Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2002, n. 4539
CASS
Sentenza 28 marzo 2002

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Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

L'indagine sulla sussistenza della malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere, richiesta dall'art. 428 cod. civ., si risolve in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimita, se congruamente motivato.

Accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi,prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo.

Commentari4

  • 1Incapacità naturale e onere probatorio
    Aurora Giovanna Ruffo · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2022

    Il caso Uno dei due comproprietari di un immobile, colpito da un ictus e ricoverato in una struttura assistenziale, una casa famiglia, all'incirca due anni prima di morire aveva rilasciato all'altra comproprietaria, la moglie, una procura speciale per vendere il cespite immobiliare, in essa dichiarando di non essere in grado di firmarla per l' indebolimento delle mani. Utilizzando la procura, la moglie aveva poi a sua volta venduto l'immobile e, dopo la morte del padre, il figlio dei due coniugi aveva chiamato in giudizio la madre per invalidare la vendita, sostenendo che il padre, all'atto di conferimento della procura, non era soltanto fisicamente impedito ma anche incapace di …

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  • 2Donazione. Si annulla se il donante è invalido
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 22 febbraio 2016

    Cassazione Civile, Sez. VI-2, ordinanza 17/09/2013, n. 21148. La precedente certificazione d'invalidità lavorativa, seppure ai fini pensionistici, che accerta una grave patologia legittima l'annullamento della donazione intervenuta a distanza di un anno. Perciò, rilevata l'incapacità naturale, che poteva desumersi direttamente dal referto che aveva attestato l'invalidità al 100%, spetta a chi intenda provare l'efficacia dell'atto, dimostrare che questo sia stato compiuto in una fase di temporanea regressione della malattia. A dirlo è una recente sentenza della VI-2 Sezione Civile della Cassazione. Il caso riguardava la donazione che una donna, già dichiarata invalida con totale e …

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  • 3Incapacità di donare può desumersi dall’invalidità lavorativaAccesso limitato
    Giuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2013

  • 4INCAPACITÀ NATURALE - RIGETTO ISTANZA INABILITAZIONE - GIUDICATO SUI GENERIS - EFFETTI - LIMITI
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 8 febbraio 2012

    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA L'incapacità naturale, prevista dall'art.428 cc, va accertata dal giudice del merito, la cui valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità non è normalmente censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. L'incapacità naturale, prevista dall'art.428 cc, si connota non già per la totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la sola menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2002, n. 4539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4539
Data del deposito : 28 marzo 2002

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