Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
L'autorizzazione ex art. 7 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 è necessaria qualora vi siano comportamenti che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore dei beni oggetto di protezione. Ne consegue che non è ravvisabile la violazione del vincolo paesaggistico nella concessione a privati da parte dell'amministrazione comunale di lotti di terreno, facenti parte del cimitero comunale, sottoposto a tutela, in vista della costruzione di loculi fuori terra, non intervenendo tale provvedimento direttamente sullo ius aedificandi dell'area protetta. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, per difetto dell'elemento costitutivo della violazione di Legge, la configurabilità del reato di cui all'art. 323 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2003, n. 42450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42450 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
Dott. Bruno Oliva Presidente
" Antonio Stefano Agrò Consigliere
" Francesco Ippolito "
" Giovanni Conti "
" Vincenzo Rotundo "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da:
PROCURATORE GENERALE;
e da:
GI GA;
IC NT;
RE RE;
OV LO RO;
LV LO RO;
ES LO RO;
ES IG;
ER LL;
NC LO RO;
contro la sentenza 28 maggio 2002 della Corte d'Appello di Palermo;
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di GI GA, l'inammissibilità dei ricorsi di PP LO RO, LV LO RO e ES IG, il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Uditi gli avvocati Antonino Rubino, Gioacchino Sbacchi, Ugo Castagna, Raffaele Restivo, Giuseppe Botta, Giovanni Di Pasquale, Armando Sorrentino e Salvatore Gallina Montana e Vincenzo Fragalà. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo s'è pronunziata in ordine a reati, in tesi consumati tra il 1991 e il 1993, connessi alla costruzione di loculi fuori terra nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli del Comune di Palermo.
2. In particolare ha ritenuto responsabile GI GA, all'epoca assessore al patrimonio del Comune, di associazione per delinquere e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, dichiarando assorbito in quest'ultimo reato l'abuso di ufficio pure contestatogli.
3. Ricorre l'GA, il quale, muovendo proprio dall'abuso di ufficio, la cui sussistenza, affermata a pagina 21 della decisione, considera, nonostante l'assorbimento, di decisiva importanza per l'intero impianto processuale, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione da parte della pronunzia impugnata.
Ricorda che la norma di legge violata, costitutiva del reato di abuso, è stata individuata nell'art. 7 della l. n. 1497 del 1939. È stato detto che tale norma, nell'impedire che il bene sottoposto a tutela (e cioè il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli) non può essere sottoposto a modifiche che rechino pregiudizio al suo aspetto esteriore, è stata violata da quattro deliberazioni, proposte e in qualche modo imposte dal ricorrente, riguardanti la individuazione delle aree per la costruzione di loculi fuori terra, a seguito delle quali erano stati concessi ben 1134 lotti di terreno. Senonché questo art. 7, replica il ricorrente, è del tutto estraneo alla materia in questione. Esso infatti non prende in alcun modo in considerazione il problema della concessione di aree, per intervenire invece nella successiva fase della concessione edilizia sulla quale l'assessore al patrimonio è privo di ogni competenza. Tanto del resto era stato rappresentato in sede dibattimentale dal teste arch. Meli, ma i giudici di merito non avevano preso in considerazione tale fonte di prova decisiva.
In altri termini la delibera di concessione di lotti di terreno a privati non costituisce autorizzazione ad edificare, la quale invece può venire in essere soltanto dopo che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ha concesso il nulla osta alla licenza edilizia, ottenuta con autonomo procedimento, a seguito della concessione del lotto. Cosa possibile in quanto il vincolo paesaggistico non preclude qualsiasi attività edificatoria, ma determina l'onere del privato di ottenere la necessaria autorizzazione. Vicende comunque tutte riguardanti, per il Comune di Palermo, l'assessorato per l'edilizia privata e non certo quello al patrimonio.
4. In tal modo l'evento del preteso abuso di ufficio - ingiusto vantaggio patrimoniale per il privato derivante dall'edificazione - consegue non alla concessione del lotto, ma al rilascio della licenza edilizia e cioè ad un provvedimento diverso da quello dedotto nell'imputazione. Con il corollario che l'incremento patrimoniale per gli imprenditori, cui il privato si sarebbe poi rivolto, e le pretese tangenti da questi versati non sono giuridicamente collegabili alla violazione dell'art. 323 c.p., oggetto della contestazione.
