Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
Con riguardo agli addetti dell'industria metalmeccanica, al Protocollo in data 22 gennaio 1983 (cosiddetto Accordo Scotti) deve riconoscersi palese carattere programmatico e non vincolante; pertanto, il successivo CCNL del settore stipulato in data 20 aprile 1983 ben poteva disciplinare ex novo l'intera materia delle riduzioni dell'orario di lavoro prevedendo la cosiddetto clausola di assorbimento - "fino a concorrenza" - delle disposte ore di riduzione su eventuali trattamenti privilegiati in materia di permessi e ferie non previsti dalla contrattazione collettiva. Peraltro il successivo CCNL del 24 gennaio 1987, sostitutivo di quello del 1983, pur disponendo ulteriori riduzioni dell'orario lavorativo, in aggiunta a quelle già in atto alla data della sua entrata in vigore, ne ha vietato - o non ne ha previsto - successivi assorbimenti, "fermi rimanendo gli assorbimenti già definiti" in applicazione della precedente normativa. Ne consegue che nella controversia riguardante l'assorbimento delle ore di riduzione nelle ferie privilegiate in relazione ad un periodo di tempo successivo all'entrata in vigore di tale nuova disciplina non può prescindersi da un'approfondita indagine ermeneutica della suddetta clausola di salvezza onde stabilire l'esatta portata dell'avvicendamento delle nuove disposizioni contrattuali alle precedenti, al fine di desumere i termini temporali di efficacia di queste ultime.(Nel caso di specie nella sentenza di merito - cassata dalla S. C. - si era considerata legittima l'operatività del contestato assorbimento, effettuato nel periodo 1987 - 1993, facendo esclusivo riferimento al contenuto del CCNL del 1983 e quindi pretermettendo qualsiasi indagine sulla valenza "ratione temporis" della nuova disciplina contrattuale del 1987, nonostante la reiterate puntualizzazioni del ricorrente al riguardo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TUBETTIFICIO EUROPEO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE 3 MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1054/96 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 6/9/96 R.G.N. 798/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso;
l'accoglimento del terzo motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Velletri - Sez. distaccata di Anzio - in data 16.12.93, RI OR, premesso di lavorare alle dipendenze del Tubettificio Europeo S.p.A. dal 14/7/69, con inquadramento nella 5a categoria a decorrere dall'11/1/1978, e di avere subito un ingiusto assorbimento delle ore di riduzione dell'orario lavorativo già riconosciutegli sulle ferie a lui spettanti a seguito dell'Accordo Aziendale del 17 maggio 1974, instava per la declaratoria del proprio diritto alla esclusione di alcun assorbimento nel senso che precede, nonché per la condanna del convenuto a concedergli per ciascun anno le ferie nella misura stabilita dalla contrattazione vigente ed a corrisponderli, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per effetto del disposto assorbimento, l'importo dovutogli, oltre gli accessori come per legge.
Resistente la Società, la quale evidenziava la infondatezza della pretesa in relazione alla vigente disciplina della materia. il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza del 12 aprile 1995, la quale, a seguito di appello della soccombente, veniva peraltro riformata dal Tribunale del luogo con decisione del 6/9/1996, che rigettava le pretese attoree.
Ritenevano i giudici di merito che il C.C.N.L. del settore (addetti alla industria metalmeccanica) del 20 aprile 1983, disciplinando la prevista riduzione dell'orario di lavoro, aveva recepito la cd. clausola di assorbimento, "fino a concorrenza", di eventuali trattamenti extracontrattuali più favorevoli in materia di permessi e ferie, fatta eccezione per quelli correlati alla nocività del lavoro espletato;
che il trattamento ferie di miglior favore previsto dall'accordo aziendale del 17 maggio 1974, la cui applicazione era stata invocata dal lavoratore, doveva intendersi di natura extracontrattuale e pertanto non conseguente automaticamente all'inquadramento unico tra operai ed impiegati, disposto dal C.C.N.L. del 1973 e recepito dal predetto accordo aziendale;
che, per l'effetto, si configurava come legittima la operatività dell'assorbimento contestato, siccome fondata sulla applicabilità della cennata clausola pattizia in tema di efficacia sui benefici non previsti dalla contrattazione collettiva.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a tre motivi;
resiste la Società con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 379 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il RI, deducendo genericamente violazione degli artt. 1362 segg. c.c., ne precisa poi il contenuto, sostenendo che le ferie privilegiate spettantigli traevano il loro titolo direttamente dal C.C.N.L. del 1973 - che prevedeva l'inquadramento unico tra operai ed impiegati di un certo livello (inquadramento nella V categoria professionale) -, poi recepito dall'accordo aziendale del 17 maggio 1974, e non dunque da quest'ultimo. Sicché, non trattandosi di trattamento privilegiato derivante autonomamente dal predetto accordo, e pertanto di carattere "extracontrattuale", non rientrava nella clausola di assorbimento sull'orario ridotto di lavoro fissata dal C.C.N.L. del 20 aprile 1983, che ne limitava la operatività soltanto in materia di privilegi feriali e di permessi la cui unica fonte afferiva a stipule "extracontrattuali" - In sostanza, avendo disposto il C.C.N.L. del 1973 la equiparazione tra impiegati ed operai, come sopra precisato, ne discendeva per questi ultimi l'attribuzione automatica del trattamento feriale di migliore favore previsto per i primi, non oggetto di assorbimento ai sensi della cennata normativa pattizia.
