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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13426 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
Composta da: SENTENZA PI IN D’ST rel. Presidente N. SEZ. 935/2026 RC MA LM Consigliere REGISTRO GENERALE N. 5480/2026 MApaola IO Consigliere AN CC Consigliere DR IZ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US ON, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 13/12/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PI IN D’ST; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Pasquale Cardillo Cupo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2025 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di ON US avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13426 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Ha proposto ricorso ON US, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione, sotto tre diversi profili, in relazione: – alla insussistenza della gravità indiziaria in ragione della inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa TR TI sull’incontro in ipotesi avvenuto con l’indagato e IR VA, smentite da riscontri esterni (dichiarazioni della stessa VA e dell’avv. Silvestro Carbone, accertamento dell’assenza all’incontro dell’avv. Vasaturo, inizialmente destinatario anch’egli di misura cautelare perché indicato dalla persona offesa come presente in luogo dell’altro professionista); – alla mancanza dei requisiti strutturali del reato di tentata estorsione, contestato in quanto, secondo l’imputazione provvisoria, US e la VA (già gestori occulti del ristorante “da NN” di Latina, sottoposto a sequestro e amministrazione giudiziaria con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma per più delitti di intestazione fittizia di beni, aggravati dall'agevolazione del clan Forniti di Aprilia), mediante minaccia consistita “in una insistente opera di persuasione realizzata attraverso ripetuti inviti rivolti in modo callido e con tono implicitamente intimidatorio a TI TR e AP CE, rispettivamente chef e maitre di sala del ristorante, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerli a rinunciare al regolare rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell'amministratore giudiziario al fine di danneggiare l'attività e di conseguire l'ingiusto profitto del recupero del controllo effettivo del ristorante, non riuscendo nell'intento a causa delle reazioni delle persone offese”. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell’estorsione ambientale, quando invece mancano la minaccia e la prospettazione di un male ingiusto, non vi è stata coartazione di volontà, l’indagato è estraneo a qualsivoglia sodalizio mafioso e ha lavorato insieme a TI senza che questi avesse mai avuto timore di alcunché. La stessa imputazione descrive la vicenda in termini di “persuasione” e non di costrizione;
– alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa: quanto alla prima, non vi è stata una esternazione del metodo, necessaria se l’agente sia un soggetto mai appartenuto al sodalizio mafioso;
quanto alla seconda, è mancato il dolo specifico di favorire l’attività della presunta associazione facente capo a RC AN, dato che la condotta contestata è stata posta in essere per tutelare gli interessi commerciali dei proponenti. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati e supportato da doglianze in larga parte generiche e non consentite in sede di legittimità. 2. In primo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Si è efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025, Valente, non mass.). Nel caso di specie, il ricorrente, reiterando in larga parte le argomentazioni proposte in sede di riesame, ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di una ricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata. 3. Ciò premesso, va evidenziato che il Tribunale si è attenuto al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di dichiarazioni della persona offesa, il giudice di merito deve effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della stessa, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 4 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01 ; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 – 01). Va anche ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente vds. