Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
È sufficientemente motivata, e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, la sentenza che, per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida richiami il criterio dell'equità, poiché in tal modo dimostra di avere effettuato una analisi globale comprensiva dell'entità del fatto e della personalità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 37028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37028 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/06/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1258
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 024207/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NI, N. IL 26/05/1968;
avverso SENTENZA del 17/09/2007 TRIB MONZA sez. DIST. di DESIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G., Dr. DE Sandro Anna Maria che ha chiesto rettificarsi le spese della pena e rigettarsi nel resto il ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza - Sez. Dist. di Desio - applicava ad IN NI la pena di mesi uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) commessi i 23 luglio 2006; il Giudicante applicava altresì all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo vizio motivazionale in ordine alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida - avuto riguardo all'entità asseritamente eccessiva - e deducendo violazione di legge in ordine alla specie della pena applicata, trattandosi di reati contravvenzionali puniti con arresto ed ammenda (e non con reclusione e multa).
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha sollecitato la correzione della errata indicazione della pena, ed il rigetto del ricorso nel resto.
Per quel che riguarda l'errata denominazione della pena, è possibile provvedere all'eliminazione dell'errore direttamente in questa sede, ex art. 619 c.p.p., comma 2, trattandosi di rettificare soltanto la denominazione della pena detentiva e pecuniaria, erroneamente indicata come reclusione e multa nella sentenza impugnata: di tal che la sentenza stessa deve essere rettificata nel senso che la pena applicata all'IN va determinata in mesi uno di arresto ed Euro 300,00 di ammenda.
Infondato è il motivo di doglianza concernente la durata della sospensione della patente di guida. Ed invero il giudicante ha fatto espresso richiamo ad un criterio di equità (come è sufficiente anche ai fini della determinazione della pena allorquando questa non si discosti di molto dal minimo edittale) in tal modo dimostrando implicitamente di aver effettuato una analisi globale comprensiva dell'entità del fatto e della personalità dell'imputato: a ciò aggiungasi eh si tratta di sanzione riferibile a due violazioni, e che la sinteticità del rito del patteggiamento comporta necessariamente per il giudice un ridotto onere motivazionale.
P.Q.M.
Rettifica la pena inflitta ad IN NI e la determina in mesi uno di arresto ed Euro 300,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2008