Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la triplicazione dovuta in caso di cessione dell'immobile al proprietario che sia anche coltivatore diretto del fondo (art. 17, primo comma, legge n. 865 del 1971) deve essere applicata sulla sola indennità dovuta per il terreno e calcolata con il criterio tabellare di cui all'art. 16 della legge stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10930 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio MESSINA, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO PAGANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE già AUTOSTRADA MESSINA - PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso l'avvocato ANTONIO IANNELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO PUSTORINO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 132/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 25/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pagano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Pustorino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 marzo 1999, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 9 dicembre 1993 con cui il Tribunale di Messina aveva respinto la domanda di NI RO - proprietario di un terreno sottoposto a procedura espropriativa da parte del Consorzio autostrada ME-PA per la esecuzione di opere di costruzione di detta autostrada - che, dopo aver stipulato con l'ente atto di cessione volontaria dell'immobile per l'importo di L. 109.387.160, aveva chiesto la rescissione del contratto perché da lui concluso in stato di bisogno di cui aveva approfittato la controparte, e perché il prezzo dell'immobile era inferiore alla metà del suo valore effettivo. Nel respingere le censure del RO, i giudici dell'impugnazione hanno osservato: a) che il terreno aveva destinazione agricola, per cui l'indennizzo andava calcolato con il criterio del valore agricolo tabellare di cui all'art. 16 della legge 865 del 1971, dichiarato legittimo dalla sentenza 5/80 della Corte Costituzionale, nel caso, triplicato ex art. 17 della legge per la qualità di coltivatore diretto del proprietario;
b) che, per quel che riguarda il fabbricato, per il quale l'indennizzo era stato calcolato in misura di L. 93.507.750, corrispondente al suo valore venale, mancava comunque la lesione ultra dimidium cui l'art. 1448 cod. civ. subordina l'ammissibilità dell'azione, posto che detto importo era comunque superiore alla metà dello stesso prezzo di L. 152.800.000 attribuitogli dal RO;
per cui risultava del tutto irrilevante la richiesta di prova dell'approfittamento del suo stato di bisogno da parte dell'appellante.
Per la cassazione della sentenza, NI RO ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste il Consorzio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il RO, denunciando violazione dell'art. 17 della legge 865 del 1971, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il prezzo della cessione dell'immobile calcolato per quel che riguarda il terreno agricolo, in base al valore agricolo medio di cui al precedente art. 16, triplicato per la sua qualità di coltivatore diretto, e per quel che riguarda il fabbricato e gli altri manufatti, in base al loro valore venale che, invece, andava raddoppiato e sottoposto alla medesima regola di calcolo di cui al primo comma dell'art. 17.
Con il secondo motivo, deducendo la medesima violazione e quella dell'art. 1448 cod. civ. si duole che la Corte di appello non abbia applicato la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 12 della legge 865 sull'intera indennità oggetto della cessione, che pur doveva tener conto della perdita della sua attività lavorativa, così pervenendo ad un importo addirittura inferiore di quello che avrebbe conseguito il proprietario non coltivatore diretto. Entrambi i motivi sono infondati.
