Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
IN 004 06 / 0 1 ) E 4 7 C 3 . A O N L P , L F 1 O 9 D B 9 E TE SUPREMA DI CASSAZIONE LA 1 E - E C 1 Oggetto I N 1 - D O 1 I U 2 Proceso cuile. Z I A . SEZIONE SECONDA CIVILE R G L T 9 S not firesione - E I 3 N G . E T fusore finisiche R 6 S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 I A . ( D T E T T R N A E S Dott. Vincenzo E - Presidente BALDASSARRE R.G.N. 11014/98 Cron.780 - Consigliere- Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Dott. Olindo SCHETTINO W Rel. Consigliere- Rep. Dott. Carlo CIOFFI ab Consigliere Ud.11/10/00 - Consigliere -Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA Michiesta copia studie sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 || 1.2 GEN. 2001... THERMOEDILE DI VINCENZO PREZIUSO SAS, in persona del IL CANCELLIERE socio accomandatario, suo legale rapp.te PREZIUSO CANCELLERIA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA C., difeso dall'avvocato BARBATELLI MAURIZIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NG CL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCO DELLA CIAMBELLA 6, presso lo studio dell'avvocato GAETA GIULIO, che la difende, giusta delega in atti;
2000 1625 -U controricorrente -1- avverso la sentenza n. 5613/98 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 07/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciate copta legale MinBe al Sig. не per diritti L. 31 GEN 2001 IL CANCELLIERE -2- R.G. N. 11014/98 Oggetto: Processo civile-notificazione- persone giuridiche- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del giudice di pace di Napoli del 7 aprile 1998 è stata accolta la domanda proposta da RI AR nei confronti della Thermoedile s.a.s., con sede in Giugliano, e, per l'effetto, la convenuta è stata condannata, in sua contumacia, al pagamento della somma di lire 900.000, equitativamente liquidata, oltre interessi legali e spese, all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni- richiesti nell'importo di lire 1.300.000 arrecati all'appartamento di quest'ultima, nel dell'esecuzione di lavori di modificacorso dell'impianto di riscaldamento. Ricorre la Thermoedile s.a.s di Vincenzo Preziuso, in persona del socio accomodatario e 1.r. Vincenzo Preziuso, con sede in Napoli, Piazza Cavour n.58, per violazione degli artt.360 nn. 3 e 4 e 316, 318 c.p.c., deducendo la mancata notifica dell'atto di citazione a giudizio, risultante dallo stesso testo della sentenza impugnata, in cui è indicata in 2 Giugliano, al Corso Campano n.156, la sede della società, mentre questa ha sede in Napoli, alla Piazza Cavour n.58. Resiste con controricorso RI AR. depositato MEIOT MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il fatto, invero, che dall'intestazione della sentenza impugnata risulti, come stato evidenziato nel ricorso, che la sede dell'odierna ricorrente Thermoedile s.a.s. è in Giugliano Napoli al c.so Campano, 156″, dove, in realtà, la èstessa non ha sede, del tutto irrilevante, essendo decisivo, per converso, al fine che qui interessa, verificare se la notifica dell'atto di citazione della convenuta davanti al giudice di pace di Napoli, nel giudizio promosso nei suoi in casoconfronti da RI AR, sia avvenuta e, Thay positivo, se sia stata eseguita o meno nelle forme prescritte dalla legge. Ed in proposito si osserva che, a prescindere dal controllo già effettuato dal giudice adito, il quale ha dichiarato la contumacia della convenuta, evidentemente soltanto dopo avere accertato la 3 regolarità della notifica dell'atto in questione, è fuori discussione, comunque, che, dopo il tentativo di notifica dell'atto medesimo presso la sede della Thermoedile, in Napoli, alla Piazza Cavour, 58, la stessa fu eseguita a mezzo del servizio postale a norma dell'art.149 c.p.c., in Giugliano, al Corso Campano n.546, dove risulta incontestabilmente, per tabulas (ved. atti provenienti dalla stessa ricorrente), che la società ha un'altra sede. Ne deriva, pertanto, che la società Thermoedile s.a.s. è stata ritualmente citata in giudizio, con la notifica dell'atto introduttivo eseguita presso una delle sue sedi operative (sent.n.2288/96) che, tra l'altro, corrisponde a quella riportata dall'ufficiale giudiziario nelle relata della prima notifica tentata presso la sede di Napoli, alla Piazza Cavour n.58 -, per cui deve concludersi che l'unica censura mossa dalla ricorrente alla Ahn sentenza impugnata, riguardante appunto la pretesa nullità o inesistenza della notifica dell'atto di citazione e, conseguentemente, dell'intero processo, è destituita di fondamento. La ricorrente va condannata alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in lire 23300 , oltre a lire 500.000 per onorari. Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Vincenzo Baldassarre) This felettlers Vinay Bold IL CANCELLIERE C1 IA CELLER VA RI 2001 N CA 1 IN GEN. C SITATO E R ELLIE 2 EPO 1 C D N a A om C IL R 4 ) 7 E O 3 L . C L N O A , B 1 P I E 9 9 E D 1 - N 1 E O 1 I C - Z I 1 A 2 D R . U T I L S I G 9 G 3 E E E R N . 6 A 4 T D . S E I T T ( T N R E A S E n