Né la sentenza impugnata poteva far riferimento ad un danno subito dal Comune, dato che l'imputazione riguardava solo il vantaggio patrimoniale, quale evento intenzionalmente voluto dal pubblico ufficiale.
5. Va poi ribadito che l'GA si era proposto, nella sua qualità di organo politico, di risolvere la grave situazione conseguente alla carenza di sepolture, ricorrendo ad un particolare tipo di edilizia cimiteriale, già adottata nel recente passato dall'assessore che lo aveva preceduto. L'ordine di servizio per l'individuazione di aree da adibire alla costruzione di loculi fuori terra non comprendeva certo la concreta individuazione delle stesse, compito invece spettante al responsabile del procedimento. Ne consegue che non v'è alcuna prova che il ricorrente avesse cognizione delle presunte illegittimità nel reperimento dei lotti, mancanza di prova a cui non può supplirsi attraverso argomentazioni congetturali per di più manifestamente illogiche. In particolare se è vero che nella precedente amministrazione vennero individuate soltanto 57 aree e successivamente 1134, la circostanza è priva di rilievo, atteso che le richieste precedenti erano state appunto 57 e non s'era in alcun modo manifestata l'impossibilità di reperire altri lotti.
D'altronde non v'era invece alcuna possibilità di far ricorso ad altre tipologie di sepoltura, come risulta proprio dalla delibera n. 517/90, quella a seguito della quale vennero reperite 57 aree. Priva di ogni prova sarebbe poi rimasta l'affermazione che l'GA avrebbe istigato i funzionari LL e IG, i quali invece godevano di ampia autonomia esecutiva, o che l'GA avrebbe in qualche modo favorito l'abusiva costruzione di loculi fuori terra sprovvisti di nulla osta e/o di licenza edilizia.
6. Quanto al delitto di corruzione, il ricorrente lamenta innanzitutto che la Corte d'Appello abbia utilizzato dichiarazioni accusatorie rese da coimputati che si erano sottratti al dibattimento, per di più impiegate a reciproco riscontro, senza reperire elementi di prova di diversa provenienza.
Relativamente al primo profilo eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 2 d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 e 26 della legge n. 63 del 2001, nella parte in cui consentono in via transitoria l'impiego dei verbali già acquisiti al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza da coloro che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere.
In ordine al secondo punto, osserva che la prova della corruzione è stata ricavata dalle valutazioni incrociate rese da AR VI e da ES LO RO, con palese violazione della norma che vieta di individuare il riscontro a simili propalazioni in fonti omologhe. Infatti, riguardo ai pretesi riscontri esterni, con vizio di motivazione si sarebbe ritenuto che le dichiarazioni dell'GA sul contributo elettorale del VI costituissero ammissioni;
con ulteriore vizio di motivazione si sarebbe fatto perno sulle cene tra imprenditori e assessore, senza valutarne la cronologia e il modo in cui s'erano svolte;
non si sarebbe valutato il tentativo del ricorrente di reperire aree cimiteriali per la costruzione di cellette ad opera del Comune. Le costruzioni realizzate dagli imprenditori non sarebbero comunque conseguenti alle delibere di assegnazione dei lotti. Dalle verifiche bancarie sui conti del ricorrente si sarebbero tratte conclusioni affette da travisamento del fatto. Non sussumibile nella corruzione contestata sarebbe infine il prestito di venti milioni di lire ottenuto dall'GA da ES LO RO.
In ogni modo, venendo al reato, si contesta che l'assegnazione dei lotti costituisca atto contrario ai doveri d'ufficio: questi vennero concessi a tutti coloro che ne avevano fatto domanda, i quali avrebbero potuto rivolgersi per la costruzione ai costruttori che avessero voluto. Si sarebbe perciò e al più dovuto ravvisare una corruzione impropria, valendo quanto detto a proposito del preteso abuso di ufficio e specificamente quanto osservato circa l'obbiettiva necessità di reperire aree per le sepolture.