L'art. 12, 1° comma della legge 865 del 1971, sul cui carattere inderogabile nessuna delle parti ha mostrato di dubitare, stabilisce, infatti, che nel corso della procedura espropriativa il proprietario e l'espropriante possono convenire la cessione dell'immobile che ne costituisce oggetto "per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi degli artt. 16 e 17"; ed il successivo art. 17, 1° comma aggiunge che nel caso in cui l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, il prezzo della cessione è determinato "in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto art. 12, 1° comma". Per cui trattandosi, nel caso, di terreno agricolo - che è peraltro la sola fattispecie in cui può operare la menzionata norma dell'art. 17, 1° comma, concernente il proprietario coltivatore diretto di aree necessariamente aventi siffatta destinazione - per il combinato disposto degli art. 5 bis, 4° comma della legge 359 del 1992 e 16 della legge 865 del 1971, l'indennità di espropriazione deve essere commisurata al "valore agricolo del fondo", ossia al valore determinato dalla speciale Commissione provinciale di cui al 1° comma della norma sulla base dei parametri costituiti sia dal valore medio (cioè ottenuto sulla media dei valori concretamente individuati) nell'anno solare precedente al provvedimento ablatorio, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria nei quali erano praticate le medesime colture in opera nel fondo espropriato, sia dall'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola della quale il fondo è elemento (Cass. 14 aprile 2000 n. 4838; 7 giugno 1994 n. 5506;21 luglio 1992 n. 8797). Peraltro, siffatto criterio, è rimasto in vigore pur dopo le note declaratorie di incostituzionalità concernenti le aree edificabili (sent. 5/1980 e 223 del 1983 della Corte Costit.), senza esser modificato neppure dall'art. 5 bis della legge 359/92, il cui 4° comma, anzi, distingue soltanto tra suoli edificabili e suoli che tali non sono, disponendo in particolare che per le aree agricole devono continuare ad applicarsi le norme di cui al titolo II° della legge 865/71; la quale, nella sua portata residua dopo la ricordata
decisione 5/80 della Corte costituzionale, ammette solo il calcolo tabellare dell'indennità.
Nè questa disciplina può venir modificata nella fattispecie per la presenza di un fabbricato (necessariamente rurale, data l'accertata natura agricola del fondo) perché se la costruzione è stata eseguita senza (licenza o) concessione edilizia o in contrasto con essa (art. 16, comma 9° della legge 865/71),ovvero non si configura comunque come bene autonomo nel terreno che la incorpora, l'indennità deve essere determinata in base al valore (agricolo) della sola area: ciò perché i fabbricati rurali costituiscono pertinenza del terreno agricolo su cui insistono in quanto non sono fonti di utilità diretta ma solo strumentale, essendo volti al miglior godimento del terreno stesso che costituisce il bene principale e l'oggetto dell'attività agricola;
e perché, dunque, l'indennità prevista per l'ablazione dei terreni agricoli a norma degli artt. 16 e 17 della legge 865/1971 tiene necessariamente conto, in difetto di diversa regolamentazione, dei fabbricati rurali.
Ove, invece, la costruzione sia dotata di autonomia funzionale rispetto al fondo, il giudice deve aggiungere all'indennizzo, calcolato comunque in base al valore agricolo dell'intero terreno, quello della costruzione ex art. 43 della legge 2359/1865 (Cass. 4585/1988; 4679/1981; 4742/1979); che in tale caso costituisce,
dunque, un "quid pluris" rispetto all'indennizzo in senso stretto, concernente il solo terreno agricolo e soggetto - esso solo - al meccanismo di calcolo previsto dalle menzionate norme della legge 865 del 1971. Ed allora correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la triplicazione dell'indennità dovuta in caso di cessione dell'immobile al proprietario che sia anche coltivatore diretto del fondo agricolo espropriato, debba essere applicata sulla sola indennità dovuta per il terreno e calcolata con il menzionato criterio tabellare di cui al precedente art. 16: tale conclusione è, infatti, sorretta anzitutto dallo stesso contenuto dell'art. 17,1° comma, che - da un lato - dichiara di riferirsi alle sole "aree da espropriare" direttamente coltivate dal proprietario e - dall'altro - ne commisura l'indennità a quella provvisoria di cui all'art. 12 che, per quanto detto, va determinata, per i suoli agricoli, esclusivamente con il meccanismo di cui al ricordato art. 16. Ed è poi confermata dal secondo comma dell'art. 17 che prevede l'ipotesi in cui il terreno sia, invece, coltivato dal fittavolo o dal colono ovvero da figure affini, aventi diritto a quella stessa indennità aggiuntiva che, nell'ipotesi del proprietario coltivatore, viene conglobata nell'indennità base (raddoppiata in conseguenza della cessione volontaria), e costituisce la ragione della sua triplicazione: in quanto anche detta indennità aggiuntiva deve essere "determinata ai sensi dell'art. 16" e perciò non comprende in nessun caso gli eventuali fabbricati rurali di cui il fittavolo si avvale nell'espletamento della sua attività (Cass. 1959/ 1997;
8269/1992).
