Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2003, n. 7351
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Sentenza 13 maggio 2003

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Il diritto al rimborso di spese sostenute per assistenza sanitaria in strutture private è subordinato impossibilità di ottenere adeguatamente e tempestivamente le stesse prestazioni in strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; il relativo onere probatorio grava sull'assistito che chieda ad entrambe le condizioni previste, grava sull'assistito che chieda il rimborso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la natura urgente della sostituzione del "pace maker" eseguito in una struttura privata non convenzionata, aveva rigettato la richiesta di rimborso delle spese non avendo l'assistito provato la impossibilità, prevista dalla legge della Regione Puglia n. 5 del 1975, di avvalersi in tempi rapidi per quell'intervento di una struttura pubblica o convenzionata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2003, n. 7351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7351
    Data del deposito : 13 maggio 2003

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