Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
3399/02 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO AZIONE LA CORTE SUPREMA DI Oggetto SEZIONE LAVORO - Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 9549/99 Cron. 8192Consigliere Dott. Michele DE LUCA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 14/11/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: L'ENICHEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ABATI MANLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARRAZZA TOMMASO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2 elettivamente domiciliato in ROMA TAURISANO ANTONIO, VIA k MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato - GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFREDA ADOLFO, giusta delega in atti;
2001 4415 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 153/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 14/01/99 R.G.N. 367/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ABATI;
udito l'Avvocato GIANFREDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito nel resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Brindisi, NT RI esponeva che in data 18.9.1989 aveva concluso con la Soc. Montedipe - con la quale intratteneva un rapporto di lavoro subordinato, all'epoca peraltro in posizione di lavoratore collocato in cassa integrazione - e la Soc. Starec un accordo conciliativo con cui si era convenuto il suo passaggio diretto alla Soc. Starec, con mantenimento della stessa categoria e della stessa retribuzione, e con la garanzia da parte della Soc. Montedipe del ricollocamento del lavoratore in altra attività lavorativa nell'ambito del territorio di Brindisi, ove la Soc. Starec avesse cessato l'attività produttiva entro trentasei mesi dalla data di assunzione;
che, mentre la Soc. Starec già prima del decorso del triennio aveva quasi completamente cessato l'attività produttiva per mancanza di commesse, lasciandolo per alcuni mesi senza retribuzione, e poi lo aveva licenziato con lettera in data 3.4.1993, la Soc. IC, subentrata alla Soc. Montedipe, nonostante le richieste dell'istante, non aveva fatto fronte ai suoi impegni. Il lavoratore chiedeva quindi la condanna dell'IC a ricollocarlo e ad assumerlo come operaio, con mantenimento della qualifica e della retribuzione acquisite, nonché a pagargli, a titolo risarcitorio per la ritardata collocazione al lavoro, una somma pari a tutte le retribuzioni e indennità che avrebbe dovuto percepire in caso di tempestiva assunzione, con decorrenza dalla data del licenziamento da parte della Starec. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva la domanda con sentenza che veniva appellata dall'IC, la quale lamentava: l'erroneità della valutazione del Pretore circa la verificazione, nel termine pattuito, della condizione contrattuale della cessazione dell'attività della Soc. Starec;
il vizio di 3 ultrapetizione, nella parte in cui la sentenza aveva accertato, in difetto di deduzioni delle parti in tal senso, che l'accordo avesse previsto un semplice comando o distacco del lavoratore presso la Soc. Starec;
l'erroneità dell'interpretazione pretorile della clausola contrattuale, nella parte in cui aveva trascurato che essa in concreto prevedeva un semplice obbligo della Montedipe di ricollocazione del lavoratore in un'altra attività; l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva posto a carico dell'appellante le retribuzioni non corrisposte, il t.f.r. e gli oneri accessori, non essendo mai stato assunto tale obbligo con l'accordo conciliativo in questione. Il Tribunale riformava la sentenza, nella sua portata dispositiva, quanto alla condanna della Soc. IC anche al pagamento delle quote di t.f.r., ma in motivazione escludeva anche la fondatezza dell'assunto del giudice di primo grado circa l'insussistenza di una risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente in atto con la Montedipe e la previsione di un semplice distacco del lavoratore presso l'altra azienda. Quanto alla verificazione o meno dell'ipotesi prevista dall'accordo della cessazione dell'attività produttiva della Starec entro trentasei mesi dalla data di assunzione del lavoratore, il Tribunale osservava che la relativa clausola contrattuale doveva essere interpretata, secondo buona fede, considerando il contesto e le specifiche finalità dell'accordo, il quale mirava al collocamento di alcuni lavoratori dipendenti da una società di importanza nazionale, anche se in cassa integrazione, in altri impieghi idonei ad assicurare il mantenimento del trattamento in atto e, per il periodo di tre anni, anche una certa sicurezza occupazionale. Non poteva seguirsi quindi un'interpretazione meramente formalistica della clausola, ma doveva ritenersi che le parti avessero inteso prevedere l'obbligo di nuovo intervento della Montedipe nell'ipotesi in cui nel termine di tre anni si fosse verificata l'effettiva perdita dell'occupazione o anche la concreta ed imminente prospettiva di perderla, purché per effetto di ragioni oggettive, non imputabili alla condotta del lavoratore. Del resto una diversa interpretazione, anche alla luce dei collegamenti tra le società IC e Starec, avrebbe agevolato una facile elusione dello spirito dell'accordo. Il Tribunale riteneva quindi rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda la circostanza che la situazione oggettiva di crisi aziendale si era verificata già nel 1992, prima della scadenza del termine triennale in questione. Precisava anche che sussisteva effettivamente l'obbligo della IC di riassumere il lavoratore, poiché, in base al tenore e allo spirito dell'accordo e al principio ermeneutico