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), circostanza insussistente nel caso di specie. L’ordinanza impugnata, infatti, ha puntualmente analizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa TR TI, avvalorate da quelle di CE AP: entrambi i lavoratori hanno fornito una versione dei fatti precisa e dettagliata descrivendo a più riprese gli episodi in cui si è estrinsecata l'azione estorsiva. I racconti delle vittime, che si riscontrano vicendevolmente, sono stati altresì confermati – ha evidenziato il Tribunale – dalle dichiarazioni de relato dell'amministratrice giudiziaria, la quale ha riferito quanto appreso da TI circa l'incontro con US e la VA. Il Tribunale ha anche spiegato per quale ragione l’errore commesso dalla vittima nella individuazione fotografica dell’avvocato presente all’incontro con la VA e US (indicato nell’Avv. Vasaturo quando poi si è accertato che si trattava dell’Avv. Silvestro Carbone) non inficiano in alcun modo l’attendibilità sulle modalità di svolgimento dell’incontro. Neppure le dichiarazioni rese dalla coindagata IR VA nel corso dell'interrogatorio di garanzia circa l'assenza di US all'incontro del 18 marzo 2025 sono state ritenute rilevanti dal Tribunale, che ha logicamente osservato trattarsi all'evidenza di dichiarazioni finalizzate ad alleggerire la propria posizione. La stessa valutazione può essere effettuata per quelle rese dall'Avvocato Carbone, indagato (come inizialmente l’Avv. Vasaturo, estraneo ai fatti) in quanto ritenuto concorrente nel reato. Peraltro, lo stesso professionista, nel corso dell'interrogatorio – secondo quanto riportato nel ricorso – avrebbe confermato la presenza di una terza persona (evidentemente US), negata dalla VA, anche se, a suo dire, non gli sembrò essere intervenuta nella conversazione fra la stessa e TI. 5 4. L'ordinanza impugnata, con ampia motivazione, ha inserito l’episodio di cui si tratta in un più ampio contesto, ricordando che ON US era stato in precedenza sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di usura aggravata dal metodo mafioso in concorso con RC AN (cautelato anche per il reato di associazione mafiosa con ruolo apicale unitamente a IO Forniti, capo della mafia autoctona apriliana) nonché sottoposto a indagini per una serie di intestazioni fittizie con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa commesse in concorso con lo stesso AN. Questa seconda vicenda costituisce l’antecedente logico alla tentata estorsione contestata nel presente procedimento. Sulla base di prove dichiarative e documentali il G.i.p. del Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 10 febbraio 2025, ha evidenziato che US e AN avevano acquisito il ristorante “da NN” sin dai primi mesi del 2019 e lo avevano gestito insieme sino all'ottobre dello stesso anno. Successivamente AN si era defilato per lasciare la conduzione del locale al solo US sotto lo schermo delle società Plastic RL e NN snc, società entrambe riconducibili di fatto a US, che aveva affidato la gestione a IR VA. NN NO e PI Durante erano solo titolari formali delle quote della società proprietaria del ristorante. Uno dei motivi che avevano spinto US, gravato di rilevanti precedenti giudiziari, a non comparire negli atti formali di acquisto delle quote della società titolare dei rapporti con i dipendenti del ristorante consisteva nel suo timore di poter essere destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. Pertanto, il G.i.p. ha disposto il sequestro del ristorante e la nomina di una amministratrice giudiziaria, la quale ha poi riferito di avere constatato varie anomalie nella gestione del locale e di avere dovuto fronteggiare condotte ostruzionistiche di IR VA. I Giudici di merito da questa ricostruzione in fatto hanno tratto le corrette conseguenze in diritto, evocando la figura della estorsione ambientale, per configurare la quale «non è necessario, come sostiene il ricorrente, che la vittima debba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza: ciò che rileva è la modalità della richiesta estorsiva, quando questa sia attuata in una zona (come quella del territorio di Reggio Calabria) che si trovi sotto l'influsso di notori ed agguerriti clan mafiosi» (così Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 – 01, in relazione alla condotta degli imputati, di cui uno appartenente ad una cosca di ’ndrangheta, che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto 6 della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia;
in senso esattamente conforme cfr. Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 – 02 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, non mass. sul punto). L'ordinanza impugnata, peraltro, ha ricordato che sia TI sia la AP erano consapevoli della caratura criminale di US e della sua vicinanza al clan Forniti, la cui operatività sul territorio di Aprilia era un fatto ben noto in ragione della risonanza data dalla stampa alle indagini svolte sul sodalizio mafioso e all'arresto dei suoi componenti. TI ha espressamente ammesso di avere “avuto paura” dopo la richiesta di rinunciare al regolare rapporto di lavoro quale dipendente dell'amministrazione giudiziaria rivoltagli dalla VA e da US che egli sapeva essere agli arresti domiciliari (pag. 18). Nell’imputazione si fa riferimento a una “opera di persuasione” ma anche al “tono implicitamente intimidatorio” utilizzato dagli interlocutori di TI (fra cui, in occasione del secondo incontro, anche un legale), i quali, dunque, cercarono di costringere lo chef a lasciare il posto di lavoro, con frasi e atteggiamenti inequivoci. Ha sottolineato il Tribunale che l’efficacia della condotta intimidatoria è comprovata dal fatto che né TI né la AP ebbero il coraggio di denunciare l'accaduto e resero dichiarazioni solo dopo essere stati convocati dagli inquirenti. 