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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12539 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR AN nato a [...] il [...] TI IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZ]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER RI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN IFATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, emessa il 28 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, all'esito dell'opposizione delle parti offese DO UG e ED UG, ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale a carico di NC AR e AN NE, indagati per il reato previsto dall'art. 491 cod. pen. Il Gip disponeva procedersi a indagini suppletive consistenti nel verificare, a mezzo consulenza tecnica, l'autenticità dei due testamenti che risultavano fra loro contraddittori e dei quali le persone offese denunciavano la falsità. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12539 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 2. Avverso il decreto ricorrono per cassazione con unico atto gli indagati, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione dell'art. 410 cod. pen. Sostengono i ricorrenti che l'opposizione all'archiviazione risultava priva della indicazione delle ulteriori indagini richieste, condizione di ammissibilità ai sensi dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. cosicchè il Gip avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. In motivazione, si è osservato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione - prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione - ed ha esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione, contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio, ma anche in talune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, pur non mutando il regime previgente che non prevedeva l'impugnazione del rigetto della richiesta di archiviazione (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051 - 01). Infatti è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. peli. , nel regime previgente (Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578 - 01). Per altro va anche evidenziato che il provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che l'atto di opposizione proponesse di «vagliare ulteriormente l'autenticità di entrambi i testamenti», pur se con successiva memoria veniva 2 chiesta esplicitamente la perizia. Con il che emerge, quindi, che il contenuto dell'opposizione riguardava anche e indicava possibili indagini ulteriori. E comunque non è stata allegato dai ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, l'atto di opposizione, cosicchè i ricorsi sono anche quanto a tale profilo inammissibili, poiché lo è il ricorso per cassazione che richiamando atti specificamente indicati, non ne contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, dandosi così luogo ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Senl:enza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 Il Consi liere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 Il Consi liere estensore Il Presidente