Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di tutela degli alimenti, risponde del reato di cui all'art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283, detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, il presidente e legale rappresentante di una associazione nei cui locali sono state rinvenute le sostanze alimentari, non assumendo rilievo scriminante sia che l'acquisto non sia stato effettuato da questi, sia che la somministrazione sia avvenuta ad opera di terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2006, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1695
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 44727/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE PI CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa l'11.6.2004 dal tribunale di Massa;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza dell'11.6.2004 il tribunale monocratico di Massa condannava CA DE PE alla pena di 2.000,00 Euro di ammenda, avendolo giudicato colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e art. 6 perché - quale presidente e rappresentante dell'associazione AR - aveva detenuto per vendere sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (in Massa il 12.8.2002).
In esito al dibattimento, il giudice accertava che, nei locali della predetta associazione, erano detenute varie derrate alimentari (pezzature di carni suine, bovine e avicole, barattoli di sugo per cucinare) conservate in un congelatore a pozzetto, privo di termometro per la verifica della temperatura, rivestite di involucro insufficiente, senza etichette indicative delle caratteristiche delle sostanze, coperte di brina e quindi oggetto di scongelamento e successivo ricongelamento. Osservava inoltre che il recipiente era destinato alla conservazione dei gelati, ed era quindi inidoneo al congelamento degli alimenti.
2 - Il difensore del DE PE ha presentato ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza di condanna in base di tre motivi. In particolare lamenta:
2.1 - violazione dell'art. 27 Cost., comma 1, perché mancava la prova che l'imputato avesse acquistato, depositato nel congelatore e somministrato le derrate de quibus, sicché è stato condannato solo in ragione di una inammissibile "responsabilità di posizione";
2.2 - violazione della norma incriminatrice e manifesta illogicità di motivazione sul punto, giacché, secondo Cass. Sez. 3^, dep. 20.1.1997, Masi, le modalità di conservazione della sostanza alimentare non rispondenti alle norme legali o regolamentari o alle regole di esperienza non sono ancora una prova del cattivo stato di conservazione richiesto dalla norma per integrare il reato;
2.3 - violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, laddove il giudice di merito ha ritenuto che la brina rilevata sulle carni indicasse una interruzione della ed. catena del freddo, senza tenere conto che l'operatore AT, sentito come teste, aveva chiarito che il fenomeno dello scongelamento e del ricongelamento danneggiava le caratteristiche organolettiche dell'alimento, ma non aveva ripercussioni immediate di carattere igienico-sanitario.
3 - La prima censura è infondata.
Risulta pacificamente dalla sentenza impugnata che il EL PE presiedeva e gestiva l'associazione AR nei cui locali furono rinvenute le sostanze alimentari incriminate, tanto che fu egli stesso a dichiarare agli inquirenti il contenuto di una latta d'olio priva di etichetta, rinvenuta nei locali stessi (pag. 1 sent. tribunale). In tale qualità, dunque, egli era responsabile, almeno sotto il profilo colposo, delle irregolari modalità di conservazione delle sostanze alimentari detenute nei locali, per la vendita o la somministrazione al pubblico, anche se non le aveva personalmente acquistate e neppure somministrate agli avventori e ai clienti.
4 - Anche la seconda censura non può essere accolta.
Infatti, la sentenza citata dal ricorrente a sostegno della sua tesi (Cass. Sez. 3^, n. 4047 del 27.11.1996, Di Masi, rv. 206628, secondo la quale rileva e deve essere accertato il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari, indipendentemente dalle modalità della loro conservazione) è ormai superata dalla successiva pronuncia delle sezioni unite di questa corte (n. 443 del 19.12.2001, Butti, rv. 220716), che non v'è ragione di disattendere, secondo la quale non è necessario che il cattivo stato di somministrazione previsto dalla norma incriminatrice sia riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze stesse, essendo invece sufficiente che esso risulti dalle modalità estrinseche di conservazione, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative o, in mancanza di queste, alle regole di comune esperienza. Nel caso di specie, è statò motivatamente accertato che le regole di congelamento e di crioconservazione delle sostanze non erano state rispettate.
5 - Infine, è destituito di fondamento giuridico anche il terzo e ultimo motivo di ricorso.
Invero, a integrare il reato contestato è sufficiente il cattivo stato di conservazione delle sostanze, desunto anche dalle irregolari modalità di conservazione, senza che sia necessario che ne sia derivato un effettivo danno igienico o sanitario.
In questo senso, si afferma correttamente che si tratta di reato di pericolo e non di danno.
6 - In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007