delle buona fede, non poteva ritenersi che la Montedipe avesse inteso promettere semplicemente al riguardo il fatto di un terzo. Stante l'inadempimento dell'obbligo di provvedere al reimpiego, d'altra parte, l'IC era tenuta a corrispondere al lavoratore le retribuzioni che gli sarebbero spettate ove vi fosse stata una tempestiva riassunzione. La Soc. IC propone contro l'esposta sentenza ricorso per cassazione affidato a due motivi. La controparte resiste con controricorso. L'IC ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., dell'art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione. Richiamato il tenore dell'accordo del 22 novembre 1989, osserva che il giudice di merito non poteva omettere di considerare, se non con spregio delle 5 regole ermeneutiche di cui agli artt. 1363 (interpretazione complessiva delle clausole) e 1364 (espressioni generali) c.c., che il contratto aveva raggiunto il suo scopo tipico, della conservazione dell'occupazione e del trattamento economico per un periodo di tre anni. Ne conseguiva anche la violazione dell'art. 115 c.p.c. e, particolarmente, dell'art. 1371 c.c., poiché gli effetti attribuiti al contratto comportavano uno squilibrio inammissibile nell'assetto degli interessi che le parti avevano inteso perseguire, impedendone l'equo contemperamento. Infatti, nel momento in cui le parti, come riconosciuto dal Tribunale, avevano previsto una garanzia occupazionale per un periodo di trentasei mesi, anche alla garanzia della ricollocazione non poteva essere attribuita rilevanza, senza incorrere anche in contraddittorietà di motivazione, se non nell'ambito dei limiti temporali della garanzia occupazionale e retributiva. In sostanza la garanzia occupazionale, e quelle retributiva e di ricollocazione andavano tutte collocate nell'arco dei 36 mesi, nel quadro di una risoluzione economicamente incentivata del rapporto di lavoro con la Montedipe. Il motivo non è fondato. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e dei vizi di motivazione. Nella specie il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha compiuto un esame complessivo dell'accordo, alla ricerca dell'effettiva volontà delle parti, senza fermarsi al senso letterale delle parole e valutando le clausole non isolatamente, ma attribuendo loro un senso desunto dal complessc dell'atto e dalle sue finalità. Stante la puntuale indagine circa l'oggetto e la 6 finalità dell'accordo, non è pertinente neanche la doglianza di violazione del criterio di cui all'art. 1364 c.c. Né la ricorrente evidenzia aspetti di effettiva illogicità del percorso una chiara argomentativo del giudice di merito, da questo esposto con motivazione;
si limita invece a proporre una nuova ipotesi interpretativa, conferente all'accordo un contenuto limitativo, la quale, oltre a non trovare diretto riscontro nel tenore letterale delle clausole, è stata implicitamente disattesa dal giudice di merito (si consideri, in particolare, il rilievo che l'accordo sarebbe stato eluso se si fosse ritenuta rilevante una prosecuzione minima e meramente formale dell'attività da parte della Soc. Starec, con intimazione del licenziamento dopo la scadenza del termine di trentasei mesi). E' ingiustificato anche il richiamo della norma posta dall'art. 1371 c.c.. Infatti, il criterio dell'art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, o nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, costituisce mezzo sussidiario di interpretazione applicabile solo nel caso che, nonostante l'applicazione delle precedenti norme ermeneutiche, il contratto rimanga oscuro (Cass. 3 settembre 1994 n. 7641; Cass. 28 luglio 2000 n. 9921). Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e vizio di motivazione, riguardo al punto specifico della sua condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione e delle altre voci previste dal contratto di categoria, osservando che la garanzia di ricollocazione doveva essere valutata alla luce della definitività della cessazione del rapporto di lavoro con la Montedipe e alla previsione di un incentivo economico per questa cessazione (garanzia del lavoro e della retribuzione per trentasei mesi), incentivo 7 che non avrebbe avuto senso, ove la garanzia di ricollocazione fosse stata assimilabile ad un obbligo di riassunzione, e rilevando che l'equiparazione detta finisce per violare la regola dell'equo contemperamento degli interessi di cui all'art. 1371 c.c. Con questo motivo in sostanza vengono innanzitutto riproposte le stesse doglianze di cui al primo motivo, che non possono ritenersi fondate, per le ragione già esposte. Quanto alla doglianza secondo cui non aveva giustificazione la condanna della attuale ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione decorrere dalla data del 5 aprile 1993, poiché non vi era un rapporto di lavoro in atto con la Soc. IC, va rilevato che la relativa pronuncia è puntualmente giustificata dal Tribunale con il rilievo dell'inadempimento della convenuta all'obbligo, accertato dallo stesso giudice, di reimpiegare il lavoratore, e che alla luce di questa specificazione risulta chiaro che tale condanna ha una causale risarcitoria, mentre il riferimento all'entità delle “retribuzioni che (...) sarebbero spettate ove vi fosse stata una tempestiva riassunzione" attiene alla quantificazione del risarcimento stesso, punto sul quale mancano specifiche censure. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensando le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 14 novembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE S ero Ther i IL CANCELLIERE میدمستر Depositato in Cancelleria 8 MAR. 2002 8 oggi, IL CANCELLIERE