Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 7804
CASS
Sentenza 17 aprile 1998

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In tema di reato di sottrazione di bene pignorato, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. proc. pen., il custode che alleghi l'insussistenza del dolo generico per imputare a mera negligenza la violazione di un obbligo costituente omissione di un atto di ufficio diretta a ostacolare o impedire la esecuzione, non può sottrarsi all'onere di indicare - quanto meno - gli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e di volontà dello specifico inadempimento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.

In tema di sottrazione di compendio pignorato, a norma dell'art. 388, comma terzo, cod. proc pen., nel caso in cui il pignoramento sia avvenuto da parte dell'amministrazione dello Stato per il recupero di spese giudiziali iscritte nel registro del campione penale, legittimato a proporre la querela è il cancelliere delegato del luogo nel cui ambito territoriale si trovano i beni del debitore suscettibili di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 207, secondo comma, del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, tuttora in vigore, come è dato desumere dal richiamo generico e indifferenziato alle "forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, contenuto nell'art. 691, comma secondo, cod. proc. pen., e non già al cancelliere preposto all'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna. Infatti, la delega conferisce all'organo delegato, oltre che il potere di agire "in executivis", anche la legittimazione a proporre la querela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1998, n. 7804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7804
    Data del deposito : 17 aprile 1998

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