Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2002, n. 14627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14627 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT;
46 B 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST:NE GIUDICE DI PACE) 1 46 27 /02 POIO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEUATURIN Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 10911/00 Consigliere Cron.34069 Dott. Antonio VELLA Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 10/07/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott.IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI presso lo studio dell'avvocato LUIGI5, lo difendeMANZI, che unitamente all'avvoca to REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AC MA;
- intimato avverso la sentenza n. 50/99 del Giudice di pace di 2002 SPEZZANO ALBANESE, depositata il 23/11/99; 1131 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglilmento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. h -2- Svolgimento del processo notificato il 25 febbraio 1999 LL CI Con atto conveniva davanti al Giudice di pace di Spezzano Albanese l'ENEL s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusiva installazione nel suo fondo di un palo di sostegno per una linea elettrica. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace con sentenza in data 23 novembre 1999. R Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo illustrato da memoria. Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che il Giudice di pace non si è pronunciato sulla eccezione con la quale si era dedotto l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace, infatti, ha ignorato tale questione e si è, invece, occupato esclusivamente della infondatezza della eccezione di costituzione di un servitù coattiva di elettrodotto secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva. La fondatezza della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle ulteriori censure con le quale l'ENEL s.p.a. deduce che comunque il Giudice di pace era incompetente per materia, coinvolgendo la domanda l'accertamento di diritti reali, e che la domanda era infondata. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, anche per le spese del giudizio di cassazione. fen Bren. Roma, 10 luglio 2002. + Tele про V. Af CANCELLIERE C1 Paulo Talarico Tolerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA ISITATIS O11.200215 ہو Roma IL CANCELLIERE C1 Valor C0