorizzando, in tale contesto, quegli elementi che hanno indotto a ritenere certo l'incremento di valore, sia pure in misura inferiore a quello determinato dall'Ufficio. Circostanza, peraltro, ulteriormente suffragata dall'affermazione che "tra gli otto anni da prendere in considerazione sono, infatti, compresi quei 3 o 4 anni in cui, nella zona di cui trattasi, i valori degli immobili, hanno subito una straordinaria impennata"; cioè, dell'esistenza di un fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da doversi ritenere incontestabile. L'impugnata sentenza resiste, pertanto, alle prospettate censure, dirette, we to fine, a censurare l'ofiers to dell'Ufficio, risultando, peraltro, coerente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 5802 dell'11-6-1998), che hanno avuto modo di chiarire, che il denunciato vizio è configurabile solo se nel ragionamento del के giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, Сер consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l'art. 360 n. 5 C.p.C. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto, spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Or poiché, nel caso, l'iter argomentativo della sentenza di appello è 6 logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza con ragionamento esauriente, privo di contraddizioni, condotto secondo i canoni della correttezza, senza salti logici e scevro da errori di diritto e, poiché, d'altronde, le doglianze della ricorrente, in buona sostanza, investono la valutazione delle emergenze processuali fatta dal decidente in senso difforme da quella pretesa, e tendono, strumentalmente, al, non consentito, riesame del merito, la censura deve ritenersi priva di pregio e rigettarsi. In ogni caso, nessuna violazione dell'art. 34 n. 3 del D. Legs. n. 346/90, è dato cogliere nella decisione del giudice di appello con riferimento all'utilizzazione di documenti di comparazione, avuto riguardo alla circostanza, che taluni erano incontestabilmente riconducibili al disposto normativo, che quelli anteriori al triennio erano pur sempre liberamente apprezzabili, non essendo espressamente prescritta e sanzionata la relativa inutilizzabilità (Cass. n. 16076/2000) e che trattandosi di atti pubblici, l'Amministrazione era solo tenuta all'indicazione degli atti utilizzati, gravando, poi, sul contribuente l'onere, se del caso, di contrastarli e di provarne l'inaffidabilità o l'incoferenza (Cass. n. 16076/2000). Insussistente è, infine, il vizio di omessa pronuncia, ciò non solo in quanto nessun elemento viene offerto per individuare il capo di domanda che non sarebbe stato esaminato dall'impugnata sentenza ma, pure, per la sostanziale considerazione che quest'ultima, come risulta dal relativo contesto, ha esaminato e deciso i due motivi di censura prospettati con l'appello e precisamente quella afferente il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, che è stato respinto, e quello relativo all'infondatezza nel merito della pretesa fiscale, che è stato parzialmente accolto;
statuizione, 7 quest'ultima, maturata sulla base degli elementi in atti, ritenuti probatoriamente rilevanti e conducenti, e, quindi, portante implicito parziale rigetto di ogni domanda con essa incompatibile. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. Il Presidente Dott. Mario Delli Priscoli Ma lli incoli Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. DA Blas DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 4 MAG. 2001-Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 CASE Osvaldo Ascanio E R P U S E 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z N A 4 I A / - R 6 R B 2 T A . . S I L R T . L G P U . A E D B . R I B L R E A A T D T A D I I 1 S R E 3 N 1 E T E S T . N I E N A S A E M 8