Sentenza 18 febbraio 1998
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Nell'applicazione della pena su richiesta il giudice di appello è tenuto a rispettare i limiti della decisione propri del rito speciale e pertanto non può confermare la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza riformata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/1998, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe V. PANDOLFO Presidente del 18.02.98
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso MALINCONICO " N. 326
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 23794/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RT ON, n. il 12.6.71 a Nardò Avverso la sentenza 3.3.97 C. A. Lecce
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del s.p.g. di O. CEDRANGOLO che ha concluso per il rigetto in via principale, ed in subordine per l'illegittimità costituzionale del cit 445 CPP, per eccesso di delega.
- ritenuto -
1 - RT ON è stato condannato dal pretore di
Lecce/Nardò, il 20.12.93 per furto aggravato, violenza a p.u. e art.727 CP, ad a.3, m.4 rec. e L. 450.000 m. con la continuazione. Il
pretore ha altresì revocato precedenti sospensioni di pena. Con l'appello ha chiesto, tra l'altro, che gli fosse applicata la pena richiesta su accordo con il p.m., quantificata in a.1 rec. e L. 600.000 m.. Il giudice d'appello ha accolto in via preliminare questo motivo, ritenendo ingiustificato il rigetto della richiesta in I grado, ed escludendo che ricorresse causa di proscioglimento di cui all'art. 129 CPP, ha applicato detta pena, revocando solo la statuizione relativa alle spese e confermando nel resto. Con il I motivo di ricorso denuncia:
1 - nullità della sentenza in relazione agli artt. 486 e 178 lett.c CPP, sostenendo che sia al momento della notificazione del decreto di citazione, che in quello dell'udienza, era detenuto e pertanto non poteva essere dichiarata la sua contumacia;
2 - violazione dell'art. 445 CPP e 168/1 n.1 CP, perché la corte d'appello, nell'applicare la pena richiesta dall'imputato a sensi dell'art. 444 CPP, ha omesso di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui disponeva la revoca della sospensione condizionale di due precedenti condanne, laddove le s.u., (con sentenze 8.5.96, De Leo e 26.2.97, Barhouni Makrem) hanno stabilito che nella specie manca quell'accertamento di completezza in ordine alla commissione del reato e quindi alla colpevolezza, che è conseguibile solo mediante una sentenza pronunciata in esito a giudizio con cognizione piena.
2 - Il primo motivo è manifestamente infondato, non emergendo dagli atti al momento della dichiarazione di contumacia (e neanche dalla notificazione del decreto di citazione), che l'imputato fosse detenuto p.a.c..
Il secondo motivo è fondato. Il giudice d'appello, applicando la pena su richiesta, anche se dopo lo svolgimento del dibattimento di I grado, fa operare il regime di cui all'art. 444 CPP (cfr. cass., 11.10.93, Lattisi, Cass. pen., 1995, 1587). In tal caso la sua decisione è, a norma dell'art. 448/1, limitata al rilievo di congruità della pena richiesta dall'imputato, in assenza di ragioni che impongano il proscioglimento a norma dell'art. 129. Pertanto la motivazione, che confermi la valutazione di responsabilità della sentenza di 1^ grado, non gli consente di esorbitare dal limite della decisione che presuppone solo delibazione negativa della prova d'innocenza. Conseguentemente, la conferma della revoca della sospensione condizionale, disposta con la sentenza modificata, è esclusa dall'economia del giudizio (cfr. da ultimo s.u. 18.4.97, Bahrouni).
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale per eccesso di delegà (sostenuta in via subordinata dal p.m., che in udienza ha chiesto il rigetto, e dunque questa valutazione è implicita nell'accoglimento del ricorso), dell'art. 448/1 CPP sotto il profilo che, se la norma si interpreta nel senso di cui a s.u. cit. per quanto concerne l'impossibilità di confermare la revoca della sospensione condizionale, deve ritenersi prevedere la possibilità di applicazione in appello della pena su richiesta dell'imputato, anche oltre il caso del dissenso ingiustificato del p.m., a quello del mancato accoglimento del giudice di 1^ grado della richiesta concorde delle parti. Difatti la disposizione, che si vuole illegittima intesa in tal senso, ha per presupposti lo svolgimento del dibattimento, e la fondatezza della richiesta dell'imputato, che se non consentita è necessario riscontrare, in forza del principio del contraddittorio, con la dimostrazione correlativa di ingiustificato dissenso del p.m., mentre per ragioni di sistema non ha necessità di prevedere espressamente quanto è implicito nel potere del giudice d'appello, e cioè di riformare la decisione del giudice di I grado.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla conferma della revoca della sospensione condizionale, che elimina. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998