Sentenza 6 novembre 2017
Massime • 1
Sono inutilizzabili le dichiarazioni non verbalizzate nè sottoscritte, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un'annotazione redatta ai sensi dell'art. 357, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad utilizzazione delle dichiarazioni in sede cautelare in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che anche nel caso in cui il dichiarante, non ancora raggiunto da indizi di reità, sia una persona informata sui fatti, l'omessa verbalizzazione delle sue dichiarazioni ne determina l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., per violazione del divieto implicito stabilito dalla legge di acquisirle in assenza di formale verbalizzazione).
Commentari • 2
- 1. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Dichiarzioni spontanee equivalgono ad interrogatorio solo se .. (Cass. 45272/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2022
Se la persona sottoposta ad indagini si presenta spontaneamente al pubblico ministero al fine di rilasciare dichiarazioni, l'atto può valere come interrogatorio ed è utilizzabile in sede procedimentale e nella fase cautelare solo se: a) il fatto di reato attribuito è contestato in modo chiaro e preciso, con l'enunciazione degli elementi di prova a carico e l'indicazione delle fonti, se non può derivarne pregiudizio per le indagini; b) le dichiarazioni spontanee si limitino ad esporre elementi a discarico o quant'altro utile per la difesa del dichiarante stesso; c) le dichiarazioni in parola siano precedute dagli avvisi difensivi e dalla contestuale nomina ed assistenza di un difensore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2017, n. 56995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56995 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2017 |
Testo completo
56995-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Giovani Conti Presidente N. sent. sez.2032 Pierluigi Di Stefano CC 06/11/2017 Orlando Villoni Relatore N. R.G. 29506/2017 Emilia Anna Giordano Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NN, n. Napoli 27.6.1966 avverso l'ordinanza n. 2308/17 del Tribunale del Riesame di Napoli del 27/04/2017 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. P. Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio 1 од d. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato quella emessa il 06/04/2017 dal GIP del medesimo Tribunale che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di LI NN in relazione all'accusa prov- visoria di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art. 73, com-ma 1 d.P.R. n. 309 del 1990), aggravata dalla recidiva reiterata specifica infra- quinquennale, reato commesso in una cd. piazza di spaccio con la fattiva collabo- razione di un complice in funzione di vedetta per l'eventualità di controlli di polizia e datosi alla fuga all'arrivo degli operanti.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, reite- rando la doglianza già formulata dinanzi al Tribunale del Riesame, deduce la violazione degli artt. 63, 191, 350 e 357 cod proc. pen. e la nullità delle dichiara- zioni rese da ZO ES, sorpreso in sua compagnia all'interno dello stabile dove la Polizia Giudiziaria riteneva si stesse spacciando droga e che fin dall'inizio avrebbe dovuto assumere la qualità d'indagato, come tale impossibilitato a ren- dere dichiarazioni etero accusatorie verso terzi. Deduce, infatti, il ricorrente che al momento del fermo di P.G. l'ZO non po- teva non essere considerato a tutti gli effetti un indagato, visto che in quel mo- mento la sua posizione processuale era apparentemente identica alla propria. Deduce, inoltre, che le dichiarazioni rese dall'ZO non possono neppure essere ricondotte nell'alveo dell'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. dal momento che gli stessi verbalizzanti non le indicano come 'spontanee'. Ulteriore profilo di censura è costituto dal fatto che quelle dichiarazioni non sono state né verbalizzate ai sensi degli artt. 351 e 357 cod. proc. pen. né sotto- scritte dal dichiarante, ma semplicemente riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria, come tali dovendo, perciò, considerarsi acquisite in violazione di un divieto di legge da ricondurre alle ipotesi di inutilizzabilità patologica di cui all'art. 191 cod. proc. pen., rilevante anche ai fini dell'emissione di una misura caute- lare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. A fronte delle doglianze sopra indicate, come anzidetto già formulate in sede 2 да d. di riesame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dallo ZO, sebbene non verbalizzate e semplicemente riportate in un'annotazione re- datta ai sensi dell'art. 357, comma 1 cod. proc. pen., in quanto al rifiuto dello interessato di verbalizzarle e sottoscriverle, la Polizia Giudiziaria aveva compilato l'annotazione stessa nel fisiologico espletamento di compiti istituzionali>, costi- tuendo la stessa unica forma possibile e in concreto praticabile> di documen- tazione dell'attività d'istituto svolta. Tale motivazione rappresenta, tuttavia, una mera tautologia perché, anche a ritenere il dichiarante persona non raggiunta da indizi di reità ma semplicemen- te in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351, comma 1 cod. proc. pen.), l'art. 357 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. imponeva la verba- lizzazione delle informazioni così acquisite e la relativa omissione non può non comportarne l'inutilizzabilità per violazione del divieto, implicito ma incontesta- bilmente disposto dalla legge, di acquisirle in assenza di formale verbalizzazione e quindi in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. Sarebbe, invero, sicuramente molto agevole ai fini della pronta documenta- zione dell'attività investigativa svolta, ma obiettivamente contrastante con la necessità di consentire il vaglio delle fonti di prova dichiarative in tutte le suc- cessive fasi processuali, l'acquisizione sommaria o per sintesi delle fonti stesse mediante la semplice redazione dell'annotazione di cui all'art. 357, comma 1 cod. proc. pen. e senza le formalità che, invece, proprio ai predetti fini, la legge impone mediante il rispetto delle modalità di documentazione di cui all'art. 373 cod. proc. pen. Tale profilo, che risulta evidentemente assorbente rispetto a quello riferito alla violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., comporta la scomparsa di ogni altro ele- mento indiziario a carico del ricorrente, atteso che l'accusa provvisoria di deten- zione e cessione di sostanze stupefacenti poggia, come da ordinanza, unica- mente sulle dichiarazioni rese dall'ZO di avere da lui acquistato una dose di cocaina al prezzo di 20 Euro.
3. L'ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio al pari di quella cautelare genetica del GIP del Tribunale di Napoli, dalla prima con- fermata, con la conseguente immediata remissione in libertà del ricorrente.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella in data 06/04/2017 del GIP del Tribunale di Napoli e ordina l'immediata liberazione di LI NN 3 se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, 06/11/2017 Il consigliere estensore Il Presidente rand NN Conti gruuki DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 DIC 2017 IL FUND CARIC FUDIZIARIO Pete Espositon 4