7. Quanto poi all'associazione per delinquere era evidente che non v'era un programma criminoso indeterminato e che anzi le pretese condotte criminose erano, in tesi, frutto della conciliazione di interessi contrapposti, tale da escludere un accordo criminoso stabile e permanente. L'apporto dei singoli nei reati dovrebbe correttamente ricondursi al concorso in un reato continuato. In ogni modo priva di ogni motivazione sarebbe la qualifica di capo o promotore attribuita al ricorrente.
8. Difetto di motivazione e violazione di legge dovrebbe infine riscontrarsi nel diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena.
9. La sentenza in esame ha ritenuto IC NT responsabile di corruzione, per aver ricevuto regalie quale compenso non dovuto per il compimento di atti contrari ai doveri di dipendente dell'ufficio mortuario.
Ricorre il V. il quale si duole che nella sua condotta la Corte non abbia ravvisato l'ipotesi di corruzione per atto di ufficio. Lamenta poi che gli sia stata negata l'attenuante della speciale tenuità del danno in base a motivazione che non tiene conto della modifica legislativa apportata dalla legge n. 19 del 1990. Ulteriore violazione si dovrebbe riscontrare nel diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 323 bis c.p.. 10. La sentenza in esame ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di associazione per delinquere e di abuso d'ufficio ascritti ad RE RE sovrintendente al Cimitero dei Rotoli. Ricorre l'RE il quale si duole della mancata assoluzione in merito, così come in primo grado era avvenuto per altri capi di imputazione, essendo evidente, da un lato, che non era stato individuato alcun apporto del ricorrente al preteso pactum sceleris e non potendo questo rinvenirsi nella partecipazione a due incontri elettorali tra l'GA e gli imprenditori.
In ordine poi all'individuazione e alla materiale consegna dei lotti cimiteriali, l'abuso non poteva certo consistere nella partecipazione, per una sola volta, al sopralluogo nel cimitero. Né si sarebbe potuto trarre alcun argomento dal fatto che la figlia del ricorrente lavorava alla progettazione dei loculi, quale dipendente di un imprenditore, dato che la figlia in questione era stata assolta dall'associazione e dall'abuso con la formula più ampia. 11. La sentenza in esame ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di associazione per delinquere e di abuso d'ufficio ascritti a LV LO RO.
Ricorre il Lo RO che, per l'abuso di ufficio, rileva come le delibere di assegnazione dei lotti per la costruzione di loculi fuori terra fossero per la pubblica amministrazione provvedimenti necessitati, data la notoria impossibilità di procedere ad altre forme di sepoltura, e come tutti i privati che ne avevano fatto richiesta avevano ricevuto un lotto in assegnazione. Considerata così la legittimità dei provvedimenti amministrativi non si vede in qual modo si sia potuto ritenere sussistente un abuso di ufficio. In ordine poi all'associazione per delinquere sembra chiaro dalle stesse imputazioni contestate come invece i concorrenti nel reato avessero sin dal principio ideato un preciso disegno criminoso, con predeterminazione iniziale dei reati da commettere. 12. ES LO RO e OV LO RO sono stati ritenuti responsabili di associazione per delinquere e di abuso di ufficio. Il solo ES anche di corruzione.
Ricorrono i predetti i quali, quanto all'associazione, lamentano che il reato sia stato ritenuto dimostrato sulla scorta di affermazioni apodittiche, accomunandosi genericamente sotto l'espressione "i LO RO", diversissime realtà costituite da singole imprese che effettuavano lavori di costruzione nel cimitero, in concorrenza tra loro. Nulla insomma sarebbe emerso in ordine ad un iniziale programma comune e tanto meno in ordine all'accordo per commettere un numero indefinito di reati ed al raggiungimento di scopi comuni. Né la Corte avrebbe reperito l'ancorché minima struttura organizzativa della cui necessità, ai fini del reato, si dimostra peraltro consapevole.
Quanto a ES sarebbe poi rimasta priva di motivazione la sua ritenuta posizione di istigatore dell'accordo criminoso. Quanto a OV non viene indicata alcuna condotta idonea alla cooperazione nell'adozione delle delibere, ponendosi invece l'accento su elementi privi di rilievo in merito ai capi di imputazione.
Per entrambi i ricorrenti emerge infine un vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche.
13. La sentenza in esame ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di associazione per delinquere e di abuso d'ufficio ascritti a ES IG, geometra istruttore preposto alla sorveglianza del cimitero dei Rotoli.
