Sentenza 26 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2004, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO CE - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
EY AN e MP SS S.d.f., nelle persone dei Soci legali rappresentanti;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria del 9 giugno 1999, depositata col n. 32 in data 8 luglio 1999.
Uditi, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2003:
- il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società di fatto EY CE e MP LE, esercente attività di agente di commercio, richiese, in dipendenza della sentenza della Corte Costituzionale 42/1980, il rimborso dell'i.l.o.r. versata per i periodi d'imposta 1978-1986. Ricorse quindi avverso il silenzio rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria, sentendosi opporre la decadenza dai diritto al rimborso, a mente dell'art. 38 d.P.R. 602/1973. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova accolse la domanda, ritenendo il rapporto assoggettabile alla prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 2033 c.c.. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame dell'ufficio, affermando che il termine decadenziaie (di diciotto mesi) previsto dal citato art. 38 riguarda l'inesistenza originaria dell'obbligazione tributaria, mentre nel caso in esame si è in presenza di versamenti imposti da "norma di sospetta legittimità, ma tuttavia imperativa e cogente".
Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con unico motivo, cui non resiste la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, anche con riguardo all'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972,
nonché all'art. 2033 c.c. (art. 360, n.
3. c.p.c.)", la ricorrente Amministrazione censura la sentenza, ribadendo come anche alla fattispecie dell'imposta, che risulti non dovuta in virtù di dichiarazione d'incostituzionalità, si applichi, per l'esercizio del diritto al rimborso, il termine decadenziale "ex" art. 38 citato, trattandosi di disciplina che prevale su quella civilistica in materia di "condictio indebiti", restando comunque condizionata dal carattere impugnatorio del processo tributario.
Il ricorso è fondato.
È consolidato orientamento di questa Corte - dal quale non v'è ragione di discostarsi - che il termine di decadenza previsto dall'ari. 38 del d.P.R. 602/1973 si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento della obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, riguardante errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'"an" ed al "quantum" del tributo (v. per tutte, fra le più recenti, Cass. 7087/2003, 18163/2002). E la disciplina, che per H carattere di specialità prevale su quella generale regolante l'indebito civilistico, si applica anche - per quanto riguarda la più specifica impostazione che sul punto si legge in sentenza - alla Ipotesi di indebito dipendente dalla (solo in parte sopravvenuta) dichiarazione di incostituzionalità - sentenza 42/1980 della Corte Costituzionale -. Onde, con espresso riferimento alla fattispecie in esame, si è appunto rilevato (cfr., fra le altre, Cass. 11812/2002) che il processo tributario, pur comportando un giudizio sul rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza dei formarsi di preclusioni a seguito del mancato esercizio, nei termini decadenziali, del potere di impugnazione.
In virtù di tali principi, il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito. Questa, non essendo contestata la riferibilità della decadenza a tutti i rimborsi pretesi, è di rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
Nella natura della causa si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito ai sensi dell'art. 384 comma 1^ c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004