Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 3
Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.
L'indagine sulla sussistenza della malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere, richiesta dall'art. 428 cod. civ., si risolve in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimita, se congruamente motivato.
Accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi,prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo.
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Il caso Uno dei due comproprietari di un immobile, colpito da un ictus e ricoverato in una struttura assistenziale, una casa famiglia, all'incirca due anni prima di morire aveva rilasciato all'altra comproprietaria, la moglie, una procura speciale per vendere il cespite immobiliare, in essa dichiarando di non essere in grado di firmarla per l' indebolimento delle mani. Utilizzando la procura, la moglie aveva poi a sua volta venduto l'immobile e, dopo la morte del padre, il figlio dei due coniugi aveva chiamato in giudizio la madre per invalidare la vendita, sostenendo che il padre, all'atto di conferimento della procura, non era soltanto fisicamente impedito ma anche incapace di …
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ISSN 2385-1376 LA MASSIMA L'incapacità naturale, prevista dall'art.428 cc, va accertata dal giudice del merito, la cui valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità non è normalmente censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. L'incapacità naturale, prevista dall'art.428 cc, si connota non già per la totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la sola menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2002, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA045 3 9 /02 1 M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Vendita -meapacit SEZIONE SECONDA CIVILE 3 •naturale Prova- AnnullabilitàComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16452/99 Dott. Rafaele CORONA Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Cron. 6517 Rep. 1054 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE Ud. 08/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere UFFICIO COME Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente Sole dal Sig.. per diritti 310 SENTENZA 11 28 MAR 200 sul ricorso proposto da: 2 IL CANCELLIERS AS LUIGINA, AS FE, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO PE domiciliati in ROMA VIA FLLI RUSPOLI 2, presso lo Richiesta copia studio dal Sig. DNN studio dell'avvocato MARIO ALBANESE, che li difende per diritti 3.10 CANESTRINI, unitamente all'avvocato SANDRO giusta -MAR-1 229 ANCELLUL delega in atti;
CORTE SUCREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COGIG ricorrenti . Richiesta copia studio 71 contro dal Sig. 370 per diritti MO GE, MO CARLA, elettivamente 28 MAR 2002. il IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso 10 CORTE SUPR A DI SATIONE AVVOCATO DANTE CONTI, che 11 difende studio UPP A unitamente all'avvocato FRANCO NARDELLI, giusta delega 2002 Richiesta copia studio GE dal Sig. in atti;
11 ماك per diritti N 11 28 MAR 2002 -1- IL CANCELLIERE controricorrenti avverso la sentenza n. 233/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato ALBANESE Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CONTI Dante, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine per il rigetto. -2- Svolgimento del processo Nel luglio del 1983, FE MA vendette alcuni fondi con piccola baita, al prezzo di lire 4.000.000, a PE IG che, avendo acquistato anche per persona da nominare, indicò in seguito come acquirente PE CC. Con citazione notificata il 21 febbraio 1985, OS PI convenne in giudizio PE IG e PE CC davanti al Tribunale di Trento, cui chiese di annullare i predetti atti negoziali ai rogiti del notaio Defant sull'assunto che, al momento della stipula, la madre FE MA, defunta nelle more, si trovava in istato di incapacità naturale. Nella resistenza dei convenuti, il tribunale adito, espletati gli opportuni atti istruttori, respinse la domanda. In accoglimento del gravame proposto da RI GE e RI AR, eredi di OS PI, la Corte d'appello di Trento, con sentenza 4 giugno 1998, annullò il contratto di compravendita e la successiva dichiarazione di comando, ritenendo sufficientemente provata da vari elementi indiziari, e in ispecie dalle due consulenze redatte rispettivamente in corso di causa e in un processo di interdizione, l'incapacità di intendere e di volere della FE al momento della stipula degli atti negoziali impugnati. Del pari doveva ritenersi provata - ad avviso delle corte- la conoscenza dell'incapacità della venditrice da parte degli acquirenti, avuto riguardo all'esiguo prezzo di acquisto dei beni compravenduti, sensibilmente inferiore al loro valore reale, siccome accertato dalla consulenza disposta nel giudizio di secondo grado, e ai rapporti di amicizia esistenti tra la FE e i suoi aventi causa, che, per abitare anche nella 2 stessa frazione, non potevano non conoscere le singolari abitudini di vita della donna. Per la cassazione della sopra riassunta sentenza PE IG e PE CC hanno proposto ricorso affidandone l'accoglimento a due motivi, poi illustrati con memoria. RI GE e RI AR resistono con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo i ricorrenti denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Rilevano che la corte di appello ha annullato gli atti della compravendita e dell'electio amici malgrado gli attori non avessero fornito la prova dell'incapacità naturale della loro dante causa e mancassero i presupposti di ogni ж presunzione, come quella desunta dalle abitudini di vita della FE, intrinsecamente estranee a qualunque patologia ed essenzialmente riconducibili al disordine e alla carenza di igiene caratterizzanti il suo abituro. Inoltre, nel pervenire alla statuizione censurata, i secondi giudici avrebbero: a) omesso di valutare o comunque svalutato le prove testimoniali, e in particolare quella - obbiettivamente qualificata - del notaio rogante l'atto, tutte nel senso che il comportamento della venditrice era stato assolutamente normale;