Ricorre il IG che in primo luogo osserva come la sentenza impugnata sia viziata in ordine alla configurazione del reato di abuso di ufficio.
Il ricorrente sviluppa le già riferite argomentazioni dell'GA, in ordine al significato dell'art. 7 l. n.1497/1939. Sottolinea che nessuna norma vieta la concessione di lotti in zone protette da vincolo, né prevede una previa concertazione tra autorità amministrative.
Così stando le cose l'individuazione dei lotti assegnabili era legittima, a prescindere dal numero degli stessi, tanto più che mai per altri atti concessori della specie di quelli in esame era stata richiesto il nulla osta della Soprintendenza. D'altronde il bene sottoposto a vincolo non era il giardino cimiteriale, come erroneamente ritiene la sentenza, ma l'intero monte Pellegrino, rispetto al quale la proliferazione di loculi di modeste dimensioni era inavvertibile.
Né poteva ravvisarsi un ingiusto vantaggio dato che la costruzione di cappelle gentilizie era ormai impossibile e la scelta dei loculi fuori terra conseguentemente obbligata. Tanto tenendo presente che le imprese LO RO erano le uniche operanti nel cimitero. In questa situazione il ricorrente, che non aveva alcun motivo per dubitare della legittimità dell'atto, non poteva che dar seguito all'ordine di servizio dell'GA, il quale aveva indicato espressamente come e dove reperire gli spazi necessari, realtà che la Corte d'Appello ha riconosciuto per la coimputata BI, che è stata assolta nel merito, e che senza alcuna spiegazione è stata invece esclusa per il IG, il quale tuttavia era in posizione gerarchicamente subordinata anche al sovrintendente GA. In tal modo, mancando il reato fine, sarebbe insussistente anche l'associazione per delinquere, della quale peraltro non è stato individuato alcun elemento costitutivo, quali l'accordo su un programma indefinito, un'autonoma struttura o l'elemento soggettivo necessario. Inspiegabile sarebbe al riguardo la diversità di trattamento rispetto al coimputato LL, ritenuto estraneo all'associazione pur essendo responsabile di abuso di ufficio, a meno che il discrimine non sia stato ravvisato nella partecipazione alle cene organizzate dai costruttori, nelle quali tuttavia, come nella stessa sentenza si riconosce, mai si affrontarono argomenti riguardanti l'attività edilizia. La mancata partecipazione del IG a tale pretesa associazione sarebbe comunque manifesta per la circostanza che il ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dall'adesione al sodalizio.
14. La sentenza in esame ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di abuso d'ufficio e di deturpamento di bellezze naturali ascritti a ER LL, capo ripartizione al patrimonio del Comune di Palermo.
Ricorre il LL che censura la sentenza impugnata perché è stata ravvisata una violazione dell'art. 7 l. n. 1497/1939 in realtà insussistente e perché parimenti errato sarebbe stato indicare la violazione della legge regionale n. 71/1978, inapplicabile ad aree edificabili. Così e di conseguenza sarebbe censurabile aver ritenuto un rapporto diretto tra le delibere e il vantaggio degli imprenditori, come pure tra quelle delibere e il danno consistente nell'aver edificato in base a licenze illegittime.
In ogni modo al LL potrebbero ricondursi solo gli atti deliberativi della concessione di lotti, sicché alla sua condotta non era riconducibile l'edificazione delle aree, con conseguente esclusione tanto del danno di cui all'art. 323 c.p. quanto del reato di cui all'art. 734 c.p., mentre in ogni caso privo di ogni elemento probatorio era il ritenuto dolo di concorso con l'GA. Il motivo d'appello relativo alla condanna al risarcimento del danno sarebbe rimasto privo di risposta.
15. La sentenza in esame ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di associazione per delinquere, di abuso d'ufficio e di deturpamento di bellezze naturali ascritti a NC LO RO, dipendente comunale nel cimitero dei Rotoli.
Ricorre il LO RO che si duole della mancata assoluzione nel merito, non sussistendo alcuna prova del suo contributo causale a ciascuno dei reati ascrittigli. Tale in particolare non potrebbe qualificarsi né l'accompagnamento di cortesia di un giornalista per il cimitero né la locazione di una cosiddetta "tomba di passaggio", attività negoziale del tutto lecita e comunque affidata in gestione a terzi.
