Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2002, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
FF REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 0 1 1 4 9 / 0 2 CORTE SUPI MA DICAS AI Oggetto NARE AVV SEZION UNITE CIVILI R A ❖ posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N I 2 L . P I N 6 C - 8 S 9 I B 1 R.G.N. 12134/01 / ' E D 4 Primo Presidente f.f. Francesco AMIRANTE - I N / L 6 O A 2 I . . Z B R . A A P R . T T D S I L 3 E Presidente di sezione G 1 Vincenzo CARBONE - D E . I R S N N A E S Cron. 2842 D I E A ✓ Dott. Francesco T CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere N E S E Rep. -Consigliere Dott. Antonio VELLA Ud. 27/09/01 VITTORIA - Consigliere- Dott. Paolo Dott. Ernesto LUPO - Consigliere- Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere - Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CLEMENTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 62, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CIARDULLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, 2001 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 432 CASSAZIONE;
intimati avverso la sentenza n. 51/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, emessa il 24/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma promuoveva procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Giorgio Clementi sulla base delle seguenti contestazioni. A) "Nel corso di una procedura esecutiva mobiliare promossa in nome e per conto della S.r.l. S.C.I. in - danno della S.p.a. A.P.D. definiva transattivamente detta procedura esecutiva con il pagamento della com- plessiva somma di f. 29.000.000, somma che, senza alcu- na autorizzazione, tratteneva sin dal luglio del 1996.” B) "Invitato a fornire delucidazioni, affermava avanti il Consigliere delegato all'istruttoria- ma non forniva alcuna prova di avere - versato £. 12.000.000 con assegno circolare alla S.r.l. S.C.I., trattenendo 2 £.
2.000.000 in conto onorari, ma impegnandosi a depo- sitare £. 15.000.000 presso il Consiglio dell'Ordine, ma non onorava l'impegno assunto.” "In Roma dal luglio 1996.” Il Consiglio dell'Ordine, con decisione dell'11.5.1999, dichiarava l'avv. Giorgio Clementi re- sponsabile degli addebiti contestatigli e gli infligge- va la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due. L'incolpato impugnava la decisione davanti al Con- siglio nazionale forense che, con decisione del 24.11.2000, rigettava il ricorso. Il Consiglio considerava quanto segue: - dagli atti di causa, era emerso che l'avv. Cle- menti, in base ad un accordo preso intorno alla metà del 1995, aveva ricevuto dall'avv. Accetta, che pagava per la S.p.a. A.P.D., in più rate, la somma di £. 29.000.000 a mezzo assegni a lui intestati e depositati sul suo conto corrente bancario;
di tale somma aveva versato alla cliente S.r.l. S.C.I. solo £. 12.000.000; cessato il rapporto professionale nel maggio 1996, con fax del 19.7.1996 aveva informato la S.r.l. S.C.I. di essere ancora in possesso della somma di £.17.000.000, ed aveva sollecitato il pagamento delle proprie compe- tenze per poco meno di f. 20.000.000; nell'autunno del 3 1996, a seguito di istanza di fallimento presentata dall'avv. Elisabetta Nardone, subentrata nella difesa della S.r.l. S.C.I., contro la S.p.a. A.P.D., quest'ultima aveva offerto il pagamento del debito, pretendendo il riconoscimento dell' acconto già versato all'avv. Clementi, pari a f. 29.000.000; l'avv. Nardone aveva richiesto chiarimenti all'avv. Clementi, il qua- le, con lettera del 14.3.1997 indirizzata alla S.r.l. S.C.I. aveva precisato di aver già versato la somma di £. 12.000.000 ed aveva allegato, per la differenza di £. 17.000.000, fattura quietanzata di f. 16.995.080 di- chiaratamente in acconto di onorari professionali;
l'avv. Nardone aveva replicato con lettera del 27.3.1997, contestando l'autorizzazione della cliente a trattenere la somma incassata. - ai sensi degli artt. 41 e 44 del codice deontolo- gico, commette infrazione disciplinare l'avvocato che trattenga oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto del cliente, ovvero compensi somme ricevute in deposito con proprie pretese senza il consenso del cliente;
- il comportamento dell'avv. Clementi doveva rite- nersi lesivo delle suindicate disposizioni, atteso che, malgrado l'esplicita contestazione contenuta nella let- tera del 27.3.1997 dell'avv. Nardone, non aveva conse- gnato la somma di £.17.000.000 tenuta in deposito pre- tendendo di compensarla con proprie pretese, neppure dopo la presentazione dell'esposto e l'intervento paci- ficatore del Consiglio dell'Ordine, e non aveva fornito la prova di aver effettuato il pagamento in epoca suc- cessiva, ma si era limitato ad esibire un libretto ban- cario in sede dibattimentale, due anni dopo la conte- stazione del cliente;