b) interpretato erroneamente e con salti logici le risultanze della consulenza tecnica effettuata nel giudizio di interdizione e successiva di quasi un anno e mezzo rispetto al negozio giuridico in contestazione;
c) travisato in parte le deduzioni formulate nella presente causa dallo stesso C.T.U., il quale aveva affermato di avere a suo tempo riscontrato nell'interdicenda un processo patologico irreversibile, non 3 che questo fosse insorto anteriormente alla stipula del negozio;
d) trascurato che, anche a fare risalire la patologia riscontrata durante il processo di interdizione a periodo antecedente alla conclusione della vendita, rimaneva irrisolto il diverso problema dello stadio raggiunto dalla patologia medesima in quel frangente;
e) erroneamente posto a carico di essi convenuti l'onere della prova che la FE stipulò il negozio in un intervallo lucido. Il mezzo contiene doglianze che non possono trovare adito in questa sede. Va premesso, al riguardo, come costituiscano principi pacificamente acquisiti alla giurisprudenza di questa Corte, quelli per cui: 1) al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno ж stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente;
2) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo, ed il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio diverso (come, nel caso di specie, quello d'interdizione), intercorso tra le stesse parti o tra altre, o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, specie quando i risultati dei mezzi istruttori espletati trovino rispondenza nella realtà dei fatti e delle situazioni giuridiche;
3) accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo;
4) l'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. nn. 1123/1971, 2302/1971, 3173/1975, 619/1978, 4584/1978, 3137/1980, 112/1982, 1206/1984, 3724/1985, 4955/1985, 969/1989, 7914/1990, 3569/1991, 2085/1995, 6756/1995, 10505/1997, 11833/1997). Nella specie, la corte tridentina ha preso le mosse dalla consulenza espletata nel corso del procedimento di interdizione della FE poco più di un anno dopo rispetto alla stipula del negozio di compravendita. Ha rimarcato come in tale elaborato si descrivevano le condizioni di diffusa alterazione psichica e somatica della FE, riconducibili non al fisiologico processo di senescenza psichica, ma a un processo degenerativo cerebrale, evidenziandosi che la patologia da cui era affetta la donna - sindrome psicoorganica senile - comportava una grave compromissione delle funzioni cognitive e quindi una riduzione, in grado cospicuo, delle capacità di comprendere il significato ed il valore di atti giuridici di interesse patrimoniale e di gestire una propria normale condizione esistenziale. Ha poi sottolineato la corte territoriale che nella successiva consulenza disposta nella presente causa lo stesso C.T.U., pur non potendosi esprimere in termini di certezza, sia per la notevole distanza di tempo trascorsa tra la stipula dell'atto e l'accertamento peritale sia per l'intervenuto decesso della perizianda, ha messo in evidenza come il processo patologico irreversibile, interessante le aree di funzionamento psichico e relazionale, riscontrato all'epoca dell'interdizione, dovesse farsi risalire ad epoca antecedente la data del 2 luglio 1983, sicché era già in atto all'epoca della stipulazione del contratto. Avuto riguardo, per un verso, alla natura e alla gravità delle affezioni riscontrate alla FE nel corso della procedura di interdizione e al fatto che le stesse erano la conseguenza di un processo degenerativo irreversibile con decorso evolutivo lento, e considerato, per altro verso, il breve lasso di tempo (poco più di un anno) intercorso fra la vendita e l'accertamento psichiatrico effettuato in quel procedimento, la corte del merito ha quindi ritenuto che la malattia sussistesse anche al momento della stipulazione dell'atto, pur non potendosi escludere un intervallo di lucidità in cui sarebbero stati possibili comportamenti finalizzati alla dismissione di beni patrimoniali. Quali circostanze idonee ad avvalorare il convincimento che la FE era priva della necessaria capacità di discernimento al momento della stipulazione del contratto, la corte ha poi ricordato che in epoca precedente a tale evento la FE venne ricoverata per le ustioni riportate nell'incendio della propria abitazione causato dalle condizioni di grave incuria manutentiva in cui questa era lasciata e che le condizioni di sporcizia e di trascuratezza della donna, della di lei dimora e dei luoghi circostanti, per l'odore nauseabondo che ne promanava, avevano suscitato le proteste dei vicini e determinato l'intervento del Sindaco. Accertata la totale incapacità della FE in due determinati periodi, prossimi nel tempo, la sussistenza dell'incapacità nel periodo 9 2 intermedio era pertanto assistita da presunzione iuris tantum;