16. La sentenza in esame ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di associazione per delinquere e di corruzione ascritti a PP LO RO.
Ricorre il LO RO che, contestato che la sua responsabilità potesse trarsi dalle dichiarazioni dei coimputati VI e ES LO RO, lamenta il mancato proscioglimento in merito dai delitti ascrittigli.
17. Contro la sentenza in esame ha proposto ricorso anche il P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo.
Si duole in primo luogo dell'assoluzione di RG BI ritenendo del tutto infondate le conclusioni per cui erano state soddisfatte tutte le richieste di loculi fuori terra e per cui s'era raggiunta la prova che la BI aveva vietato il libero accesso degli imprenditori agli archivi.
In ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. lamenta che sia stata esclusa l'aggravante del numero delle persone, dato che nella formulazione originaria del capo di imputazione era compreso anche ES LO RO (inteso baffone), successivamente deceduto, la cui responsabilità è stata accertata in via incidentale. Lamenta ancora che il reato di abuso non sia stato ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p., circostanza non assorbita dalla contestazione del secondo comma di cui all'art. 323 c.p. riguardante soltanto il vantaggio patrimoniale.
Lamenta ancora che per il reato di associazione per delinquere ascritto a LV LO RO non sia stata ritenuta l'ipotesi aggravata di cui al primo comma dell'art. 416 c.p.. Si duole infine della concessione delle attenuanti generiche ad RE RE, ES IG, PP LO RO e LV LO RO.
18. Nelle more del procedimento GI GA è deceduto. RE RE e RG BI hanno presentato memoria. Il primo, nel ribadire le conclusioni già prese col ricorso, chiede che sia respinto il ricorso del P.G..
La seconda osserva che il ricorso del P.G. si risolve in una generica censura del materiale probatorio della decisione impugnata, non priva di notazioni sfornite di logicità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il problema comune posto dagli imputati (a parte il NT che ha una posizione autonoma) è quello della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e cioè dell'abuso d'ufficio, della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e dell'associazione per delinquere.
2. E dunque, muovendo dall'abuso, va osservato che, nelle decisioni di merito, il delitto, aldilà del modo frammentario in cui le singole condotte vengono descritte nei capi di imputazione, è espressamente considerato come un unico fatto complesso, perpetrato in maniera progressiva a partire dall'ideazione delle sepolture mediante loculi fuori terra, passando per l'individuazione dei terreni, per la predisposizione delle delibere concessorie, per l'accoglimento delle richieste e per le concessioni specifiche ai singoli, fino a pervenire alla consegna delle aree.
La Corte d'Appello, nell'indicare la violazione della norma di legge, elemento costitutivo dell'ipotesi criminosa in esame, osserva che le fasi che vanno dall'ideazione al rilascio di concessioni specifiche risultano compiute in violazione dell'art. 7 della legge sulla tutela dei beni paesistici del 1939, oltre che dell'art. 14 della legge Regione Sicilia 1978 n. 71. La materiale consegna dei lotti, poi, sarebbe stata operata anche in violazione dell'art. 20 della legge urbanistica n. 47/1985, per l'omesso controllo del possesso di provvedimenti che autorizzavano l'edificazione a favore del privato ricevente.
3. Tali violazioni di legge, contestate e ritenute in sede di merito, in realtà non sussistono.
L'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, come pure è stato osservato da alcuni ricorrenti, nel vietare modifiche che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore dell'area oggetto di protezione, in nulla incide sul procedimento di concessione di lotti individuati in questa area, ma, una volta concessi, interviene sullo ius aedificandi dei terreni affidati al privato, e non vieta in via assoluta nuove costruzioni, ma semplicemente condiziona l'efficacia (o il rilascio) del provvedimento di autorizzazione edilizia (diverso e ulteriore rispetto a quello di concessione del lotto) all'assenso dell'autorità preposta alla tutela del paesaggio.