il ricorrente aveva ammesso di non aver adempiuto all'impegno assunto di depositare l'importo trattenuto su libretto bancario e di consegnarlo al Consiglio dell'Ordine, e non integrava valido elemento scusante il dedotto ripensamento. Avverso la decisione l'avv. Clementi ha proposto ricorso alle Sezioni unite civili della Corte di cassa- zione sulla base di tre motivi. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia: violazione di legge per omessa motivazione su punto decisivo;
violazione dell'art. 2697 c.c. Deduce il ricorrente: essendo unitaria la fattispecie deontologicamente rilevante, consistente nel "trattenere somme di perti- 5 nenza del cliente senza l'autorizzazione di questo", era onere dell'accusa provare il difetto di autorizza- zione;
- il Consiglio nazionale forense, davanti al quale era stata eccepito il mancato raggiungimento di tale prova, avrebbe completamente omesso di motivare in or- dine al rigetto dell'eccezione; - d'altra parte, dal susseguirsi dei fatti risul- terebbe provata l'avvenuta autorizzazione del cliente, dovendosi attribuire significato univoco in tal senso al silenzio serbato dalla S.r.l. S.C.I. dopo il fax del 19.7.1996, con il quale l'avv. Clementi le aveva comu- nicato che la somma di f. 17.000.000 veniva tenuta a sua disposizione ed aveva chiesto il pagamento di ono- rari per maggiore importo.
1.1. Il motivo è inammissibile. Il Consiglio nazionale forense ha ravvisato la vio- lazione, da parte dell'avv. Clementi, degli artt. 41 e 44 del codice deontologico (i quali prevedono che com- mette infrazione disciplinare l'avvocato che trattenga oltre il tempo strettamente necessario le somme rice- vute per conto del cliente, ovvero compensi somme rice- vute in deposito con proprie pretese senza il consenso del cliente), ponendo in risalto che, anche dopo l'espressa contestazione del cliente (formulata con 6 lettera del suo nuovo legale del 27.3.1997), l'incolpato aveva trattenuto in conto onorari per altri due anni la somma di £. 17.000.000. Ora, la censura, pur essendo formulata con riferi- mento al vizio di violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), in realtà denuncia l'inadeguatezza della suin- dicata motivazione circa l'apprezzamento degli elementi in base ai quali il Consiglio nazionale forense ha ri- tenuto accertata non solo la mancanza di autorizzazione del cliente, al proprio difensore, a trattenere le som- R. me incassate, ma addirittura la specifica contestazione del diritto del difensore a trattenere le somme ricevu- te a titolo di pagamento dei propri onorari. Va tuttavia rilevato che le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933 per incompe- tenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di cas- sazione, quanto al vizio di motivazione, in base all'art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostrui- bile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata (S.U. sent. n.175/99, espressione di un indi- rizzo costante). 7 E nessuna delle menzionate ipotesi è ravvisabile nella specie.
2. Il secondo motivo denuncia: violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione;
violazione di legge per omessa motivazione su un punto decisivo. Deduce il ricorrente: - in riferimento all'addebito contestato, la que- stione da decidere consisteva nell'accertare se, dopo il mese di luglio 1996 l'avv. Clementi avesse trattenu- to somme di pertinenza della S.r.l. S.C.I. senza auto- rizzazione e fino a quando tale comportamento si fosse eventualmente protratte e quindi, se il Consiglio Na- zionale Forense, nell'affermare la responsabilità si riferisce al periodo antecendente al luglio 1996, esso è incorso senz'altro nel vizio di ultrapetizione;
- il detto vizio sussiste anche perché è stata ri- conosciuta la responsabilità dell'incolpato per aver compensato somme tenute in deposito con proprie prete- se, malgrado non fosse stato mai contestato all' avv. Clementi di aver effettuato tale compensazione;
- il Consiglio Nazionale Forense avrebbe infine del tutto omesso di motivare circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che il prolungato silenzio del cliente dopo il fax del 19.7.1996, con il quale l'avv. Clementi comunicava di avere in deposito la somma di f. 8 17.000.000, non costituisse tacito assenso alla riten- zione della somma.
