Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
Sono atti irripetibili le relazioni della polizia giudiziaria concernenti lo svolgimento di attività di controllo di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, in quanto consistenti nell'osservazione di una situazione obiettiva, che può rappresentare indice di reato; ne deriva che è legittima la loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento ed utilizzazione ai fini del giudizio.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 18/12/2006 n° 41281Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2005, n. 39995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39995 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/10/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2024
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 033062/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SI OL N. IL 28/02/1972;
2) IC MI N. IL 03/10/1967;
3) AN RO N. IL 07/12/1965;
4) IE RI N. IL 28/10/1969;
5) MA NT N. IL 25/01/1956;
6) AN UG N. IL 07/05/1960;
avverso SENTENZA del 18/03/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA RI;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dr. Meloni V. che ha concluso per annullamento s.r. per prescrizione, limitatamente a RA e Santeramo e rigetto per gli altri;
lette le memorie difensive;
RITENUTO
1 - I ricorrenti SI ed altri, assolti dal Tribunale di Trani - Barletta ai sensi dell'art. 129 c.p.p., subito dopo l'apertura del dibattimento, dal reato di cui agli artt. 81 cpv. CP e 9/1 co. L. 1423/56 (violazione degli obblighi di non dare adito a sospetti e di non associarsi a pregiudicati e persone sottoposte a misure, a ciascuno imposti con provvedimento di sottoposizione a misura di sorveglianza speciale di P.S., di cui all'art. 5/3 s.L.) per insussistenza del fatto, a seguito di appello del P.M. (così qualificata l'impugnazione da questa Corte, cui era stata trasmessa), sono stati condannati dalla Corte d'appello di Bari ciascuno a pena detentiva. La condanna si fonda su relazioni ed annotazioni di servizio degli organi di polizia acquisite nel giudizio di appello, in quanto ritenute atti irripetibili.
I ricorsi denunciano:
- in comune per SI (sino al 16/12/00) e IE (15/04/01):
1 - violazione di legge in relazione all'ordinanza che acquisiva risultanze investigative inutilizzabili, e consentiva la celebrazione del processo in unico grado inappellabile (con pregiudizio ad esempio del diritto a richiedere riti alternativi);
2 - violazione art. 431 C.P.P., 3 - vizio di motivazione (assenza del carattere di ripetitività che può cagionare l'allarme nell'autorità di p.s.);
è stata poi presentata memoria a fine di rilievo della prescrizione. - per AN (11/04/2001): violazione art. 431 c.p.p. - in ipotesi, mera strumentante degli atti acquisiti alla formazione della prova;
- per MA (15/04/2001):
1 - violazione art. 431 c.p.p.; 2 - vizio di motivazione (occasionante di colloqui ed incontri);
- per Di UO (22/03/2001): illegittimità della condanna alle spese del procedimento;
eccessività della condanna a quattro mesi di arresto (è stato visto due sole volte a distanza di 7 mesi in compagnia di pregiudicati) - mancata unificazione dei due episodi in unico reato - mancata concessione di attenuanti;
- per AN (15/04/2001): 1 violazione art. 9/1 lett. B, L. 1423/56 (mera occasionante - in subordine assorbimento nella condanna per il reato di cui all'art. 416 bis C.P.);
2 - violazione di legge in punto di ritenuta irripetibilità delle annotazioni;
3 - mancata declaratoria di nullità del giudizio di 1^ grado;
4 - mancata assunzione di prova decisiva (testi a carico ammessi: i membri di P.S. assenti);
5 - sopravvenuta prescrizione.
2 - La questione comune circa l'erronea acquisizione ed inutilizzabilità delle relazioni e note di Polizia è manifestamente infondata.
La giurisprudenza (v. il distinguo operato da SU Barbagallo, circa gli atti acquisibili al fascicolo del dibattimento, e di recente Cass., Sez. 3^, n. 28930/04, Troncone CED 229494) sottolinea che è possibile acquisire ai sensi dell'art. 431 C.P.P. le relazioni di polizia giudiziaria, consistenti nell'osservazione di una situazione obiettiva, da cui poi scaturisce la denuncia della notizia di reato. La ragione evidente è che la nozione di irripetibilità coincide con l'impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto già compiuto durante le indagini preliminari, e non va confusa con la rinnovazione descrittiva del relativo contenuto. Nella specie si tratta di atti che rappresentano lo svolgimento di attività di controllo di persone sottoposte ad una misura di sicurezza, di seguito assunti quali indici di reato. Per questa ragione, le relazioni e le note dovevano essere acquisite al fascicolo del dibattimento ed erano utilizzabili, al di là della possibilità di assumere in contraddittorio la testimonianza degli operatori in ordine alle osservazioni svolte.
3 - La questione proposta da TT (mot. 1), circa la valenza del termine associarsi, adottato nella norma di cui all'art. 5/3 L. 1423/56, è affetta dallo stesso vizio. La giurisprudenza (e v.
Cass., Sez. 1^ e n. 14606/99 e 5978/00) sottolinea che il termine non implica la necessità di prova di vincolo criminoso, perché indica nella norma solo la ripetuta frequentazione di pregiudicati o di altri prevenuti, o sottoposti a misure di sicurezza. Va dunque esclusa la necessità di attribuire ai fatti osservati un significato corrispondente a quello dell'art. 416 c.p., circa il quale la frequentazione di determinate persone ha valore meramente sintomatico e, perciò, la possibilità di assorbimento del fatto contravvenzionale nel delitto, laddove la norma da contenuto all'art. 9 L. 1423/56, che sanziona la diretta inosservanza di un divieto per sè imposto con provvedimento di prevenzione.
4 - Altra questione, circa la quale i ricorsi risultano affetti dallo stesso vizio, è quella valutativa delle osservazioni compiute quali elementi sufficienti a dar conto della commissione del reato. Ancora la giurisprudenza (idem, ed in particolare anche la sentenza n. 13886/99) pone, come si è detto, l'accento sulla frequenza degl'incontri per se stessa, e la sentenza impugnata spiega che non è necessaria la costante ed assidua relazione interpersonale. Indi da conto in ciascun caso concreto di una significativa serialità di comportamenti. Sul punto le censure risultano meramente astratte e di maniera.
Si badi infine che, trattandosi di reato abituale, come ritiene la Corte, che ha escluso perciò la continuazione, gl'incontri sono momenti di un unico reato, l'ultimo dei quali fissa il tempo di commissione (di qui l'evidente manifesta infondatezza della memoria per SI).
5 - Le questioni residue dei ricorsi risultano del pari inammissibili (la richiesta di riti alternativi doveva essere fatta prima dell'apertura del dibattimento di 1^ grado;
l'occasionalità sostenuta degl'incontri è vantazione di fatto non consentita in questa sede;
il rilievo di mancata concessione di attenuanti implica, come proposto, rivalutazione di merito inibita in questa sede;
non poteva essere annullato il giudizio di 1 grado, ma solo svolto il dibattimento in appello e nulla impediva deduzioni probatorie di segno opposto;
il giudice d'appello poteva autonomamente stabilire la necessità di acquisizione di prove nuove, purché decisive, e la sostenuta decisività non consiste in un mero asserto di parte, bensì esige dimostrazione;
la prescrizione non risulta intervenuta per TT, e v. oltre).
Ciò posto, tutti i ricorsi risultano inammissibili e tanto inibisce il rilievo di prescrizione eventualmente sopravvenuta in alcun caso alla sentenza impugnata (S.U. De Luca).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno alla somma di euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005