Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2019, n. 8995
CASS
Sentenza 7 novembre 2019

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Massime1

In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato. (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).

Commentario1

  • 1Limite di pignorabilità art. 76, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2022

    2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 321, secondo comma, 322-ter, primo comma cod. pen. e 12-bis d.lgs 74/2000 in relazione all'art. 76, comma 1° lett. a) del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98) in quanto, ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe disatteso il motivo di riesame volto a dedurre l'impossibilità di assoggettare la prima casa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2019, n. 8995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8995
Data del deposito : 7 novembre 2019

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