Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'aggravante in relazione ad un furto avente ad oggetto generi alimentari lasciati nell'abitacolo di un automezzo in sosta sulla pubblica via).
Commentario • 1
- 1. Furto di oggetti all’interno di una autovetturaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2016, n. 30358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30358 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
3035 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1915/2016 -Presidente - STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE N. 17021/2016 SILVANA DE BERARDINIS SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ROBERTO AMATORE Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HU AD nato il [...] avverso la sentenza del 12/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del PASQUALE FIMIANI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; ш -- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. con rinvio per la determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato AN IA per un tentativo di furto commesso sull'autovettura di TI CE (l'imputato aveva rotto il lunotto posteriore della vettura per impossessarsi di oggetti in essa contenuti).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato dolendosi dell'applicazione dell'art. 625, n. 7 cod. pen., in quanto, deduce, l'azione era diretta all'impossessamento di generi alimentari contenuti nell'autovettura; vale a dire, di beni che non sono, per consuetudine, esposti alla pubblica fede. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Giusta il rilievo del ricorrente, il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (Cass., n. 44035 del 1/10/2014). Non sono esposti alla pubblica fede, pertanto, oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura: oggetti che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza. Ne consegue che, nella specie, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è insussistente, giacché l'unico riferimento, contenuto in sentenza, a beni oggetto di possibile apprensione erano generi alimentari: vale a dire, beni che né per consuetudine né per necessità vengono lasciati nelle autovetture in sosta. Consegue a tanto che la sentenza va annullata sul punto con rinvio al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2 си
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., che esclude, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Motivazione semplificata. Così deciso il 21/6/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente Sigurs Jama (Stefano Palla) (Antonio Sette DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 15 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Jary 3