Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 37893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37893 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
AN PO TI SA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità⚫ gli altri dati idemificativi, a norma el art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
37893-25
- Presidente -
Sent.n.sez.1406/25 CC -14/10/2025 R.G.N.20992/2025
LA Di OL VA
RT LI
PA Di GE
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SS ME, nato in [...] l'[...]
avverso l'ordinanza del 4/4/2025 emessa dalla Corte di appello di Perugia
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere PA Di GE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Perugia rigettava l'istanza di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Spoleto.
2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, relativamente alla ritenuta insussistenza di una causa di forza maggiore idonea ad impedire la
tempestiva proposizione dell'appello.
Rappresenta la difesa che il difensore dell'imputato aveva delegato un proprio collaboratore a verificare l'avvenuto deposito, nei termini previsti, della sentenza resa dal Tribunale di Spoleto. Il predetto collaboratore, recatosi presso la cancelleria del Tribunale, accertava l'omesso deposito e riferiva tale informazione al difensore, come dimostrato da un messaggio scambiatosi tra tali soggetti. Ritiene il ricorrente che ciò giustificherebbe appieno la rimessione in termini, posto che il difensore si era correttamente premurato di verificare il deposito della sentenza nei termini previsti, il fatto che il collaboratore incaricato di eseguire tale verifica avesse ricevuto un'errata indicazione in cancelleria non poteva che rappresentare una valida ragione per l'accoglimento della richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La Corte di appello ha condivisibile evidenziato come la richiesta di rimessione in termini si fonda esclusivamente sulla produzione di un messaggio con il quale l'Avvocato Orioli comunicava all'Avvocato Panzarola che la sentenza emessa nei confronti di SS non era stata depositata nel termine previsto. Prosegue l'ordinanza impugnata sottolineando come il semplice scambio di informazioni non è in alcun modo idoneo a dimostrare se e come l'accertamento sia stato eseguito, nonché se all'Avvocato Orioli sia stata fornita un'informazione errata. In buona sostanza, si è ritenuta l'insufficienza del dato prodotto dalla difesa, in assenza del documentato svolgimento di un accertamento circa l'effettiva verifica, presso la Cancelleria del Tribunale di Spoleto, del deposito della sentenza.
2.1. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez.1, n. 12712 del 28/2/2020, Giglio, Rv. 278706). Nel caso di specie, il difensore sostiene di aver ricevuto un'errata informazione da parte del collaboratore incaricato di accertare il deposito della sentenza. Orbene, tale circostanza non costituisce di per sé un caso di forza maggiore, in mancanza della dimostrazione che l'errata informazione sia stata a monte fornita dall'addetto alla Cancelleria e, cioè, dall'unico soggetto istituzionalmente preposto ad attestare o meno il deposito della sentenza.
2
Deve ribadirsi a tal proposito che integra un fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito;
tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati (Sez.6, n. 21901 del 3/4/2014, Rv.259699; Sez.2, n. 17708 del 31/1/2022, Rv. 283059).
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
PA Di GE
Il Presidente AN PO ལམ་ལམ་ཀ་ན་པ་སུ་
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Donaseppina Cirimele
Mbi