Sentenza 7 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D R " 9 T 7 1 S . I 3 T G R . E 'A N R L 7 L 6 A E 9 D 1 D - E 5 I REPUBBLICA ITALIANA - T S 3 N N ME DEL0 34 00 /03 E E E S S G E I G " E A L LA CORTE PRE A LI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 667/00 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 7802 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Ud.04/10/2002 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE GI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CALOGERO LA PAGLIA, giusta procura speciale per Notaio Vitale Nicolò di Canicattì rep. 40473 del 1 dicembre 1999; ricorrente
contro
PREFETTURA PALERMO;
intimata 2002 la sentenza n. 10/99 del Tribunale di avverso 1769 AGRIGENTO, emessa il 21/09/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona de l Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1. RR LU, nella qualità di socio accomandata- rio della "2 F di RR LU e C s.a.s.", con ricorso depositato il 31 dicembre 1998, proponeva opposizione avversO l'ordinanza-dinanzi al Pretore di Canicattì ingiunzione n. 284/98 del 30 ottobre 1998, notificata il 2 dicembre 1998, con la quale il Prefetto di Palermo gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione ammini- strativa di lire 2.510.000, per la violazione dell'art. 74 deld. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9, comma 2, del d.l. 18 giugno 1986, n. 282, conv. nella legge 7 agosto 1986, n. 462. Deduceva la insussistenza dell'infrazione contestata. Instaurato il contraddittorio nei confronti della Prefettura di Palermo e del Ministero per le politiche Agricole, ispettorato centrale repressioni frodi, uffi- cio di Palermo, il Pretore dichiarava inammissibile l'opposizione con sentenza 23 settembre 1999, per es- sere stata essa proposta avverso un verbale di accerta- 2 mento e non un'ordinanza-ingiunzione. Dichiarava il di- fetto di legittimazione passiva del Ministero per le politiche agricole. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte RR LU, nella su detta qualità, con atto no- tificato al Prefetto di Palermo il 3 dicembre 1999. Il Prefetto non ha controdedotto. Motivi della decisione 1. Con il ricorso si denunciano la violazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nonchè vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta inammissibi- lità dell'opposizione. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato la inammissibilità dell'opposizione sotto il profilo che non sarebbe stata impugnata un'ordinanza-ingiunzione, come prevede l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ma un verbale di accer- tamento. Invece, in effetti ancorché per mero errore materiale indicata come verbale di accertamento - era stata impugnata un'ordinanza ingiunzione, emessa dal Prefetto di Palermo (n. 284/98, del 30 ottobre 1998, notificata il 2 dicembre 1998). Il verbale di accerta- mento, infatti recava il n. 1917/98 ed era stato emesso dall'Ispettorato repressione frodi di Palermo in data 18 marzo 1998. Nel ricorso si era chiesto 3 l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, indicandosi esattamente la data di notifica e la somma della quale era stato ingiunto il pagamento. In particolare, si de- duce la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accertamento che l'atto impugnato fosse non un'ordinanza- un verbale di accertamento e ingiunzione.
2. Il ricorso è fondato. Ai fini dell'esame dell'ammissibilità del ricorso, Va premesso che, secondo un principio consolidato, il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ri- corso per cassazione in quanto, risolvendosi nella ine- satta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., importando detto errore un accertamento di merito, non consentito in sede di le- gittimità (da ultimo Cass. 20 aprile 2001, mn. 5899). Peraltro, l'errore di fatto deducibile ai fini del- la revocazione della sentenza, ex art. 395, n. 4, con- siste in una falsa percezione della realtà, immediata- mente rilevabile, che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso da- gli atti, o l'inesistenza di un fatto incontestabilmen- te accertato. Pertanto non è configurabile l'errore re- 4 vocatorio ove esso attenga alla interpretazione della domanda (Cass. 10 marzo 1992), censurabile solo con il ricorso per cassazione, sotto il profilo del vizio mo- tivazionale (Cass. 2 marzo 2001, n. 3016; 28 agosto 2000, n. 11199), anche - a giudizio di questo colle- gio in relazione alla identificazione del suo ogget- ove non univocamente e oggettivamente identificabi- to, le. Nel caso di specie con il ricorso si lamenta che il giudice dell'opposizione abbia, senza adeguata motiva- zione, ritenuto che fosse stato impugnato un verbale di accertamento e non un'ordinanza-ingiunzione, con la ai sensi conseguente inammissibilità dell'opposizione della legge n. 689 del 1981, così interpretando erro- Х neamente e senza adeguata motivazione in modo erratof l'opposizione, dal cui contesto ancorché non univoco, essendo presente un errore materiale nella determina- zione dell'oggetto dell'opposizione - risultava essere come deduci-stata impugnata un'ordinanza-ingiunzione, bile da un insieme di elementi, nonché dalle conclusio- ni. In effetti la identificazione dell'oggetto della domanda, compiuta con la sentenza impugnata, é del tutto apodittica e immotivata, in relazione alla parti- colarità dell'atto di opposizione, cosicchè il ricorso 5 deve essere accolto e la sentenza cassata limitatamente alla parte impugnata, ferma restando quanto alla decla- ratoria del difetto di legittimazione con essa pronun- ciata, che non ha formato oggetto di ricorso a questa Corte. La causa va rinviata al Tribunale di Agrigento che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassa- zione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Agrigento. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente завитьJranno Giovanni Losavio Francesco Felicetti Volovi CORTE S ONE Dep IL CANCELLIERE Andira Bianoni 止 -7 MOR/2003. IL CANCELLIERE 6