Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 0 06 5 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G.N. 13948/00 Dott. Mario DE JULIO Consigliere Cron. 66 Dott. Rosario Rel. Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI - Consigliere - Ud. 18/09/02 Dott. Carlo Consigliere- Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente R SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo proc. Dott. RENATO IODICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI - MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TO LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato CINZIA AMMIRATI, difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO 2002 GALLO, giusta delega in atti;
1170 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 94/99 del Giudice di pace di CASSANO ALLO JONIO, depositata il 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
LV DI AT con delega udito l'Avvocato rilasciata dall'avv.L.MANZI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previo rigetto del 1 motivo, accoglimento del 2° motivo ed assorbimento (ovvero inammissibilità o rigetto del 3° motivo) dichiari la competenza del Tribunale in ordine alla domanda principale e riconvenzionale. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 18 febbraio 1999 DO AP conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di pace di Cassano all'Ionio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusivo esercizio di una servitù di elettrodotto sul suo fondo. L'ENEL, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, eccependo inoltre in via preliminare l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito;
in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto, con rimessione della causa davanti al giudice competente. Con sentenza non definitiva in data 7 aprile 1999 e sentenza definitiva in data 28 maggio 1999 il Giudice di pace di Cassano all'Ionio accoglieva la domanda. Contro tali decisioni ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL, con quattro motivi. Resiste con controricorso DO AP. Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso (diretto contro la sentenza non definitiva) con il quale l'ENEL s.p.a. deduce che il Giudice di расе, con riferimento alla domanda riconvenzionale, ha violato gli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. La doglianza è fondata. Sul punto il Giudice di pace di Cassano all'Ionio ha così motivato: Va altresì respinta, poiché inammissibile, la domanda riconvenzionale sulla quale insiste la parte convenuta giacché non esiste alcun collegamento tra questa e la domanda di risarcimento dei danni per come precisato da parte attrice. In tal modo il Giudice di pace di Cassano all'Ionio ha trascurato che secondo la giurisprudenza di questa S.C. di dipendenza della domanda la relazione riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione", deve essere intesa, non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, la norma un rapporto di mera dipendenza), ma comunanza della situazione ° del rapporto come giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto base di una а eccezione, si da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione о con l'eccezione proposta (sent. 10 settembre 1999 n. 9659). In sostanza il Giudice di pace di Cassano all'Ionio avrebbe dovuto rimettere al giudice superiore l'intera controversia ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi. In relazione al motivo accolto le sentenze impugnate vanno cassate, con rinvio al Tribunale di Castrovillari, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri motivi;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Castrovillari. Roma, 18 settembre 2002 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Paken In ри 0.8 GEN 2003 IL CANCELLIERE Oggi, Smatan RI Di UZ IL CANCELLIERE RI Di UZ Came