4. Ora è ben vero che è stato accertato che l'GA si risolse a ordinare l'individuazione di nuove aree da concedere, dietro promessa di somme di denaro ed è quindi altrettanto vero che nelle intenzioni dell'imputato e dei suoi corruttori era alla fine o in primo luogo compresa la costruzione dei loculi da cui ricavare lucro. Ma tale finalità, pur ammesso che comportasse un'assoluta indifferenza circa il rispetto dei vincoli ambientali, comprendeva un'attività amministrativa estranea allo svolgimento delle funzioni dell'imputato e dei pretesi concorrenti nel reato complesso. Insomma, se da un punto di vista etico può dirsi che l'GA ha dato "luce verde" al successivo scempio ambientale, secondo quanto ha osservato oggi il P.G., egli ha comunque agito nell'ambito delle sue attribuzioni di disposizione del patrimonio comunale, attribuzioni rispetto alle quali le norme sulla salvaguardia ambientale non sono applicabili ratione materiae. E poiché l'imputato non godeva di alcuna competenza sul rilascio del permesso edificatorio, in cui gli interessi ambientali si sarebbero dovuti far valere (qui in realtà operando l'art. 7 più volte richiamato), la violazione dei vincoli paesaggistici va invece ascritta esclusivamente ai responsabili di tale procedimento.
5. La finalità ultima e personale che l'GA si proponeva colora invece di sviamento di potere l'uso che ha fatto dei poteri discrezionali conferitigli, con riflessi di decisiva rilevanza, come si dirà, sulla natura della corruzione. Vizio di sviamento che tuttavia non può assimilarsi alla specifica violazione di norme di legge prevista dall'art. 323 c.p. nemmeno sotto il profilo teleologico, stante che i poteri concessori di beni pubblici sono indirizzati ad una generica realizzazione del pubblico interesse e non sono finalizzati alla tutela di individuati scopi.
6. Né sussiste poi, come al contrario incidentalmente afferma la sentenza, la violazione dell'art. 14 della legge n. 71 del 1978 della Regione siciliana, ipotizzata perché, dato il gran numero di lotti concessi, ci si troverebbe in realtà dinanzi ad una pianificazione di sviluppo edilizio, per la quale è prescritto un parere della Soprintendenza, mai richiesto.
Infatti, se è vero che tale parere deve acquisirsi anche nella fase della lottizzazione (e le condotte in esame potrebbero rientrarvi), non si deve dimenticare che il procedimento in parola riguarda terreni allo stato non edificabili e cioè non il Cimitero dei Rotoli, già edificato, i cui lotti sono stati concessi.
7. Tanto comporta che il reato di abuso, per difetto dell'elemento costitutivo della violazione di legge, non sussiste per tutti i soggetti che hanno cooperato nell'ideazione e nell'esecuzione dei provvedimenti di concessione delle aree, essendo fuori luogo pretendere che nella fase di consegna del lotto (che precede storicamente ed è estranea giuridicamente alla costruzione) si svolga un controllo sul possesso e sulla validità di una licenza edilizia, che il privato può chiedere ed ottenere anche successivamente.
Ed anzi, derivando anche il deturpamento ambientale dalla costruzione e non dalla concessione dei lotti, pure il reato di cui all'art. 734 c.p., ascritto a taluno dei ricorrenti, deve ritenersi insussistente.
8. Parimenti insussistente è il reato di associazione per delinquere.
Per questo la formulazione dell'addebito è ambigua, non essendo stato specificato se "il fine di commettere più delitti della stessa indole" riguardi gli ipotizzati abusi d'ufficio e il deturpamento ambientale, ovvero o anche le corruzioni di cui ai capi 2 e 3 della rubrica.
In ogni caso, se l'accordo si ritiene diretto al compimento dei reati di cui agli artt. 323 e 734 c.p., il delitto associativo è già escluso dalla irrilevanza sotto il profilo penale delle attività connesse alla concessione dei lotti. Se l'accordo riguarda le corruzioni, esso non comprendeva un programma criminoso indeterminato, considerando il fatto che l'oggetto del mercimonio si circoscrive in quattro delibere dell'assessore GA, le quali nelle stesse imputazioni si ipotizzano commesse con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
E ciò senza considerare che nelle sentenze di merito non è stato addotto alcun elemento di prova di un patto di fondazione della pretesa societas sceleris e nemmeno alcun dato dimostrativo della sussistenza di un'organizzazione rudimentale di tale società, surrogato impropriamente dall'elencazione delle competenze spettanti ai dipendenti pubblici coinvolti e da un momento topico individuato nelle cene in cui sono state versate le tangenti.
