Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
La nuova disciplina dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 12 della legge n. 332 del 1995, che ha esteso la precedente normativa concernente la cosiddetta "contestazione a catena" ai casi di connessione tra i reati, pur essendo di immediata applicazione ai procedimenti in corso, non può incidere, allorché sia intervenuto il rinvio a giudizio, sulla precedente fase procedimentale e non può, quindi, comportare un nuovo calcolo dei termini di custodia cautelare relativi alla detta fase, sulla base delle regole da essa stabilite. (Conf. Sez. 1, 28 aprile 1999 n. 3293, Maddalena, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 27.04.1999
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.3268
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.02957/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LO ET LA n. il 08.07.1947
avverso ordinanza del 03.12.1998 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO IADECOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3.12.1998 il Tribunale di Milano, al termine di procedimento incidentale de libertate, rigettava l'appello proposto da LO ET LA avverso l'analogo provvedimento, emesso il 5.11.1998 dalla Corte di Assise di Appello di Milano, con il quale era stata respinta istanza di scarcerazione, presentata dal predetto imputato, per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari.
Osservava il tribunale:
- che il Lo PR si trovava sottoposto a custodia cautelare in base ad ordinanza impositiva del 2.10.1993 per detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ed altro, reati per i quali era già stato condannato in primo grado alla pena di anni 23 di reclusione e L.220.000.000 di multa;
- che alla data suddetta lo stesso era già detenuto per essere stato in precedenza raggiunto da altro provvedimento custodiale, emesso il 13.5.1993, per una serie di reati, fra cui quello di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;
- che, pur essendo intervenuto il rinvio a giudizio per i reati per i quali aveva riportato condanna l'8.7.1994, e quindi oltre un anno dopo l'imposizione della prima misura custodiale, non poteva considerarsi superato il termine massimo di fase, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, non si trattava di fatti identici, ma di fatti tra di loro connessi;
- che non era applicabile al Lo PR la disposizione di cui al terzo comma dell'art.297 c.p.p., novellata dalla legge n.332 del 1995, in quanto la fase delle indagini preliminari era stata chiusa e la situazione giuridica del medesimo si era esaurita con il rinvio a giudizio, disposto in epoca anteriore all'entrata in vigore della suddetta nuova normativa;
- che, in ogni caso, i fatti contestati con la prima ordinanza custodiale non solo non erano identici a quelli contestati con la seconda, ma addirittura tra gli stessi non sussisteva alcuna connessione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 297, co.3, e 303, co.1 lett.a) n.3) c.p.p., nonché mancanza ed illogicità manifesta della motivazione, ribadendo le argomentazionì già prospettate al tribunale del riesame, e sostenendo che il giudice a quo aveva erroneamente ritenuto che egli avesse asserito trattarsi di "identico fatto", laddove invece egli aveva assunto trattarsi di una ipotesi di "stesso fatto", nel senso di fattispecie riguardante fatti formalmente diversi, ma in realtà collegabili tra loro per effetto delle regole sul concorso formale di reati. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Ed invero, a prescindere dalla fondatezza delle disquisizioni del ricorrente in ordine alla identità o meno dei fatti oggetto delle imputazioni di cui alle due ordinanze applicative delle misure custodiali, la tesi del Lo PR si fonda sull'assunto che, configurandosi una ipotesi di connessione fra i reati contestati con i suddetti provvedimenti limitativi della libertà personale, in ordine agli stessi dovrebbe applicarsi la norma di cui al terzo comma dell'art.297 c.p.p., in base alla quale, in caso di contestazione dello stesso fatto o di fatti tra di loro connessi, i termini di custodia cautelare decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza di custodia cautelare.
Senonché la tesi suddetta trascura di considerare che la nuova formulazione dell'art.297, comma 3), c.p.p., che ha esteso la precedente normativa concernente la cosiddetta "contestazione a catena" ai casi di connessione fra reati, è stata introdotta con l'art.12 della legge n.332 del 1995 e, trattandosi di norma processuale, pur essendo di immediata applicazione al procedimenti in corso, non può incidere, quando sia già intervenuto il rinvio a giudizio, sulla precedente fase procedimentale "e non può quindi comportare un nuovo calcolo dei termini di custodia cautelare relativi alla detta fase sulla base delle regole stabilite dalla sopravvenuta disciplina normativa" (v. Cass., Sez. I, sent. n. 1715 del 17.4.1998 Di Benedetto;
Sez. IV, sent. n. 614 del 20.4.1996, Colombani;
Sez. I, sent. n. 1434 del 17.4.1996, Trovato). Nella specie, dal testo dell'ordinanza impugnata si evince che l'imputato fu rinviato a giudizio prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 332 del 1995, per cui la nuova disposizione dell'art.297, terzo comma c.p.p, non poteva trovare applicazione in un momento successivo, posto che nel momento in cui fu disposto il rinvio a giudizio i termini di fase non erano ancora scaduti ed il provvedimento applicativo della misura cautelare era pienamente legittimo.
Nè si può sostenere, come fa il ricorrente, che tra i reati contestati con le due ordinanze sarebbe da ravvisarsi un concorso formale, data la evidente diversità ontologica e strutturale fra il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, contestato con la prima ordinanza custodiale, e quello di spaccio contestato con la seconda.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, per cui il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di LA.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 23 della legge 332/95, introduttivo del comma 1-ter dell'art.94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto il Lo PR.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.23 della Legge 332/95. Così deciso in Roma, il 27 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999