CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2026, n. 19368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19368 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Ancona nel procedimento a carico di: AJ AP nato a (ALBANIA) il 25/01/1993 avverso la sentenza del 11/12/2025 del GIP Tribunale di Fermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Fermo in data 11.12.2025 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a AJ AP la pena concordata con il P.M. in relazione a reati di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, qualificati come violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal settembre 2024 in poi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19368 Anno 2026 Presidente: VE VA Relatore: RA AN Data Udienza: 16/04/2026 2 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica dei fatti-reato nell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., trattandosi per contro della contestazione di una fiorente attività continuativa di spaccio di cocaina commessa in concorso con altri soggetti, aventi caratteristiche incompatibili con la qualificazione giuridica dei fatti riconosciuta in sentenza. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Secondo la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, [...], Rv. 281116 - 01). 6. Nel caso di specie, la parte pubblica ricorrente, sotto l’apparenza della violazione di legge, censura in realtà il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in tal modo pretendendo di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad escludere gli estremi della riconosciuta ipotesi attenuata degli episodi di piccolo spaccio in contestazione, la cui qualificazione giuridica concordata fra le parti non appare palesemente eccentrica rispetto all’oggetto dell’imputazione. 7. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RA VA VE
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Fermo in data 11.12.2025 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a AJ AP la pena concordata con il P.M. in relazione a reati di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, qualificati come violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal settembre 2024 in poi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19368 Anno 2026 Presidente: VE VA Relatore: RA AN Data Udienza: 16/04/2026 2 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica dei fatti-reato nell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., trattandosi per contro della contestazione di una fiorente attività continuativa di spaccio di cocaina commessa in concorso con altri soggetti, aventi caratteristiche incompatibili con la qualificazione giuridica dei fatti riconosciuta in sentenza. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Secondo la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, [...], Rv. 281116 - 01). 6. Nel caso di specie, la parte pubblica ricorrente, sotto l’apparenza della violazione di legge, censura in realtà il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in tal modo pretendendo di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad escludere gli estremi della riconosciuta ipotesi attenuata degli episodi di piccolo spaccio in contestazione, la cui qualificazione giuridica concordata fra le parti non appare palesemente eccentrica rispetto all’oggetto dell’imputazione. 7. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RA VA VE