Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02786/0 1 EL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 10201/98 12377/88 Cron. N. 5779 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Michele Annunziata -Presidente- 2. " Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 6.12.2000 3. " Mario AT UR -Consigliere- -Consigliere- 4. Luciano Vigolo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE " Rel. Consigliere- 5. Alessandro De Renzis - Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti L. 3000 SENTENZA #26 FEB 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto DA CANCELLERIA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- C F INPS-, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente do- 6 2 2 0 miciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura 3 3 Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo per procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
NI VO Intimato 5215 2 NONCHE' CONTRO 3 REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, Dott. Vito D'Ambrosio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria 400, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cochetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Simonella Coen del Servizio legale della stessa Giunta Regionale Controricorrente e sul secondo ricorso n. 12377/98 da: NI VO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Belloni 88, presso lo studio dell'Avv. Giulio Prosperetti, che con l'Avv. Maurizio Cinelli lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, coma da procura in calce al controricorso Controricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- t INPS, in persona del Presidente pro tempore Intimato 4196/97 per la cassazione del decreto n. della Corte di Appello di Ancona del 30.4.1997/4.6.1997 nella causa iscritta al R.G. n. 30 dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Antonino Sgroi per l'INPS e l'avv. Dino Valenza per il IN;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio 3 Bonajuto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ri- corso principale, per l'inammissibilità per il secondo motivo e • l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente notificato, l'INPS chiedeva al Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985, la cancellazione dell'avvenuta iscrizione di VO IN dall'Albo delle imprese artigiane o, in subordine, con la diversa decorrenza da determinarsi da parte dallo stesso Tribunale. Il ricorrente esponeva che, a seguito di accertamento ispettivo nei confronti della Meccanica Generale S.p.A., questa società nel periodo settembre 1982/dicembre 1991 si era avvalsa delle pre- stazioni lavorative del IN, iscritto all'Albo delle imprese artigiane, per la consegna e il ritiro di documenti bancari e po- stali nonché per il ritiro dei pasti per i dipendente per la loro consegna alla mensa aziendale. Rilevava che alla stregua degli elementi evidenziati si configura- va l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio tra il IN e l'anzidetta società. Concludeva sostenendo di avere chiesto alla Commissione Pro- vinciale per l'Artigianato (CPA) la cancellazione dal settembre 1982 dall'anzidetto Albo del IN e di avere successivamente, a fronte della mancata adozione di una qualsiasi determinazione da parte di tale organo collegiale, adito la Commissione Regio- nale per l'Artigianato (CR), la quale con provvedimento n. 581 del 12.6.1995 respingeva il ricorso ritenendo l'inammissibilità della cancellazione ai sensi della legge regionale n. 6 del 1988. Si costituivano il IN e la CR chiedendo il rigetto del ri- corso;
interveniva il Procuratore Generale presso la Corte di Ap- pello di Ancona. All'esito il Tribunale di Ancona con decreto 18.10.1996/14.11.1996 respingeva il ricorso ritenendo che l'art. 7 della legge n. 443/1985 andasse interpretato nel senso di circo- scrivere la possibilità di segnalazione alla CPA, da parte di enti ed amministrazioni interessate, alle situazioni giuridiche ancora pendenti al momento dell'accertamento dell'insussistenza dei re- quisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 della stessa legge, non potendosi configurare un potere di accertamento con riguardo alle situazio- ni giuridiche pregresse od esaurite. Proposto reclamo in data 18.2.1997, la Corte di Appello di An- cona con decreto 30.4.1997/4.6.1997 accoglieva il primo motivo di gravame ritenendo ammissibile la richiesta dell'INPS volta ad ottenere la cancellazione della ditta IN dall'Albo delle im- prese artigiane, rigettava il secondo motivo di gravame riscon- trando nel caso di specie concreti elementi (come l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, la fatturazione da parte del IN del lavoro svolto, l'utilizzazione del proprio veicolo), in relazione anche alla chiara volontà delle parti, per la configura- zione di un rapporto di lavoro autonomo tra lo stesso IN e la Meccanica Generale S.p.A. 5 Contro l'anzidetto provvedimento propone ricorso per cassazio- ne l'INPS con due motivi, ai quali resistono con controricorsi la Regione Marche e il IN. Quest'ultimo ha proposto ricorso incidentale condizionato e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo rivolti contro la stessa sentenza. Sempre in via preliminare va rilevata la tardività del controricor- so della Regione Marche, perché notificato oltre il termine previ- sto dal'art. 370 c.p.c. Con il primo motivo l'INPS denuncia violazione dell'art. 2094 cod. civ. nonché violazione e falsa