CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15800 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE LA nato il [...] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15800 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo B), ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di LA NI per i reati di furto e di lesioni personali di cui ai capi A) e D) di rubrica, commessi in data 27.12.2011. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per non avere rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto. 2.1. Sono state depositate conclusioni scritte con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) è manifestamente infondato, trattandosi di tentato furto pluriaggravato per il quale risulta contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale, sicché per tale delitto non risulta ancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari a tredici anni, tre mesi e quindici giorni con decorrenza dal 27.12.2011. 5. È fondato, invece, il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo D), trattandosi di lesioni personali aggravate per le quali, pur tenuto conto della contestata recidiva, il termine massimo di prescrizione è pari a nove anni;
sicché, pur tenuto conto delle intervenute sospensioni, il reato in questione risulta prescritto il 23.5.2021, in data antecedente la sentenza di appello (emessa il 25.10.2021). 6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Quanto al trattamento sanzionatorio, stante il proscioglimento in ordine al reato di cui al capo D), va eliminato il relativo aumento di pena calcolato in sentenza ex art. 81 cod. pen., pari a un mese di reclusione e 10 euro di multa;
2 Il Consigliere estensore Il Presidente ne deriva che la pena va rideterminata in anni due di reclusione ed euro 200 di multa per il residuo reato di cui al capo A), ridotta di un terzo per il rito nella misura finale di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena finale in anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 133 di multa. Così deciso il 16 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15800 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo B), ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di LA NI per i reati di furto e di lesioni personali di cui ai capi A) e D) di rubrica, commessi in data 27.12.2011. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per non avere rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto. 2.1. Sono state depositate conclusioni scritte con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) è manifestamente infondato, trattandosi di tentato furto pluriaggravato per il quale risulta contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale, sicché per tale delitto non risulta ancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari a tredici anni, tre mesi e quindici giorni con decorrenza dal 27.12.2011. 5. È fondato, invece, il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo D), trattandosi di lesioni personali aggravate per le quali, pur tenuto conto della contestata recidiva, il termine massimo di prescrizione è pari a nove anni;
sicché, pur tenuto conto delle intervenute sospensioni, il reato in questione risulta prescritto il 23.5.2021, in data antecedente la sentenza di appello (emessa il 25.10.2021). 6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Quanto al trattamento sanzionatorio, stante il proscioglimento in ordine al reato di cui al capo D), va eliminato il relativo aumento di pena calcolato in sentenza ex art. 81 cod. pen., pari a un mese di reclusione e 10 euro di multa;
2 Il Consigliere estensore Il Presidente ne deriva che la pena va rideterminata in anni due di reclusione ed euro 200 di multa per il residuo reato di cui al capo A), ridotta di un terzo per il rito nella misura finale di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena finale in anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 133 di multa. Così deciso il 16 febbraio 2023