Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA045 9 1/02 C.C. 62825 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Tud nuto 201/in to on selle fere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tt. Michele Presidente CANTILLO R.G. N. 1953/99 - Cron. loSPS Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA sul ricorso proposto da: N.EC825 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR GI;
intimato avversO la sentenza n. 188/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2001 09/12/97; 2764 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore VELARDI che ha concluso per Generale Dott. Maurizio l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo RD RG, chiedeva il rimborso delle ritenute Irpef operate dal dat lavoro sull'indennità sostitutiva di ferie non godute. Avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di Finanza il contribuente pro ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado che l'accoglieva. L'Ufficio finanziario proponeva appello che la Commissione Tributaria Reg respingeva. L'Amministrazione delle Finanze ha proposto ricorso contenente un unico nel quale si lamenta la violazione degli artt. 6, comma 2, 16, comma 1, lett. a), 46 48 del d. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 2126 del codice civile i quali impongono di assoggettare all'IRPEF l'indennità sostitutiva di ferie non godute. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Motivi della decisione La richiesta del Procuratore Generale è fondata e va accolta in quanto è insegnamento consolidato di questa Corte che la indennità sostitutiva delle ferie rientra nel concetto di retribuzione imponibile di cui agli artt. 46 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e, pertanto, deve essere assoggettata ad IRPEF ed alla relativa ritenuta d'acconto, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. >> (Per tutte: Cassazione, I sez. civile, sent. 2 ottobre 1999, n. 10941, in CED, massima n. 530432, e nello stesso senso, più recentemente, anche 3847, 3857, 4405 e 5172 del 2000). maginvio dellaIl ricorso, pertanto, va accolto con la conseguente Cassazione sentenza di appello e la reiezione del ricorso introduttivo del contribuente proposto contro il provvedimento negativo dell'Intendenza di Finanza impugnato dalla contribuente. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate perché il contribuente ha visto per due volte accolta la sua domanda.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, respinge il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 21 dicembre 2001. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Truant t oшего Il Presidente Dr. Michele CANTILLO IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogal 2.9 MAR. 2002 A 11. CANCELLIERE C1 Amaido Gasan ловоA 1