Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, la causa di non punibilità e la condizione di non procedibilità di cui ai commi primo e secondo dell'art.649 cod. pen. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli artt.628, 629 e 630 cod. pen., che non siano commesse con violenza alle persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2001, n. 22628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22628 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIETRO A. SIRENA - Presidente - del 08/05/2001
1. Dott. LIONELLO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. " TO DA " N. 2665
3. " IO SP " REGISTRO GENERALE
4. " GIACOMO UM " N.36108/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
avverso la sentenza in data 5.6.2000 del G.u.p. presso il tribunale di Trani
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani impugna la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di SI IG, imputato di estorsione continuata in danno di un ascendente, ritenendo nella specie sussistente la causa di improcedibilità di cui all'art. 649 c.p. per non essere stati commessi i fatti con violenza alla persona.
Denuncia violazione della legge penale, avendo il gip erroneamente ritenuto perseguibili a querela i delitti contestatati e precisa che nella giurisprudenza di legittimità la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 649 c.p. è stata sempre interpretata nel senso che le cause di noti punibilità e di improcedibilità previste dai primi due commi del medesimo articolo sono comunque inapplicabili ai reati di estorsione consumata, potendosi dubitare, eventualmente, della loro operatività solo con riguardo alle ipotesi tentate. Il ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato deve essere annullato. Premesso che nella fattispecie, vertendosi in tema di delitti commessi in danno di un ascendente, viene in rilievo la causa di non punibilità di cui al primo comma e non la condizione di procedibilità di cui al secondo comma dell'art. 649 c.p., come erroneamente ritenuto dal giudice di Trani, osserva il collegio che risulta invero pacifica l'interpretazione del terzo comma della disposizione in esame nel senso che deve ritenersi esclusa l'applicazione della predetta causa ai delitti consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona, dovendosi riferire la testuale locuzione limitatrice "commesso con violenza alle persone" unicamente ad "ogni altro delitto contro il patrimonio": id est ad ogni delitto contro il patrimonio ulteriore e diverso rispetto a quelli espressamente e nominativamente indicati (artt. 628, 629, 630 c.p.), dei quali dunque, pur se commessi in danno di prossimi congiunti, permane punibilità e perseguibilità d'ufficio ancorché connotati dal ricorso alla minaccia e non anche dalla violenza alle persone. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato in ordine alle statuizioni concernenti i delitti consumati contestati in continuazione.
Diverso discorso, come esattamente rileva l'impugnante, concerne le ipotesi tentate degli indicati delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona.
Non ignora il collegio che, sul punto, è in atto un contrasto di giurisprudenza. La seconda sezione penale, con sentenza resa nell'udienza pubblica del 18 maggio 1995,, n. 8470, (dep. il 26 luglio 1995), ric. Pozzobon, rv. 202336, ha affermato infatti il seguente principio di diritto. "Non è punibile il tentativo di estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) commesso con minaccia in danno del coniuge;
nella specie trova applicazione, infatti, la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti consumati - dai quali devono necessariamente distinguersi, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate - di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen.; e, dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati, ma commessi con violenza, con la conseguente irrilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia". La sentenza indicata ribadisce dunque l'estensibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649, primo comma, cod. pen., alle forme tentate di quei reati (rapina, estorsione e sequestro di persona) che la prima parte del terzo comma della medesima disposizione esclude, senza operare distinzione alcuna fra delitto consumato o tentato, dall'ambito di operatività della causa predetta;
nello stesso senso si era già pronunciata sez. 2^, n. 229, c.c. 20/1/1984, dep. 13/2/84, Pisciotta, rv. 162635, secondo la quale "L'esclusione della causa di non punibilità per l'estorsione prevista dall'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. per fatti commessi a danno di congiunti è
applicabile al reato consumato e non al reato tentato, che costituisce figura criminosa autonoma a sè stante e dà luogo ad autonome titolo di reato;
nonché sez. 2^, 18 maggio 1990, n. 3718/91, 18 maggio 1990, Belgiorno, rv. 186762, la quale, sottolineando l'autonomia del tentativo rispetto al reato consumato, ha ritenuto l'operatività della causa di esclusione della pena in una fattispecie relativa al delitto di tentata rapina commessa in danno del coniuge non separato. Si registrano tuttavia decisioni di segno contrario;
sez. 2^, n. 636, 9 aprile 1965, Pulin, rv. 099588, ha affermato che pur essendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, quando la legge si riferisce, senza alcuna distinzione o limitazione, all'ipotesi tipica, deve considerarsi in questa ricompresa anche la minore ipotesi del tentativo;
in particolare, ad avviso della sentenza, anche il tentativo dei reati di cui agli artt.628, 629 e 630 cod. pen. deve ritenersi compreso nella previsione del successivo art. 649, ultimo comma.
Nello stesso senso si è pronunciata anche sez. 2^, n. 8428, 9 giugno 1988, Bruni, rv. 178968, secondo la quale: "Il fondamento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. è costituito dalle ragioni di carattere morale e sociale che connotano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in vista delle quali si è esclusa e condizionata a querela la punibilità di alcuni reati. L'espressa esclusione della rapina, dell'estorsione e del sequestro di persona è poi giustificata dalla necessità di reprimere l'impiego della violenza fisica o psichica contro le persone;
l'esclusione deve comprendere anche il tentativo di questo delitto perché anche in esso ricorre l'impiego della violenza. Ritiene tuttavia questo Collegio che la lettera dell'art. 649 c.p. - la quale si riferisce esclusivamente "ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629, 630" senza specificare se il richiamo debba ritenersi esteso anche alle ipotesi tentate - sia insuperabile, vertendosi in una materia nella quale è imposta l'interpretazione restrittiva, dovendosi condividere il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto, secondo cui dette esclusioni devono ritenersi operative solamente nelle ipotesi di reato consumato quando solo queste siano indicate nel provvedimento di clemenza, essendo vietata la loro estensione al tentativo che costituisce figura autonoma a sè stante, caratterizzata da una propria oggettività e da una propria struttura (sez. un., 23 febbraio 1980, Iovinella, rv 145074); principio che ha avuto altresì applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, anche nel diverso campo dell'arresto in flagranza di reato: ha precisato in proposito questa sezione che, stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente alle ipotesi consumate e non già tentate;
ne ha derivato, in tema di arresto facoltativo in flagranza, che l'applicazione della misura da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal secondo comma dell'art. 381 cod. proc. pen. non è consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si riferisce, elencandoli per articolo, ai "seguenti delitti", diversamente dal primo comma ove la legge testualmente menziona i "delitti non colposi consumati o tentati" in ordine ai quali è autorizzata la cautela (sez. 2^, 14.12.1998, PM in proc. Cocchia, rv 212258; conf. sez. 5^, 7 febbraio 2000, Conte, rv 215719).
Si deve concludere, pertanto, che la causa di non punibilità e la condizione di procedibilità di cui ai commi primo e secondo dell'art. 649 c.p. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., che non siano commesse con violenza alle persone;
operano dunque nel caso di specie con riferimento al tentativo di estorsione, connotato dalla semplice minaccia, descritto nella seconda parte del capo di imputazione. Ciò premesso, osserva il collegio come il provvedimento impugnato debba essere tuttavia annullato anche in ordine a quest'ultima statuizione per la violazione di legge, più su indicata, concernente la formula terminativa adottata (dichiarazione di improcedibilità anziché di non punibilità), della quale anche, sia pur implicitamente, si è doluto il pubblico ministero impugnante. Il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto sueposti.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Trani per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2001