Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10930
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Sentenza 8 agosto 2001

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, la triplicazione dovuta in caso di cessione dell'immobile al proprietario che sia anche coltivatore diretto del fondo (art. 17, primo comma, legge n. 865 del 1971) deve essere applicata sulla sola indennità dovuta per il terreno e calcolata con il criterio tabellare di cui all'art. 16 della legge stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10930
    Data del deposito : 8 agosto 2001

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