9. Per quanto riguarda la corruzione, la questione comune ai ricorrenti, posta alla Corte, è quella di verificare se nella specie si tratti di corruzione per atti contrari a doveri di ufficio ovvero per atto di ufficio. E la risposta, per quanto sin qui detto, non può che essere nel senso dell'applicabilità dell'art. 319 c.p., essendo chiaro che nella specie la presenza di un fine di lucro ha comportato l'esercizio viziato dei poteri discrezionali conferiti all'assessore, pur sussistendo un oggettivo problema riguardante l'esaurimento degli spazi per costruire nuovi sepolcri nel cimitero col sistema tradizionale della cappella gentilizia. La cosa non comportava certo l'impossibilità di procedere alla sepoltura nel territorio comunale, ma semplicemente che nei Rotoli non v'era più alcuna area libera per la costruzione del tipo di tombe fino allora impiegate, con necessità quindi di spostarsi su altri cimiteri. Al disagio che ne sarebbe derivato ai superstiti, s'era già in parte sopperito individuando, nella precedente amministrazione, 57 lotti da adibire a loculi fuori terra, la cui edificazione era ancora compatibile con l'assetto del giardino cimiteriale e dei monumenti esistenti. Ed è anche probabile che l'GA avrebbe potuto reperire altre limitate aree da concedere nel rispetto dei luoghi.
Ma l'uso distorto dei poteri discrezionali da parte dell'assessore è nella specie all'evidenza dimostrato dalla sorprendente massiccia proliferazione dei lotti cimiteriali, 1134, evidentemente individuati, nelle delibere a lui riconducibili, con totale obliterazione di ogni salvaguardia per gli interessi pubblici connessi alla bellezza del sito e cioè senza alcuna ponderazione dei beni che si sarebbero sacrificati, per la preponderante influenza dell'interesse personale.
Osservazioni, queste, che non sconfinano impropriamente nel merito amministrativo, essendo tratte dalle ben consolidate categorie della manifesta arbitrarietà e dell'ordinaria ragionevolezza, di cui il giudice ordinario può e deve valersi.
10. Venendo quindi ai singoli ricorsi, che propongono questioni ancora rilevanti a seguito di quanto si è osservato, inammissibile è quello del P.G..
A parte la circostanza che esso propone una nuova e diversa lettura degli atti in ordine alla posizione di RG BI, a quella di LV LO RO e alla concessione delle attenuanti generiche ad altri imputati, tutti i motivi dedotti muovono apoditticamente da presupposti contrari a quelli fin qui ritenuti in ordine alla sussistenza dei reati di abuso e di quello associativo. 11. Specifico esame va poi riservato ai ricorsi di ES LO RO e di PP LO RO, imputati entrambi anche di corruzione. Per quest'ultimo la Corte d'Appello, concesse le attenuanti generiche, ha ritenuto il reato prescritto. Per il primo ha applicato una pena di giustizia in continuazione col reato di associazione per delinquere, ritenuto nella specie il più grave. ES LO RO nulla lamenta in ordine alla sua responsabilità per la corruzione, ma si duole al riguardo della mancata concessione delle attenuanti generiche. La censura peraltro è priva di fondamento in quanto la decisione impugnata ha correttamente connesso al ruolo di iniziativa svolta dal ricorrente il diniego del beneficio.
A sua volta PP LO RO, deduce che la sussistenza del reato di cui all'art. 319 c.p. e la sua partecipazione siano state tratte dalle dichiarazioni incrociate di ES e di AR VI, prive di altri riscontri. Non fa questione di legittimità costituzionale delle norme transitorie che hanno reso utilizzabili tali dichiarazioni, questione peraltro già più volte ritenuta manifestamente infondata da questa Corte. Ora, quanto alla sussistenza del reato, la sentenza impugnata, contrariamente all'assunto dell'impiego esclusivo di dichiarazioni incrociate, indica invece, con riferimento alla posizione dello GA, una serie numerosa di elementi di prova di diversa provenienza rispetto ai dicta dei dichiaranti (ammissioni dell'assessore, accertamento dell'esistenza delle cene tra gli imprenditori e l'assessore in cui i dichiaranti assumono che le tangenti venivano versate, "prestiti" accertati del VI e di ES LO RO all'GA, accertamenti bancari). Per quanto poi riguarda la partecipazione al reato, indica ancora il fatto che il ricorrente partecipò a dette cene, che la sua ditta ebbe a costruire un rilevante numero di loculi nel Cimitero, che era stata più volte notata la sua frequentazione negli uffici dell'assessorato al patrimonio, essendo da tempo vicino all'Assessore.