2.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Come esposto in sede di narrativa, il Consiglio na- zionale forense ha avuto riguardo essenzialmente alla condotta dell'avv. Clementi successiva alla lettera del 27.3.1997, con la quale veniva espressamente contestato il diritto del difensore a trattenere le somme riscosse a titolo di pagamento dei propri onorari (ipotesi con- siderata dall'art. 44 del codice deontologico, la cui rubrica recita "Compensazione"). Non si ravvisa, quindi, la denunciata ultrapetizio- la decisione ha considerato situazioni successive ne: al luglio 1996 e la ritenuta indebita "compensazione" costituisce solo specificazione dell'indebito tratteni- mento della somma contestato nel primo capo di incolpa- zione (e, del resto, la decisione non ha mancato di ri- levare che lo stesso avv. Clementi, nelle sue comunica- zioni al cliente, aveva dichiarato di trattenere le somme in conto onorari). Per quanto concerne, poi, la asserita omessa consi- derazione del comportamento silente della S.r.l. S.C.I. dopo il fax del 19.7.1996, è sufficiente notare che la decisione ha attribuito determinante rilievo 9 all'espressa contestazione del cliente racchiusa nella lettera del 27.3.1997, che rendeva palese l'insussistenza di un pregresso tacito consenso, sicchè non è ravvisabile il vizio di radicale carenza di moti-. vazione deducibile in questa sede (secondo l'indirizzo di queste S.U. in precedenza ricordato), e la censura risulta quindi inammissibile.
3. Il terzo motivo denuncia: violazione di legge per omessa motivazione su punto decisivo;
erronea ap- plicazione del Codice deontologico. Deduce il ricorrente: - lanell'impugnare decisione del Consiglio dell'Ordine, che aveva ravvisato un profilo di colpevo- lezza anche nel mancato adempimento dell'impegno, as- sunto nei confronti del Consigliere delegato all'istruttoria, di versare la somma in contestazione su un libretto di deposito da consegnare al Consiglio, l'avv. Clementi aveva eccepito di non aver ritenuto che tale impegno fosse vincolante e di aver informato l'istruttore di aver mutato opinione sull'opportunità di tale deposito;
il Consiglio nazionale forense ha ritenuto la do- glianza generica, non comportando contestazione speci- fica della decisione impugnata, ma l'affermazione è ca- rente di motivazione, in quanto elude la questione, po- 10 sta dal ricorrente, circa la natura non vincolante dell'impegno e l'idoneità della condotta a violare principi deontologici.
3.1. Il motivo è inammissibile. La decisione impugnata, nel rigettare il terzo mo- tivo del ricorso, non si è limitata a ritenere la do- glianza generica, non comportando specifica contesta- zione della decisione impugnata, ma ha osservato che il comportamento menzionato nel secondo capo di incolpa- zione assumeva essenzialmente rilevanza quale circo- stanza aggravante ai fini della determinazione della sanzione. Ha invero affermato che l'invocato ripensa- mento non costituiva certo elemento scusante della vio- lazione dell'impegno assunto dall'avv. Clementi, viola- zione che, in quanto indicativa della volontà di pro- trarre la condotta illecita, trattenendo una somma di non modesta consistenza, costitutiva circostanza aggra- vante che non poteva che aggravare il giudizio ai fini dell'entità della sanzione. Le censura di omessa motivazione risulta quindi, per le ragioni già precisate, inammissibile.
4. In conclusione, il ricorso é rigettato.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giu- dizio di cassazione poiché l'intimato Consiglio dell'Ordine non ha svolto difese. 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 27.9.2001. IL CONSIGLIERE EST. Robuv. por Ams te IL PRIMO PRESIDENTE F.F. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Thegos zta in Conc erts oggi, 29 GEN 2002 ESENTE DA REGISTRAZIONE IL CANCELLIERE 01 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Giovanni Glambattista N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 PM MATERIA DISCIPLINARE 12