Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
L'organizzatore di un "luna park" è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione delle relative attrazioni, laddove abbia assunto di fatto la qualità di gestore dell'intera struttura, attraverso la presentazione della richiesta di licenza per conto di tutti i proprietari delle strutture installate nel parco e garantito, mediante relazione tecnica allegata alla domanda, la conformità di ciascuna di esse alle prescritte regole di sicurezza. (Fattispecie relativa al decesso di un bambino cagionato dal contatto accidentale con i cavi elettrici che alimentavano una delle attrazioni collocate nel parco divertimenti).
Commentario • 1
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2013, n. 7949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7949 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 08/10/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1693
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 11091/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.L. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 3572/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 13/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per la parte civile l'Avv. Galasso Mercurio quale sost. dell'avv. Mannino Gabriele che si riporta alle conclusioni depositate;
Udito il difensore Avv. Tosoni Goffredo in sost. dell'avv. Tosoni Camillo per il responsabile civile, il quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/6/2012 la Corte d'Appello di L'Aquila, rideterminando la pena inflitta, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva giudicato V.L. responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p. in danno di S.D. , deceduto il (OMISSIS) in conseguenza del contatto accidentale con cavi elettrici dell'attrazione denominata "Castello incantato", installata all'interno dell'area destinata al Luna Park del Comune di (OMISSIS) e di proprietà di L.S. , originario coimputato, il quale aveva definito autonomamente la sua posizione mediante patteggiamento. Il predetto era, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, parenti della vittima.
I giudici ravvisavano in capo al V. l'assunzione di specifici obblighi di garanzia riguardo alla sicurezza di tutte le attrazioni installate nell'area destinata al Luna Park, avendo egli assunto la veste di organizzatore dello stesso. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato.
Deduce, con il primo motivo, illogicità della motivazione. Rileva che l'assunto contenuto in sentenza riguardo al ruolo di garante di fatto in concreto svolto dal V. quale organizzatore del Luna Park era in contrasto con la proprietà esclusiva dell'attrazione in capo al L. , nonché con le prescrizioni contenute nella relazione tecnica dell'ing. P. , prodotta al fine di ottenere la licenza, nella quale era espressamente indicato che i gestori delle singole attrazioni si rendevano "garanti della regolare ed assidua manutenzione dei componenti elettrici;
dell'efficienza delle messe a terra dell'impianto elettrico generale;
nonché del rispetto di tutte le prescrizioni e limitazioni previste dalle ditte costruttrici le varie macchine", con la conseguenza che il V. non poteva essere chiamato rispondere in concorso per fatto altrui solo per aver presentato la richiesta cumulativa al fine di consentire l'apertura del parco.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che è intervenuta condanna a causa delle presunte situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica riscontrate nel Luna Park e che tali circostanze non erano indicate nel capo d'imputazione. Rileva, inoltre, che la morte del minore, secondo quanto statuito dall'impugnata sentenza, era avvenuta non per fatiscenza delle strutture, ma esclusivamente per un'anomalia riscontrata in relazione all'attrazione del L. , il quale non aveva correttamente posizionato la messa a terra dell'impianto.
Di conseguenza la condanna era avvenuta per un fatto non solo diverso dall'originario capo d'imputazione, ma comunque imputabile a responsabilità di terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato. La responsabilità del V. , infatti, è costruita come parallela a quella del singolo proprietario dell'attrazione e si fonda sulla qualità di gestore dell'intera struttura, qualità che si assume assunta da costui sulla scorta di elementi incontroversi che non hanno costituito oggetto di specifici rilievi da parte del ricorrente. Dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, integrate tra loro (si veda Cass n. 13926 del 1/12/2011: "Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata"), emerge, infatti, che la responsabilità del V. è ravvisata nell'avere costui presentato richiesta di licenza per conto di tutti i proprietari delle varie attrazioni del parco, nel contempo garantendo, anche mediante relazione tecnica allegata alla domanda, la conformità di ciascuna attrazione alle regole di sicurezza. Si è ritenuto, pertanto, che in seguito a tale condotta erano venuti a gravare sul ricorrente specifici obblighi di garanzia circa la sicurezza dell'intera struttura per il pubblico degli utenti del Luna Park. Nessun profilo di illogicità, di conseguenza, è ravvisabile con riferimento alla ritenuta duplice responsabilità degli imputati, fondata su titoli diversi e non incompatibili, ma tra loro concorrenti.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Per quanto si è detto con riferimento all'addebito sul quale si fonda la responsabilità attribuita al V. , lo stesso rientra nell'ambito del capo d'imputazione, nel quale al predetto è specificamente contestato l'omesso controllo della corretta installazione dei cavi di alimentazione elettrica di tutte le strutture attrattive e dell'intero Luna Park secondo la normativa vigente, oltre che dall'interramento dei cavi, anche in considerazione dello stato di usura degli stessi, e dall'adeguato isolamento di tutte le strutture facenti parte del parco. Il rilievo circa il pericolo per la pubblica incolumità, dunque, è meramente aggiuntivo e rafforzativo della responsabilità dell'imputato, fondata sui rilievi in ordine all'anomalia riscontrata presso l'attrazione del L. , della quale egli è chiamato a rispondere in forza della posizione di garanzia già illustrata con riferimento al primo motivo di ricorso. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, liquidata, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in favore di Se.Di. , F.L. ,
anche quali esercenti la potestà dei genitori per S.M. e S.G. liquidate in Euro 3.368,00 oltre accessori secondo legge. Oscuramento secondo legge.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014
La Corte Suprema di Cassazione - sezione quarta penale - con sentenza n. 5056 /14 del 17/01/2014 e depositata il 31/1/2014: "si corregge il dispositivo della sentenza resa alla pubblica udienza del giorno 8/10/2013 nel procedimento R.G. 11091/2013 nel senso che dove è scritto il cognome "F. " deve intendersi "F. ".
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.