Per il resto il ricorrente (a parte un'incomprensibile censura sul dolo nel reato di corruzione) o ripropone tesi difensive già correttamente disattese in sede di merito, ripetendo le allegazioni respinte circa la sua posizione di marittimo che gli avrebbe impedito di svolgere attività imprenditoriale, o tenta di suggerire in questa sede un preteso scambio di persona.
Ne deriva che in questa parte i ricorsi di ES LO RO e di PP LO RO vanno respinti.
12. Resta infine da considerare il ricorso di IC NT, ritenuto responsabile di corruzione perché, quale addetto all'ufficio mortuario del comune di Palermo, in occasione delle pratiche per le sepolture, riceveva denaro al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio.
A torto il ricorrente si duole che la sua condotta non sia stata ricondotta al reato previsto dall'art. 318 c.p., in quanto è chiaramente detto nella sentenza impugnata che egli, dietro compenso, approvava domande prive dei necessari requisiti, perché, ad esempio, corredate da atti notori la cui validità era scaduta. Trattandosi perciò del reato di cui all'art. 319 c.p. non trova ingresso la problematica circa l'adeguatezza del compenso ricevuto (si possa o meno definire retribuzione, ovvero donativo) propria invece della corruzione per atto di ufficio.
Né possono essere accolti i motivi riguardanti gli artt. 62 bis e 323 bis del codice penale, perché nel negarne l'applicazione, il giudice di merito ha fatto uso corretto dei poteri a lui conferiti, richiamando da un lato l'atteggiamento quasi intimidatorio che il NT teneva nei confronti dei privati e dall'altro la sistematicità con cui si dimostrava disponibile alle corruzioni.
Frutto invece di errore di diritto appare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non concessa in relazione ad una presunta ontologica incompatibilità con il reato di corruzione, incompatibilità scomparsa con la riforma apportata dalla legge n. 19 del 1990. Né può recuperarsi la motivazione addotta al riguardo in primo grado, in quanto in essa il giudice, con ulteriore errore, addiveniva al rifiuto negando il lucro di speciale tenuità in relazione al numero delle corruzioni e così facendo valere contro l'imputato la fictio di cui all'art. 81 c.p.. 13. Traendo così le conclusioni da quanto si è fin qui detto, il ricorso del p.m. va dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti dell'GA perché il fatto non sussiste in ordine alle imputazioni di abuso d'ufficio e di associazione per delinquere e per morte del ricorrente in ordine all'imputazione di corruzione, non apparendo elementi che rendano necessaria l'adozione di una formula più favorevole, in considerazione di quanto già osservato a proposito dell'accertamento e della qualificazione di questo reato. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di RE RE, LV LO RO, OV LO RO, ES IG, ER LL e NC LO RO, perché i fatti loro ascritti non sussistono.
La sentenza impugnata va ancora annullata senza rinvio nei confronti di PP LO RO limitatamente al reato di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste. Nel resto il ricorso di PP LO RO va respinto.
La sentenza impugnata deve poi annullarsi senza rinvio nei confronti di ES LO RO perché i reati di associazione per delinquere e di abuso d'ufficio non sussistono, mentre occorre rinviare per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di corruzione ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Infine la sentenza impugnata va annullata nei confronti di IC NT limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GA GI limitatamente alle imputazioni di associazione per delinquere e di abuso d'ufficio perché i fatti non sussistono e, per la imputazione di corruzione, per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RE RE, LO RO LV, LO RO OV, IG ES, LL ER, LO RO NC, perché i fatti loro ascritti non sussistono.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO RO PP limitatamente al reato di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso di LO RO PP.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LO RO ES perché i reati di associazione per delinquere e di abuso d'ufficio non sussistono e rinvia per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di corruzione ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NT IC limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della
Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 NOVEMBRE 2003.