applicazione della legge n. 877 del 18.12.1973 e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Al riguardo sostiene che la Corte di Appello di Ancona non sol- tanto non ha in concreto dimostrato l'esistenza di una formale volontà negoziale intesa a concludere un rapporto di lavoro au- tonomo, ma in realtà ha addirittura rivelato di non accettare nemmeno come possibile l'esistenza di un rapporto di lavoro su- bordinato, come comunemente inteso dalla giurisprudenza. Lo stesso ricorrente aggiunge che non è conferente, per indivi- duare la volontà negoziale, il richiamo fatto dalla Corte di Ap- pello agli elementi concreti indicati dall'INPS, perché il lavoro possa dirsi autonomo, nella circolare n. 79 del 26.3.1997, non r 3 comprendendo tale indicazione l'elemento della volontà delle parti e riguardando fattispecie diversa da quella in esame, ed in particolare il rapporto di lavoro a domicilio. Con il secondo motivo l'INPS deduce illogicità della motivazione sui seguenti punti: a) si è dato per esistente un obbligo di risul- tato (contratto di opera), nel mentre nella fattispecie la presta- zione del lavoratore viene in rilievo sotto il profilo delle energie lavorative;
b) si è affermata l'esistenza di un rischio di impresa in capo al IN, mentre questi non ha impegnato mezzi e capitali in un'attività economica a scopo di lucro, tale da dare risultati economici anche negativi per effetto della mancata collocazione dei prodotti sul mercato;
c) sono state respinte le richieste istruttorie avanzate dall'INPS al fine di ottenere in esibizione tutta la documentazione che era alla base della deliberazione amministrativa, nonché le ulteriori richieste istruttorie per ri- scontrare, nel rapporto intercorso tra il IN e la Meccanica Generale, l'insussistenza delle caratteristiche del lavoro autono- mo artigiano. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, non hanno pregio e non meritano quindi di essere condivisi. La Corte di Appello ha ritenuto che le parti abbiano voluto in- staurare un rapporto di lavoro autonomo e non un rapporto di la- voro subordinato, avuto riguardo agli elementi emersi in con- creto, ed in particolare l'iscrizione del IN all'Albo provin- 7 7 ciale delle imprese artigiane, la fatturazione del lavoro svolto, l'utilizzazione della propria autovettura per il ritiro dei docu- menti dalle banche e dalla posta nonché per il ritiro e la consegna dei pasti aziendali. La stessa Corte di Appello ha rilevato che il IN, oltre a prestare la propria opera in favore dell'anzidetta società, aveva continuato a svolgere attività di sarto in proprio. La Corte di Appello ha pertanto affermato che oggetto della pre- stazione nei confronti della Meccanica Generale era il risultato e non l'estrinsecazione di energie lavorative, avendo il IN as- sunto ogni rischio in proprio. Tali valutazioni, congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, sono state contrastate dall'INPS con censure, che si concretizzano nell'attribuire ai medesimi fatti una valenza diver- sa e si risolvono nella prospettazione di un diverso apprezza- mento della volontà delle parti e degli elementi acquisiti, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità (in questo senso ex plurimis Cass. n. 1886 del 2000; Cass. n. 4382 del 1998; Cass. n. 4032 del 1998; Cass. n. 12652 del 1997). D'altro canto non va trascurato che nel caso di specie assume ca- rattere fondamentale e prioritario ai fini della qualificazione del rapporto la volontà delle parti, quale risulta dal nomen iuris, concordemente adoperato in sede di conclusione dell'accordo, non essendo emersi, in relazione al concreto atteggiarsi dello stesso rapporto, elementi di segno opposto o ambigui (in questo 8 7 senso Cass. 9 giugno 2000, n. 7931; Cass. 24 maggio 2000, n. 6819). In questo quadro le censure concernenti il mancato accoglimento delle richieste istruttorie non sono ammissibili, in quanto il giu- dice di merito, al quale è riservato l'esame e l'apprezzamento dei fatti, con ragionamento logico e giuridicamente corretto ha rite- nuto la non rilevanza di tali richieste, riguardanti circostanze non contestate dalle parti (in questo senso Cass. 24 novembre 1994, n. 9928 ha precisato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio su punto decisivo della controversia si traduce in un vizio della decisione sotto il profilo del difetto di motivazione, quando tale vizio emerga dal ragionamento posto a base della de- cisione stessa e si riveli incompleto, incoerente od illogico). In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, dal che discende l'assorbimento del ricorso inci- dentale del IN. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore di IN VO come da dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti della Re- gione Marche, la quale, come già si è detto, ha presentato con- troricorso tardivamente e non ha in ogni caso svolto difese in se- de di udienza di discussione.
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di IN VO in £. 19000 " oltre £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma addì 6 dicembre 2000 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente M. alessandro De Reus: fille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 26 FEB. 2001. Ɑ I O T A IL C. LABORATORE CI I M I E V N N R I DI CANCELLERIA E I P L S T L T I I S O K I D I G D V Z I 'O A A S I 1 I V 1 Ɑ N I - S G V 8 I - G O C L O D E S I N H I A T . V S N ' A V I 4 X 1 S G L N 'V E E O I I. I O T V S O S ' V 4 1