Questa Corte ha rilevato ancora che siffatta interpretazione è perfettamente aderente alla finalità della norma posto che, se l'indennizzo tende a compensare il coltivatore dalla perdita delle utilità ricavabili dalla sua attività di lavoro e di guadagno, non sembra irragionevole commisurarlo al valore agricolo medio dei terreni da rilasciare in correlazione ai tipi di cultura effettivamente ivi praticati (così l'art. 16 comma 1), essendo appunto tali culture l'elemento saliente e qualificante dell'attività agricola;
e, ad ulteriore conferma di essa può ricordarsi, infine, che la Corte costituzionale (sent. 1022/1998) ha escluso l'applicabilità del meccanismo di triplicazione dell'indennità di cui all'art. 12 all'ipotesi di suoli edificatori, essendo venuto meno "un elemento intrinseco della fattispecie normativa" essenziale al suo funzionamento. Sicché il valore del suolo resta il solo elemento intrinseco della fattispecie normativa che non può essere sostituito o esteso ad altri elementi come i manufatti dell'uomo realizzanti o meno attività edilizia (Cass. 9728/1995; 4702/1992): fermo restando, secondo la Consulta il valore venale dell'immobile come limite massimo complessivo del prezzo di qualsiasi operazione espropriativa.
D'altra parte, una volta stabilito che la triplicazione prevista dal 1° comma dell'art. 17 riguarda esclusivamente l'indennità determinata in base al valore agricolo medio di cui al 1° comma dell'art. 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, che dunque la Corte di appello ha correttamente applicato, diviene del tutto irrilevante stabilire se il valore del fabbricato rurale poteva nel caso essere aumentato del 50%, in base alla previsione del citato 1° comma dell'art. 12, concernente la determinazione del prezzo dell'immobile in caso di cessione volontaria, poiché tale maggiorazione non rappresenta un meccanismo integrativo necessario nella stima dell'indennità che l'espropriante è comunque tenuto ad aggiungere allorché la controparte dichiari di accettare l'offerta dallo stesso formulata e di voler addivenire alla cessione del bene, ma è rimesso alla sua discrezionalità e costituisce proprio l'elemento di possibile contrattazione tra le parti, introdotto per facilitare, in alternativa al proseguimento della procedura di determinazione dell'indennizzo, l'accordo tra la parte pubblica ed il privato espropriando attraverso la cessione volontaria, e perciò disponibile e devoluto al loro libero apprezzamento (Corte Costit. 300/2000; 262/2000); al cui potere dispositivo, conclusivamente, il giudice non può sostituirsi tranne che la maggiorazione suddetta non sia convenuta in misura eccedente il limite massimo del 50% fissato dal legislatore.
E poiché, infine, il ricorrente non ha contestato l'accertamento della Corte di appello che il valore del fabbricato non è inferiore alla metà di quello attribuitogli dal proprio consulente, il criterio di calcolo dell'indennità recepito dalla sentenza impugnata non incorre neppure nella violazione dell'art. 1448 cod. civ.; e non comporta alcuna ingiustificata disparità di trattamento con l'indennizzo spettante al proprietario non coltivatore diretto che avesse convenuto la medesima cessione, posto che anzi a quest'ultimo, sarebbe spettata la sola indennità provvisoria determinata ai sensi degli artt. 12 e 16 della legge 865, senza la triplicazione di cui al 1° comma del successivo art. 17, oltre all'identico valore del fabbricato rurale aggiunto dalla Corte di appello anche nell'indennità liquidata al ricorrente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Consorzio resistente in complessive L.
8.125.000 di cui L.
8.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma il 26 aprile 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGOSTO 2001.