Sentenza 13 maggio 2003
Massime • 1
Il diritto al rimborso di spese sostenute per assistenza sanitaria in strutture private è subordinato impossibilità di ottenere adeguatamente e tempestivamente le stesse prestazioni in strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; il relativo onere probatorio grava sull'assistito che chieda ad entrambe le condizioni previste, grava sull'assistito che chieda il rimborso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la natura urgente della sostituzione del "pace maker" eseguito in una struttura privata non convenzionata, aveva rigettato la richiesta di rimborso delle spese non avendo l'assistito provato la impossibilità, prevista dalla legge della Regione Puglia n. 5 del 1975, di avvalersi in tempi rapidi per quell'intervento di una struttura pubblica o convenzionata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2003, n. 7351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7351 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS CO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIO 82, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO PENNISI, rappresentato e difeso dall'avvocato RUGGIERO CATAPANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA U.S.L. FG/2 DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE OCCHIELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 778/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 05/06/00 - R.G.N. 4217/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato OCCHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 novembre 1996, OL MA conveniva dinanzi al Pretore di Foggia l'Azienda USL Foggia/2 per sentirla condannare al rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie indispensabili, effettuate sulla sua persona in occasione del ricovero presso un centro sanitario privato non convenzionato, in quanto non erogate dalla citata USL;
ciò in quanto il ricovero era stato determinato dall'urgenza della sostituzione di pace maker di cui egli era portatore, risultato scarico nel corso di una visita specialistica dallo stesso effettuata in Roma presso un sanitario di sua fiducia, atteso il suo diritto ex art. 32 Cost, giusta documentazione allegata agli atti, comprovante la situazione denunciata.
La convenuta Azienda si costituiva, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso ex art. 442 e 443 c.p.c.; in subordine e nel merito concludeva per il rigetto della domanda, essendo necessaria una preventiva autorizzazione regionale per il ricovero dell'assistito in strutture non convenzionate e non essendo comprovate le ragioni di urgenza del ricovero stesso presso struttura esterna al S.S.N. Con sentenza del 24 maggio 1999, il Pretore, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, rigettava la domanda non essendo provato che la prestazione di cui innanzi non fosse erogabile in tempi compatibili con le esigenze di salute dell'assistito da struttura pubblica o convenzionata. Con ricorso dell'11 novembre 1999. il MA proponeva appello, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse accolta la domanda introduttiva. A sostegno l'appellante deduceva che era fuor di dubbio l'urgenza dell'intervento cui si era sottoposta, stante lo stato di avanzata scarica del pace maker di cui era portatore, risultante dalla certificazione clinica prodotta;
ed inoltre che indirettamente dal verbale di accettazione del ricovero esterno, rilasciato dalla USL Roma/E fosse deducibile l'impossibilità di ottenere un tempestivo intervento da parte della stessa struttura pubblica. Instauratosi il contraddittorio, l'appellato resisteva al gravame, proponendo, a sua volta, appello incidentale, volto ad ottenere la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, delle spese relative al primo grado del giudizio, compensate dal Pretore. Con sentenza del 27 aprile-5 giugno 2000, l'adito Tribunale di Foggia, ritenuta la mancanza di prova in ordine alla impossibilità, da parte del MA, di avvalersi in tempi rapidi, per quell'intervento urgente, di una struttura pubblica, rigettava l'appello principale e quello incidentale, anch'esso reputato privo di fondamento. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il MA con tre motivi. Resiste l'Azienda USL FG/2 di Cerignola con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, OL MA, denunciando violazione dell'art. 32 Cost. in relazione all'art. 3 della legge 23 ottobre 1985 n. 593 e alla legge regionale Puglia 20 gennaio 1975 n. 5, assume che il Tribunale di Foggia, pur muovendo dalla convinzione della sussistenza in concreto della urgenza di procedere alla sostituzione dello stimolatore cardiaco e, quindi, pur ritenendo la estrema gravità della situazione clinica, avrebbe poi violato i principi sanciti dalla richiamata norma costituzionale, in base al rilievo del difetto di prova, ai fini del riconoscimento del diritto alla assistenza indiretta, in ordine alla indisponibilità di ricovero presso la struttura pubblica.