con la conseguenziale inversione dell'onere della prova nel senso che i convenuti avrebbero dovuto provare che la loro dante causa agi in una fase di lucido intervallo. Partendo da tale corretta premessa, la corte trentina ha osservato che i PE non avevano provato con certezza che il contratto venne stipulato dalla FE in un lucido intervallo. Elementi conducenti in tal senso non L potevano trarsi dalla deposizione resa dal notaio rogante Defant. Tenuto conto della brevità (venti minuti) e del luogo (bar) dell'incontro avvenuto tra la FE e il notaio nonché del fatto che questi dichiarò di non aver mai conosciuto in precedenza la donna, nulla di certo il professionista era in grado di riferire circa le di lei condizioni mentali e tanto meno in ordine a particolari idonei a far ritenere provata la redazione dell'atto in un momento di temporanea lucidità. La corte ha quindi svalutato la deposizione del notaio, giudicandola inconcludente. E poiché il giudizio circa l'inconcludenza è stato giustificato in termini compiuti e coerenti mediante argomentazioni fondate sul M brevissimo tempo di osservazione della FE da parte del notaio e sulla plausibile presunzione che nel corso dell'incontro il notaio si sia limitato a dare lettura dell'atto già predisposto dal medesimo- non residua spazio per censure deducibili in sede di legittimità. In definitiva, la corte di merito ha tratto dalle varie situazioni emerse dalle consulenze tecniche e dalle emergenze testimoniali, quegli elementi uniformi che, nella loro sintesi e nella loro univoca direzione, determinavano il convincimento di una situazione di incapacità protratta. Né detta ricostruzione logica, quale è stata espressa nella motivazione della sentenza della corte territoriale, può ritenersi carente per non essere stati riprodotti i diversi elementi di prova di segno contrario in assunto trascurati. Rientra infatti nella istituzionale e insindacabile funzione del giudice del merito scegliere gli elementi probatori che ritiene adeguati e rilevanti per la decisione e sulla cui base fondare il proprio libero convincimento, senza dover necessariamente prendere in esame tutte le risultanze processuali né confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti. In tale prospettiva, riveste carattere di completezza la motivazione M che, nella globalità degli elementi probatori acquisiti, consenta l'individuazione di quelli che, nel loro coordinamento logico e nella loro sintesi, assumendo carattere prevalente, consentano la formazione di un convincimento di certezza sulla situazione da dimostrare, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, i vizi di motivazione che legittimano il sindacato di questa Corte ai sensi dell'art. 360, 1 co. n. 5 c.p.c. non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove contenute nella sentenza impugnata rispetto a quello, più favorevole, preteso dalla parte ricorrente. D'altronde, le situazioni ricordate dai ricorrenti non assumono carattere di essenzialità atta a scalzare la prova logica validamente ritenuta raggiunta dalla corte di merito. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa 008 applicazione dell'art, 480 comma 2, c.c. oltre a vizi motivatori, censurano la sentenza impugnata per avere la corte del merito ravvisato la loro malafede sulla base di elementi erronei e tutt'altro che univoci. La censura non ha consistenza. La corte ha indicato come indizi rivelatori del requisito della mala fede anzitutto il prezzo pattuito, assai esiguo rispetto al valore di mercato del bene condividendo le conclusioni sul punto raggiunte dalla consulenza + estimativa disposta e espletata in secondo grado anche perché riscontrate dal particolare per cui alla donna era stata effettuata un'offerta di acquisto a un prezzo assai simile a quello stimato dall'ausiliare. In secondo luogo, ha rimarcato che gli acquirenti, essendo in stretto rapporto di amicizia con la FE, non potevano non essere a conoscenza del suo anomalo comportamento, che aveva addirittura indotto il Comune ad intervenire. Trattasi all'evidenza di giudizio insindacabile in quanto congruamente e logicamente motivato, noto essendo che anche l'indagine sulla sussistenza della malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere, richiesta dall'art 428 c.p.c. si risolve in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito ed e incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (cfr. Cass. n. 4584/1978). In definitiva, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in euro 89,00 oltre a euro 1.000 per onorari. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2002 "A 0 4 1 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Rafaele Corona Dott. Sergio Del Core рети sergio дее все IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO CANCELLERIA Roma 28 MAR. 2007 IL CANCELLIERECI 109T 129.11 456T 30,99 тот. 160, 10 : AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato data 1.D.J.C. 2004 4ind 160.10versate C. درا CENTOSESSANTA/1Q (euro p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Main Grazia D UPPO) Il Responsabile Per ugiari (Dr. M. RACC CHINA