Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15253 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZI E I YORU15253 Oggetto Lavoro assistenza Composta dagli Ill.mi Sig ri Sociale Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 1588/01 Consigliere Cron.злола Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Ud. 22/04/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: -- - DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, DELLO STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DI TE TA, DI TE SC, (nella qualita' di eredi di IO OV); - intimate avverso la sentenza n. 3462/00 del Tribunale di 2003 NAPOLI, depositata il 15/06/00 R.G.N. 44978/96; 2378 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore -1- Encho Fraddin Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso chiedendo che la Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenti pronunce di legge. -2- Ritenuto che con sentenza del 15 giugno 2000 il Tribunale di Napoli riformava la decisione pretorile di condanna del Ministero dell'interno a pagare a RI e RA De TT, quali eredi di IO IO, l'indennità d'accompagnamento già spettante a quest'ultima con decorrenza dal 1 ° gennaio 1996; che а giudizio del Tribunale il beneficio doveva decorrere dal 1° aprile 1990, in considerazione del carattere evolutivo delle numerose e gravi infermità accertate dal consulente tecnico d'appello con parere difforme da quello del c.t. di primo grado tra le quali anzitutto la cerebropatia arteriosclerotica, che determinava totale inabilità con necessità d'accompagnatore fin dall'inizio del 1990; che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, mentre le intimate De TT non si sono costituite;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
col primo motivo (rubricato sotto i numeri 1 e 2) il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1 1. n.18 del 1980 e vizi di illustrazione delle motivazione per difetto di 3 ragioni di preferenza della seconda alla prima consulenza tecnica;
che col secondo motivo (rubricato sotto numeri 3 e 4) esse ripetens la stessa censura, ritenendo avere il Tribunale confuso fra incapacità e grave difficoltà di attendere al soddisfacimento dei bisogni primari della vita;
che entrambi i motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono manifestamente infondati;
che, seppure è vero che il dissenso tra i gradoconsulenti tecnici di primo e di secondo comporta per il giudice una necessità di scelta da motivare specificamente, è altrettanto vero che le ragioni di preferenza possono risultare anche per implicito dal contesto dell'argomentazione giustificativa;
che nel caso di specie il Tribunale, in delle numerose e gravi infermità considerazione riscontrate, ha ravvisato la suddetta incapacità senza travisare la nozione di cui all'art. 1 1.n.18 del 1980, mentre il ricorrente tende in realtà ad ottenere da questa Corte di legittimità nuove, impossibili valutazioni di merito;
che, rigettato il ricorso, sulle spese Regu la Teden Rel soccombenza. non si deve provvedere perché le intimate non si Sono costituite. 4 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 aprile 2003. Il Presidente: Cull II Cons. estensore: Jeux. Poull IL CANCELLERE Depositate Cancelleria Oggi 11.011. 2003 CL CANCELLIERE 5