Più precisamente, il Giudice a quo avrebbe errato nel non considerare la esigenza della tempestività ed immediatezza dell'intervento (diretto a salvaguardare la sopravvivenza) prevalente rispetto a percorsi procedimentali di natura legislativa e regolamentare, posti a tutela di interessi pubblici (ottimazione del servizio sanitario e contenimento della spesa pubblica) comunque "subordinati alla dignità costituzionale del diritto alla salute". Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. ed error in procedendo, per avere il Tribunale
erroneamente ritenuto insussistente la prova circa la indisponibilità di tempestivo ricovero presso idonea struttura pubblica, alla cui verifica aveva subordinato la propria decisione. Ad avviso del ricorrente, il Giudice a quo non avrebbe adeguatamente valutato la "portata autorizzatoria" della prodotta certificazione (verbale AUSL RM/E di accettazione di ricovero urgente), la quale comporterebbe il carico dell'onere probatorio di fornire la contraria dimostrazione sulla controparte che l'aveva contestata. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, non meritano accoglimento.
Invero, il Tribunale, dopo avere dato atto della urgenza della sostituzione dell'apparecchio di pace maker e della necessità della sua sostituzione, ha disatteso la domanda del MA, non avendo questi provato che per quell'intervento urgente non potesse avvalersi in tempi rapidi di una idonea struttura pubblica. A fondamento del suo assunto, ha osservato come fosse del tutto inadeguata la certificazione in atti del medico di turno della ASL Roma/E, in quanto essa attestava solo l'urgenza di quell'intervento, ma non anche la impossibilità di effettuarlo tempestivamente in idonea struttura pubblica. Nè risultava, comunque, provato che il MA avesse tentato infruttuosamente di ricevere le cure di cui necessitava presso un struttura pubblica o privata convenzionata. Vi era anzi la prova che la scelta di sottoporsi alla stessa visita di un medico di propria fiducia, al di fuori della regione di appartenenza e al di fuori del servizio sanitario nazionale, era stata una scelta propria del ricorrente (nonostante non si trattasse di una ordinaria e periodica visita di controllo, ma di una visita determinata da disturbi - quali i "ricorrenti fenomeni di astenia e vertigini"- denotanti di per sè un certo allarme per un portatore di pace maker), come avallato dal fatto che si era rivolto per la sostituzione del pace maker alla stessa struttura sanitaria privata presso il quale operava quello stesso specialista privato. L'iter argomentativo, adottato nella impugnata sentenza, appare, oltre che per nulla in contrasto con l'art. 32 della Cost. ("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti"), del tutto corretto sotto entrambi i profili censurati dal ricorrente: sotto quello del rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., gravando su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè, nella specie, di provare l'impossibilità di ottenere presso una struttura pubblica o convenzionata, la prestazione tempestivamente ed adeguatamente, onere non assolto dal MA secondo l'insindacabile valutazione del Giudice d'appello; e sotto quello del rispetto della normativa posta a base del decisum, la quale in tanto riconosce il diritto al rimborso da parte della U.S.L. in quanto ricorrano le due condizioni della impossibilità di ottenere adeguatamente e tempestivamente le stesse prestazioni nelle strutture pubbliche o convenzionate.
Non merita accoglimento anche il terzo motivo, con cui il ricorrente, denunciando insufficiente motivazione ed omessa considerazione ed applicazione di provvedimento amministrativo richiamato dalle parti ed acquisito agli atti (Delibera G.R. Puglia n. 9281 del 28 dicembre 1994), si duole che il Tribunale abbia escluso il diritto al rimborso dell'assistito, pure "nella parte in cui sarebbe stata sopportata dall'Azienda in caso di ricovero in un centro pubblico", mancando i presupposti per l'indennizzo del ricorso a prestazioni sanitarie erogate da privati. Va in proposito osservato che - secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.13 gennaio 1997 n. 265) -, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. Nel caso in esame, il ricorrente omette di riportare il testo della delibera regionale che attribuirebbe il vantato diritto, impedendo, in tal modo, alla Corte di valutare se e quali siano i presupposti di fatto e di diritto posti a base dello stesso e, quindi di procedere ad una valutazione, anche se sommaria, circa la decisività della richiamata delibera. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2003