Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8141 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
ее благо 2 ADICA SAZIONE0 8 14 1 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA A R I A P T U T R I I A T R E A M A I S N D E I D P S R E L 2 : . 1 . / 6 4 A / 6 9 I N E O I 8 N T E E Z D R A S R E G 5 S : E - . T L 1 1 3 N T B L A . A B . N INNOME DEL POPOLO ITALIAN CORTE SUP Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 14614/98 Dott. Massimo ODDO - Consigliere Cron.22376 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 61020 sul ricorso proposto da: RO MA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA dell'avvocatoCELIMONTANA 38, presso lo studio PANARITI B. P.. difesa dall'avvocato CATAPANO RUGGIERO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 142 -1- avverso la sentenza n. 8/97 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 16/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio di Imposte Dirette di Barletta, a seguito di due verifiche documentali nei confronti della società Gross Market s.r.l., rettificava il reddito d'impresa per l'anno 1987 elevandolo da £ 276.455.000 a £ 445.298.000, rideterminando quindi il reddito imponibile ai fini Irpeg ed Ilor. Av- verso il relativo avviso di accertamento, notificato in data 14-12-1993, la società Gross Market pro- poneva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Trani, chiedendo l'annullamento dello stesso per vizi procedurali ed erroneo uso della documentazione contabile;
in particolare contestava le singole voci riprese a tassazione, tra cui il presunto maggior ricavo conseguito a fronte della di- smissione di 30.000 quote di partecipazione nella s.r.l. Giemme 2 Supermercati. L'adita Commissione, con decisione n. 344/95, in parziale accoglimento del ricorso, riteneva l'illegittimità del recupero per i soli fitti passivi, così ricalcolando il reddito imponibile della società istante in £ 438.508.780. A seguito delle impugnazione sia della Gross Market che dell'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza in esame, confermava quanto deciso in primo grado, riget- tando entrambi gli appelli. Ricorre per cassazione, con due motivi, la Gross Market;
resiste con controricorso l'Amministrazione delle Finanze. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 39, 1° comma, lett. d, del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 2729 c.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale fondato la propria deci- sione su base presuntiva, e non in virtù dell'esame delle scritture contabili, con particolare riferi- mento al prezzo derivante dalla cessione di quote di partecipazione nella società Giemme 2 Super- R mercati s.r.l., senza tener conto della precedente negoziazione di quote simili. Con il secondo motivo si sostiene la motivazione apparente e contraddittoria in ordine al punto de- cisivo di cui al suddetto primo motivo. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte censu- re. La Commissione Tributaria Regionale ha, infatti, dato ampiamente conto della propria decisione con logiche argomentazioni fondate su un puntuale e completo esame delle risultanze processuali. Riguardo, poi, allo specifico punto di cui alla prima, suddetta doglianza, deve rilevarsi che, sulla ba- se dell'esame di circostanze di fatto, non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità, e in virtù di una facoltà valutativa discrezionale spettante al giudice del merito, la stessa Commissio- ne ha sostenuto che “per quanto concerne la partecipazione Giemme 2 Supermercati non può darsi valore alla cessione delle quote societarie al prezzo nominale in mancanza di alcuna prova o moti- vazione valida, stante, del resto, il riscontro di precedenti cessioni”. E', dunque, proprio in base a precedenti negoziazioni, contrariamente all'assunto dell'odierna ricorrente, che la Commissione Tributaria ha ritenuto non attendibile il quantum del prezzo originariamente dichiarato dalla società Gross Market. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.600,00 di cui € 1.500,00 per onorario ed € 100,00 per spese, oltre spese prenotate a debito. T I U A A T I R B A T R E R I A M - N . B . 3 5 R L A . . L T N 1 A 1 / 8 6 6 9 / R . 1 P . B L 2 4 I S . S B E N E I A In Roma, il 17-1-2002 A E E T I E Z T N S G E E N R S R O D I A L'estensore Il Presidente 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. -5 GIU, 2002 5 GIU IL CANCRIERE C1 Innoce r dista