Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
L'omessa indicazione, nell'intestazione dei provvedimenti, ivi compresa la sentenza, dei nomi dei componenti del collegio giudicante non è causa di nullità, non rientrando detto incombente fra quelli previsti dalla legge a pena di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2009, n. 34808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34808 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/07/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 954
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 001735/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO NI;
avverso il decreto del 15.12.2008 della Corte di Assise di Bari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto, qualificato il ricorso come reclamo, di rimettere gli atti al giudice competente D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99. OSSERVA
1) Il Presidente della Corte di Assise di Bari, in data 12.1.2000, revocava il decreto del 4.11.1999, con il quale FO NI era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 3/98 (non avendo il predetto rispettato la prescrizione di depositare a pena di revoca, nel termine indicato, documentazione costituita dal numero di codice fiscale dei due figli e dalla dichiarazione relativa ad eventuali beni immobili o reali dei componenti del nucleo familiare).
Il Presidente delegato del Tribunale di Bari, in data 19.7.2005, rigettava l'opposizione proposta dal FO avverso il decreto di revoca.
A seguito di ricorso del medesimo FO la quarta sezione della Corte di Cassazione annullava il provvedimento impugnato perché, a norma della L. n. 217 del 1990, art. 10, vigente all'epoca, competente a disporre la revoca era il giudice procedente (da individuarsi nella Corte di Assise).
La Corte di Assise di Bari, in sede di rinvio, con ordinanza in data 15.12.2008, revocava il decreto di ammissione di FO NI al patrocinio a spese dello Stato. Assumeva la Corte territoriale che la revoca fosse un atto dovuto a tenore della normativa vigente all'epoca, non avendo il FO provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta nel termine prescritto. Il mutamento del quadro normativo non aveva alcuna incidenza (peraltro la domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile a tenore della L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 6, nella nuova formulazione).
2) Propone ricorso per cassazione il difensore del FO, eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento per omessa indicazione dei nomi dei giudici popolari che componevano la sezione della Corte di Assise.
Denuncia poi la violazione di legge in relazione alla L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), nn. 1 e 4. Tale
norma, al comma 2, prevedeva l'indicazione del numero di codice fiscale e dei beni mobili ed immobili dei familiari conviventi soltanto nel caso esistessero altri redditi, da cumularsi con quelli dell'interessato; laddove invece, come nel caso di specie, non ve ne fossero, era sufficiente la semplice indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica. In ogni caso il codice fiscale dei figli minorenni e l'assenza di beni mobili od immobili erano contenuti nella dichiarazione dei redditi della moglie del FO.
Denuncia inoltre la violazione dell'art. 10, commi 1 e 2, ed il vizio di motivazione, essendo consentito (come affermato anche dalla sent. n. 36168/2004 delle sezioni unite) al giudice di revocare il provvedimento di ammissione solo su richiesta dell'Intendente di Finanza quando risulti provata la mancanza ovvero la modificazione della condizioni di reddito.
3) Con requisitoria in data 27.2.2009 il ?.&. chiede che la Corte, qualificato il ricorso come reclamo, voglia rimettere gli atti al giudice competente D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, o, nel caso venga accolta l'interpretazione seguita da altro indirizzo giurisprudenziale, la questione sia sottoposta alle sezioni unite. 4) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4.1) Va premesso che la normativa applicabile è quella di cui alla L. n. 217 del 1990, vigente all'epoca. Tanto viene riconosciuto dallo stesso ricorrente e, del resto, la sezione 4 di questa Corte, nell'annullare il provvedimento di revoca del 12.1.2000, faceva riferimento alla L. n. 217 del 1990, art. 10, medesima. Consegue che non può invocarsi il disposto di cui alla D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 112 e 113, richiamati nella requisitoria del P.G.
per sostenere che il provvedimento impugnato possa essere oggetto di reclamo e non di ricorso per cassazione.
4.2) Destituita di fondamento è l'eccezione di nullità. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte la omessa indicazione nell'intestazione dei giudici che hanno emesso il provvedimento non è motivo di nullità. Perfino nelle sentenze, che, a differenza delle ordinanze e dei decreti, sono atti a forma disciplinata non è prevista tale "sanzione" (cfr. Cass. sez. 6^ n. 476 del 5.3.1998;
Cass. sez. 6^ n. 12485 del 28.10.1991). L'art. 546 c.p.p., comma 3, stabilisce, infatti, che la sentenza è nulla, oltre che nel caso previsto dall'art. 125 c.p.p., comma 3, (omessa motivazione), se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione dei giudici.
Il provvedimento impugnato risulta emesso dalla Corte di Assise di Bari ed è sottoscritto da tutti i componenti il collegio e quindi anche dai giudici popolari.
4.3) La L. n. 217 del 1990, art. 5, prevedeva, al comma 5, che il giudice potesse concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3, e, al comma 6, che il provvedimento di ammissione venisse revocato in caso di inosservanza dei termini stabiliti.
I giudici di merito hanno accertato che con il provvedimento di ammissione era stato concesso il termine di un mese per produrre la documentazione integrativa (numero di codice fiscale dei figli del richiedente e dichiarazione relativa ad eventuali beni immobili o diritti reali dei componenti del nucleo familiare) e che nel termine prescritto non si era provveduto al deposito di quanto richiesto. Hanno poi sottolineato, ineccepibilmente, che tale documentazione era necessaria, essendo richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza (art. 5, comma 6), e che non poteva essere sostituita dalle indicazioni o dalle autocertificazioni, cui faceva riferimento il difensore, perché non previste dalla normativa vigente all'epoca. Nè tanto meno potevano venire in rilievo (a maggior ragione in questa sede di legittimità) questioni sulla necessità o meno della documentazione integrativa richiesta (valutazione questa evidentemente rimessa al giudice procedente in ottemperanza, peraltro, a quanto previsto espressamente dall'art. 5, comma 2, lett. a).
4.4) Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la normativa di cui alla L. n. 217 del 1990, prevedeva la revocabilità "d'ufficio" del decreto di ammissione nell'ipotesi di omessa integrazione della documentazione nel termine previsto.
L'art. 5, comma 6, così recitava: "...nei casi di cui ai commi 4 e 5, il giudice provvede egualmente sulla istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti".
È del tutto evidente che ove il giudice avesse ritenuto nella sua discrezionalità (come risulta dall'uso del verbo "può") di concedere un termine per la integrazione della documentazione, avrebbe potuto (anzi dovuto) procedere alla revoca del provvedimento di ammissione in caso di inottemperanza.
La conferma ulteriore, del resto, si ricava dallo stesso art. 10 commi 1 e 2, richiamato dal ricorrente. Il comma 1 stabiliva infatti che, se nei termini previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), commi 4 e 5, (e quindi anche in caso di indicazione di un termine per la integrazione della documentazione) l'interessato non avesse provveduto "...a presentare la prescritta documentazione..", il giudice con decreto motivato "revoca.. il provvedimento di ammissione...".
L'art. 10, comma 2, faceva, invece, palesemente riferimento alle ipotesi di un accertamento "postumo" della mancanza originaria o sopravvenuta ovvero della modificazione delle condizioni di reddito e solo in tal caso richiedeva la iniziativa dell'Intendente di Finanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2009