5. Il descritto contesto è stato nell’ordinanza rimarcato con incensurabile motivazione (pagg. 26-29) anche per affermare la sussistenza delle aggravanti previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen., tradizionalmente definite la prima “del metodo mafioso” e la seconda “dell’agevolazione mafiosa”. La prima, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 – 01). La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso;
l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le 7 caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita rientri tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01). Le modalità della condotta tenuta da ON US sono state tali da «incutere nella vittima il timore di un coinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente uti singulis» (così Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947 – 02), ovvero da «creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso» (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01). Si è detto in precedenza che TI era a conoscenza della caratura criminale di US, confermata dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CA OS e NA UG, riportate nell’ordinanza impugnata (pagg. 10-11). Il Tribunale ha anche richiamato (pag. 24) la recente pronuncia con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da US contro l’ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la sua richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicatagli per il reato di usura aggravata (Sez. 2, n. 15095 del 16/04/2025). In questa pronuncia è stata ritenuta incensurabile la valutazione del Tribunale secondo cui “US era vicino ad ambienti criminali di rilevante spessore, nell'ambito dei quali gravitava AN e che le indagini avevano dimostrato che il sodalizio era operativo e diretto alla finalizzazione di estorsioni e di reati consumati, anche con il supporto di pubblici funzionari”. 6. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’08/04/2026. Il Presidente estensore PI IN D’ST
udita la relazione svolta dal Consigliere PI IN D’ST; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Pasquale Cardillo Cupo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2025 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di ON US avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13426 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 08/04/2026 2 2. Ha proposto ricorso ON US, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione, sotto tre diversi profili, in relazione: – alla insussistenza della gravità indiziaria in ragione della inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa TR TI sull’incontro in ipotesi avvenuto con l’indagato e IR VA, smentite da riscontri esterni (dichiarazioni della stessa VA e dell’avv. Silvestro Carbone, accertamento dell’assenza all’incontro dell’avv. Vasaturo, inizialmente destinatario anch’egli di misura cautelare perché indicato dalla persona offesa come presente in luogo dell’altro professionista); – alla mancanza dei requisiti strutturali del reato di tentata estorsione, contestato in quanto, secondo l’imputazione provvisoria, US e la VA (già gestori occulti del ristorante “da NN” di Latina, sottoposto a sequestro e amministrazione giudiziaria con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma per più delitti di intestazione fittizia di beni, aggravati dall'agevolazione del clan Forniti di Aprilia), mediante minaccia consistita “in una insistente opera di persuasione realizzata attraverso ripetuti inviti rivolti in modo callido e con tono implicitamente intimidatorio a TI TR e AP CE, rispettivamente chef e maitre di sala del ristorante, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerli a rinunciare al regolare rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell'amministratore giudiziario al fine di danneggiare l'attività e di conseguire l'ingiusto profitto del recupero del controllo effettivo del ristorante, non riuscendo nell'intento a causa delle reazioni delle persone offese”. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell’estorsione ambientale, quando invece mancano la minaccia e la prospettazione di un male ingiusto, non vi è stata coartazione di volontà, l’indagato è estraneo a qualsivoglia sodalizio mafioso e ha lavorato insieme a TI senza che questi avesse mai avuto timore di alcunché. La stessa imputazione descrive la vicenda in termini di “persuasione” e non di costrizione;
– alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa: quanto alla prima, non vi è stata una esternazione del metodo, necessaria se l’agente sia un soggetto mai appartenuto al sodalizio mafioso;
quanto alla seconda, è mancato il dolo specifico di favorire l’attività della presunta associazione facente capo a RC AN, dato che la condotta contestata è stata posta in essere per tutelare gli interessi commerciali dei proponenti. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati e supportato da doglianze in larga parte generiche e non consentite in sede di legittimità. 2. In primo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Si è efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025, Valente, non mass.). Nel caso di specie, il ricorrente, reiterando in larga parte le argomentazioni proposte in sede di riesame, ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di una ricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata. 3. Ciò premesso, va evidenziato che il Tribunale si è attenuto al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di dichiarazioni della persona offesa, il giudice di merito deve effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della stessa, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 4 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01 ; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 – 01). Va anche ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente vds. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), circostanza insussistente nel caso di specie. L’ordinanza impugnata, infatti, ha puntualmente analizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa TR TI, avvalorate da quelle di CE AP: entrambi i lavoratori hanno fornito una versione dei fatti precisa e dettagliata descrivendo a più riprese gli episodi in cui si è estrinsecata l'azione estorsiva. I racconti delle vittime, che si riscontrano vicendevolmente, sono stati altresì confermati – ha evidenziato il Tribunale – dalle dichiarazioni de relato dell'amministratrice giudiziaria, la quale ha riferito quanto appreso da TI circa l'incontro con US e la VA. Il Tribunale ha anche spiegato per quale ragione l’errore commesso dalla vittima nella individuazione fotografica dell’avvocato presente all’incontro con la VA e US (indicato nell’Avv. Vasaturo quando poi si è accertato che si trattava dell’Avv. Silvestro Carbone) non inficiano in alcun modo l’attendibilità sulle modalità di svolgimento dell’incontro. Neppure le dichiarazioni rese dalla coindagata IR VA nel corso dell'interrogatorio di garanzia circa l'assenza di US all'incontro del 18 marzo 2025 sono state ritenute rilevanti dal Tribunale, che ha logicamente osservato trattarsi all'evidenza di dichiarazioni finalizzate ad alleggerire la propria posizione. La stessa valutazione può essere effettuata per quelle rese dall'Avvocato Carbone, indagato (come inizialmente l’Avv. Vasaturo, estraneo ai fatti) in quanto ritenuto concorrente nel reato. Peraltro, lo stesso professionista, nel corso dell'interrogatorio – secondo quanto riportato nel ricorso – avrebbe confermato la presenza di una terza persona (evidentemente US), negata dalla VA, anche se, a suo dire, non gli sembrò essere intervenuta nella conversazione fra la stessa e TI. 5 4. L'ordinanza impugnata, con ampia motivazione, ha inserito l’episodio di cui si tratta in un più ampio contesto, ricordando che ON US era stato in precedenza sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di usura aggravata dal metodo mafioso in concorso con RC AN (cautelato anche per il reato di associazione mafiosa con ruolo apicale unitamente a IO Forniti, capo della mafia autoctona apriliana) nonché sottoposto a indagini per una serie di intestazioni fittizie con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa commesse in concorso con lo stesso AN. Questa seconda vicenda costituisce l’antecedente logico alla tentata estorsione contestata nel presente procedimento. Sulla base di prove dichiarative e documentali il G.i.p. del Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 10 febbraio 2025, ha evidenziato che US e AN avevano acquisito il ristorante “da NN” sin dai primi mesi del 2019 e lo avevano gestito insieme sino all'ottobre dello stesso anno. Successivamente AN si era defilato per lasciare la conduzione del locale al solo US sotto lo schermo delle società Plastic RL e NN snc, società entrambe riconducibili di fatto a US, che aveva affidato la gestione a IR VA. NN NO e PI Durante erano solo