Sentenza 13 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9514 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
95 14 /01 A E L N L O E I " D Z 7 A 1 9 R 3 . T . T S I N R A R E P U B B L I G A ' 7 E 6 L R 9 L 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E - A D 5 D - I 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E E T N N G E E S G 1 sezione civile oggetto E S I E L A " composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: opposizione a sanzione e dr. Angelo Grieco Presidente contraddittorio. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 10087/99 dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere Cron.21912 dr. Donato Plenteda Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. Ud. 18.04.2001 ha pronunciato la seguente: S E NT EN ZA sul ricorso iscritto al n° 10087 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto: DA PREFETTURA DI BARI, in persona del prefetto, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappre- sentato e difeso. RICORRENTE
CONTRO
IN TE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pentimalli n. 38, presso l'avv. Enrico Falcolini, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso. 1059 ملا 2001 - 2 - CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di Bari, n. 356 del 25 marzo 1998. Udita, all'udienza del 18 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito l'avv. Enrico Falcolini che ha insistito nelle sue difese. Udito il P.M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 25 marzo 1998, il Pretore di Bari ac- coglieva l'opposizione di MA UB alla cartel- la esattoriale con iscrizione a ruolo della somma do- vuta quale sanzione per un verbale di accertamento a lui notificato il 6 marzo 1993, per la violazione com- messa il 16 novembre 1992 del D. P. R. 15 giugno 1959 n. 393 (previgente Codice della Strada), in quanto rite- neva che la notifica del verbale oltre "il termine pe- rentorio di novanta giorni" dalla data della trasgres- sione, comportava l'illegittimità del procedimento di riscossione e l'annullamento dell'atto opposto. Il ricorso in opposizione e il decreto del pretore di fissazione della prima udienza di causa erano stati notificati alla Prefettura di Bari e alla S.ES.I.T. s. p.a., concessionaria del servizio esattoriale. 3 Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso la Prefettura di Bari con un motivo nei confron- ti dello UB, che si è difeso con controricorso. All'udienza del 27 giugno 2000 questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Sesit Puglia s.p.a. entro novanta gior- ni dalla comunicazione del provvedimento e nessuna delle parti notificava il ricorso alla indicata con- cessionaria che aveva partecipato al giudizio di me- rito nel termine indicato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile per la mancata tempestiva integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte. L'interdipendenza delle posizioni del Prefetto e del concessionario del servizio esattoriale nel presente processo con effetti costitutivi è palese, dato che l'annullamento richiesto è relativo ad un atto, emesso dalla Sesit s.p.a. su ordine dell'autorità che ha ir- rogato la sanzione, destinataria finale della somma pretesa con la cartella di pagamento e incide quindi su ambedue i soggetti correttamente evocati in giudi- zio dal pretore, potendo comunque rispondere del man- cato incasso della somma iscritta anche l'esattore verso la ricorrente, per cui le cause tra questa e la concessionaria da un lato e il contoricorrente dall' altro sono dipendenti (l'una dall'altra) o inscindibili con conseguente litisconsorzio necessario (Cass. 12 giugno 1997 n. 5278, che con riferimento ad una san- zione commessa nel vigore del codice della strada del 1959 afferma il litisconsorzio necessario dell'autori- tà che irroga la sanzione e dell'esattore). Il ricorso è quindi inammissibile in applicazione del- l'art. 331, cpv. c.p.c., non avendo alcuna delle parti provveduto nel termine fissato di 90 giorni dalla no- tifica dell'ordinanza avvenuta il 17 luglio 2000 a in- tegrare il contraddittorio, con assorbimento dell'ec- cezione del controricorrente d'inammissibilità per una pretesa mancata autosufficienza dell'impugnativa. Soccorrono giusti motivi, dipendendo l'inammissibilità dall'inattività di ambedue le parti, per compensare tra queste interamente le spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 18 aprile 2001. 1 presidente Hele Price If Consigliere eftensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIERE Prima Scribe Civile Aurred Blan Depozitate LUG 2004 CANCELLIERWELLIERE