Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 2
In tema di reato di sottrazione di bene pignorato, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. proc. pen., il custode che alleghi l'insussistenza del dolo generico per imputare a mera negligenza la violazione di un obbligo costituente omissione di un atto di ufficio diretta a ostacolare o impedire la esecuzione, non può sottrarsi all'onere di indicare - quanto meno - gli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e di volontà dello specifico inadempimento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.
In tema di sottrazione di compendio pignorato, a norma dell'art. 388, comma terzo, cod. proc pen., nel caso in cui il pignoramento sia avvenuto da parte dell'amministrazione dello Stato per il recupero di spese giudiziali iscritte nel registro del campione penale, legittimato a proporre la querela è il cancelliere delegato del luogo nel cui ambito territoriale si trovano i beni del debitore suscettibili di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 207, secondo comma, del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, tuttora in vigore, come è dato desumere dal richiamo generico e indifferenziato alle "forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, contenuto nell'art. 691, comma secondo, cod. proc. pen., e non già al cancelliere preposto all'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna. Infatti, la delega conferisce all'organo delegato, oltre che il potere di agire "in executivis", anche la legittimazione a proporre la querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 7804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7804 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17.4.1998
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe La Greca " N. 577
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano Bielli " N. 42503/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RG HE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 3 ottobre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. G. Viglietta che ha concluso per il ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza deliberata il 3 ottobre 1997 e depositata in data 8 ottobre 1997 la Corte di appello di Messina confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia di EL GI, che il Pretore di Milazzo il 4 ottobre 1993 aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 388 c.p., perché, nella qualità di custode di bene mobile pignorato in suo danno per il recupero del credito erariale per spese di giustizia, sottraeva il bene medesimo alla esecuzione. Sulla impugnazione dell'imputato - il quale aveva lamentato la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela nonché la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto contestatogli, in subordine instando per la qualificazione del fatto come ipotesi di reato ex art. 388 bis c.p. - la corte di merito osservava che la querela era stata ritualmente e tempestivamente proposta dal direttore della cancelleria della Pretura di Milazzo, delegato da quello di Messina per la procedura esecutiva a garanzia dei crediti dell'Erario iscritti a due articoli del campione penale, e che la mancata consegna del bene all'ufficiale giudiziario, documentalmente accertata in virtù del relativo verbale, integrava la fattispecie di reato contestato e non la minore ipotesi colposa prevista dall'art. 388 bis c.p., attesa la volontaria sottrazione del bene pignorato.
Avverso la sentenza ha proposto personale ricorso per cassazione l'imputato, il quale nei motivi deduce la improcedibilità dell'azione penale - in quanto la querela era stata proposta non dall'organo giudiziario che nella competente Pretura di Messina aveva iscritto al proprio registro del campione penale il credito erariale per spese di giustizia, ma dal direttore della cancelleria della Pretura di Milazzo, semplice delegato al compimento degli atti della procedura esecutiva mobiliare - nonché il vizio di motivazione della impugnata sentenza in ordine all'elemento psicologico del reato desunto, nella specie del dolo, dal verbale di mancata consegna del bene pignorato.
Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, non è fondato e deve, perciò, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Quanto al primo motivo del ricorso - relativo alla improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela siccome proposta da soggetto non legittimato - premesso che la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 1997, n. 659, ric. Moscone, m. CED 207.86 4; Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 1996, ric. Bellavia, m. CED 205.0 66) considera che la sottrazione di cose pignorate ed istanza dell'autorità amministrativa integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 c.p. perseguibile a querela di parte, osserva questa Corte che, nella specie, la querela è stata validamente proposta da soggetto legittimato.
Trattandosi, infatti, di procedura esecutiva mobiliare introdotta per il recupero delle spese giudiziali iscritte al registro del campione penale, la norma dell'art. 205 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale,
indica nel cancelliere l'organo della amministrazione, che per legge deve procedere alla riscossione ed all'eventuale recupero coattivo delle somme dovute, e detto organo identifica, nel riparto della competenza territoriale, in quello preposto all'ufficio presso il giudice, che ha pronunciato la sentenza di condanne (art. 693, 1^ comma, c.p.p.). Il successivo art. 207, 2^ comma, della medesima tariffa penale prevede, altresì, che alla riscossione delle spese (dovute in virtù di provvedimento del giudice, che ne impone l'obbligo, e a seguito di liquidazione di quelle ripetibili con nota resa esecutiva) più essere delegato altro cancelliere di diverso ufficio giudiziario competente, quello cioè nel cui ambito territoriale si trovano beni del debitore suscettibili di esecuzione forzata (Cass. VI 28-11-96 PM c/ Mascioletti).
In forza dell'atto di delega l'organo delegato, che viene ad acquisire il potere giuridico di esercizio della funzione di riscossione in senso lato, con facoltà di intraprendere l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato e di assicurarne il buon esito anche mediante l'uso di rimedi strumentali ed accessori all'azione esecutiva civile, quale titolare esclusivo della suddetta pretesa ripete, in tale veste, dall'organo delegante anche la legittimazione a proporre la querela, relativamente alle condotte ex art. 388, 3^ comma, c.p. riferite alle procedure esecutive, nelle quali esercita il potere di azione.
Le norme della tariffa penale sono tuttora in vigore nella materia del recupero delle spese processuali, come è dato desumere dal richiamo generico ed indifferenziato alle "forme stabilite dalla legge e dai regolamenti" contenuto nell'art. 691, 2^ comma, c.p.p., per cui esattamente il giudice di merito ha ritenuto valida la proposizione della querela da parte del cancelliere delegato già al pignoramento dei beni dell'imputato e titolare, in concreto, del potere di agire "in executivis", nei confronti del GI, nell'ambito territoriale dell'ufficio giudiziario di Milazzo. Quanto all'altro motivo di ricorso - per il quale dall'accertata mancata consegna all'ufficiale giudiziario del bene pignorato non avrebbe potuto il giudice di merito trarre argomento certo circa la volontaria sottrazione del bene medesimo alla esecuzione, onde la possibilità di ritenere la sussistenza delle ipotesi colposa ex art.388 bis c.p. -deve ribadirsi che il custode, che alleghi l'insussistenza del dolo generico, per imputare a mera negligenza la violazione di un obbligo costituente omissione di un atto di ufficio diretta ad ostacolare o impedire la esecuzione, non può sottrarsi all'onere quanto meno di indicazione degli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e volontà dello specifico inadempimento da cui la legge fa difendere l'esistenza del delitto. Nella specie nessun elemento positivo idoneo a tal fine risulta sia stato addotto al giudice di merito, la cui valutazione, perciò, di sussistenza del delitto ex art. 388 c.p., siccome contestato, è sorretta da convincente, logica e non contraddittoria motivazione.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1988.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1998