titolari formali delle quote della società proprietaria del ristorante. Uno dei motivi che avevano spinto US, gravato di rilevanti precedenti giudiziari, a non comparire negli atti formali di acquisto delle quote della società titolare dei rapporti con i dipendenti del ristorante consisteva nel suo timore di poter essere destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. Pertanto, il G.i.p. ha disposto il sequestro del ristorante e la nomina di una amministratrice giudiziaria, la quale ha poi riferito di avere constatato varie anomalie nella gestione del locale e di avere dovuto fronteggiare condotte ostruzionistiche di IR VA. I Giudici di merito da questa ricostruzione in fatto hanno tratto le corrette conseguenze in diritto, evocando la figura della estorsione ambientale, per configurare la quale «non è necessario, come sostiene il ricorrente, che la vittima debba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza: ciò che rileva è la modalità della richiesta estorsiva, quando questa sia attuata in una zona (come quella del territorio di Reggio Calabria) che si trovi sotto l'influsso di notori ed agguerriti clan mafiosi» (così Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 – 01, in relazione alla condotta degli imputati, di cui uno appartenente ad una cosca di ’ndrangheta, che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto 6 della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia;
in senso esattamente conforme cfr. Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 – 02 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, non mass. sul punto). L'ordinanza impugnata, peraltro, ha ricordato che sia TI sia la AP erano consapevoli della caratura criminale di US e della sua vicinanza al clan Forniti, la cui operatività sul territorio di Aprilia era un fatto ben noto in ragione della risonanza data dalla stampa alle indagini svolte sul sodalizio mafioso e all'arresto dei suoi componenti. TI ha espressamente ammesso di avere “avuto paura” dopo la richiesta di rinunciare al regolare rapporto di lavoro quale dipendente dell'amministrazione giudiziaria rivoltagli dalla VA e da US che egli sapeva essere agli arresti domiciliari (pag. 18). Nell’imputazione si fa riferimento a una “opera di persuasione” ma anche al “tono implicitamente intimidatorio” utilizzato dagli interlocutori di TI (fra cui, in occasione del secondo incontro, anche un legale), i quali, dunque, cercarono di costringere lo chef a lasciare il posto di lavoro, con frasi e atteggiamenti inequivoci. Ha sottolineato il Tribunale che l’efficacia della condotta intimidatoria è comprovata dal fatto che né TI né la AP ebbero il coraggio di denunciare l'accaduto e resero dichiarazioni solo dopo essere stati convocati dagli inquirenti. 5. Il descritto contesto è stato nell’ordinanza rimarcato con incensurabile motivazione (pagg. 26-29) anche per affermare la sussistenza delle aggravanti previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen., tradizionalmente definite la prima “del metodo mafioso” e la seconda “dell’agevolazione mafiosa”. La prima, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 – 01). La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso;
l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le 7 caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita rientri tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01). Le modalità della condotta tenuta da ON US sono state tali da «incutere nella vittima il timore di un coinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente uti singulis» (così Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947 – 02), ovvero da «creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso» (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01). Si è detto in precedenza che TI era a conoscenza della caratura criminale di US, confermata dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CA OS e NA UG, riportate nell’ordinanza impugnata (pagg. 10-11). Il Tribunale ha anche richiamato (pag. 24) la recente pronuncia con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da US contro l’ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la sua richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicatagli per il reato di usura aggravata (Sez. 2, n. 15095 del 16/04/2025). In questa pronuncia è stata ritenuta incensurabile la valutazione del Tribunale secondo cui “US era vicino ad ambienti criminali di rilevante spessore, nell'ambito dei quali gravitava AN e che le indagini avevano dimostrato che il sodalizio era operativo e diretto alla finalizzazione di estorsioni e di reati consumati, anche con il supporto di pubblici funzionari”. 6. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’08/04/2026. Il Presidente estensore PI IN D’ST