La censura è infondata.
Il Tribunale, pur equiparando erroneamente la contrattazione aziendale a quella individuale (e sul punto si è formato il giudicato, in difetto di specifica impugnazione), ha evidenziato che la equiparazione in tema di privilegi feriali non discendeva direttamente dal C.C.N.L. del 1973, come invece sostenuto dal dipendente, ma unicamente dall'Accordo aziendale del 1974, che in quanto ritenuto (erroneamente) di natura "extracontrattuale", rientrava nell'assorbimento di cui alla specifica previsione del successivo C.C.N.L. del 1983, legittimamente dunque applicato dalla Azienda convenuta. E ciò con rigorosa e congrua motivazione interpretativa - neppure oggetto di puntuale impugnazione - basata sulla circostanza che, nonostante l'inquadramento unico operato genericamente tra impiegati ed operai in quinta categoria dal C.C.N.L. del 1973, questo prevedeva tuttavia un trattamento differenziato in materia di ferie tra i predetti dipendenti, laddove il trattamento privilegiato dei primi era stato poi esteso e parificato rispetto ai secondi in subiecta materia soltanto dal riferito Accordo Aziendale del 1974, in ordine al quale, ritenuto per quanto precede di natura "extracontrattuale" e perciò come individuale, era divenuto operativo il principio dell'assorbimento fissato dal C.C.N.L. del 1983.
Con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando omesso esame di un punto decisivo della controversia, deduce che il Tribunale non ha tenuto conto che il Protocollo del 22/1/1983 (cd. Accordo Scotti), facultando l'assorbimento della disposta riduzione dell'orario di lavoro unicamente nella ipotesi della preesistenza di orari di lavoro già ridotti per effetto di contrattazioni aziendali, non ha fatto alcun riferimento alle ferie privilegiate, non incidendo queste sull'orario di lavoro, ne', in conseguenza, il C.C.N.L. del 1983 poteva introdurre una disciplina diversa, in quanto contraria alle predette disposizioni e pertanto affetta da nullità.
Il motivo è infondato.
I Giudici di merito hanno implicitamente e correttamente disattesa la valenza decisiva di tale Protocollo nel caso in esame, atteso che esso ha palese carattere programmatico e non vincolante, e che, per l'effetto, detto C.C.N.L., stipulato tra le parti dello specifico settore in data 20 aprile 1983, e dunque successivamente a tale Protocollo (21/1/1983), ben poteva disciplinare ex novo l'intera materia non già modificando in peius le clausole contenute nello stesso - nella specie del tutto carenti al riguardo -, ma trattandola in modo ampio e più completo, e quindi anche con riferimento all'argomento delle ferie privilegiate per cui è causa. Con il terzo motivo di ricorso il dipendente denuncia omesso esame di altro punto decisivo della controversia, evidenziando che il Tribunale ha del tutto ignorata la questione, pur prospettata reiteramente nel corso dell'intero giudizio, afferente alla sopravvenienza del C.C.N.L. del 24 gennaio 1987, sostitutivo di quello del 1983, recante una disciplina ben diversa in subiecta materia da applicare nella specie, posto che il periodo in contestazione (1987 - 1993) ricadeva nell'ambito di peratività temporale di tale nuova contrattazione.
La censura è fondata.
In effetti i giudici di merito hanno affrontato e risolto nel senso che precede il thema decidendum portato al loro vaglio con esclusivo riferimento al contenuto del C.C.N.L. del 1983, pretermettendo ogni indagine sulla valenza ratione temporis della nuova disciplina contrattuale del 1987, e ciò malgrado le reiterate puntualizzazioni del ricorrente al riguardo. Di guisa che, in tal modo operando, sono incorsi in un duplice error in procedendo, sono incorsi in un duplice error procedendo, specificamente denunciando in ricorso, attinente alla attribuzione abnorme di ultrattività alla clausola di assorbimento prevista nella contrattazione del 1983, la quale invece non aveva più efficacia nel periodo per cui è causa in quanto sostituita nell'intero dalle nuove previsioni del C.C.N.L. del 1987, ed alla omissione di ogni accertamento in ordine alla applicazione ed alla portata di siffatta diversa disciplina.
Nè, poi, e più specificamente, tale vistosa lacuna assume scarso valore circa la corretta impostazione motiva della sentenza impugnata e le conseguenti conclusioni cui la stessa è pervenuta, che anzi, come prospettato da parte ricorrente, essa si pone quale circostanza fondamentale negativa al riguardo e consente, per l'effetto, alla parte il ricorso al rescindente giudizio di legittimità sul punto.
Ed invero, come prospettato dal dipendente nel gravame con riferimento al testuale contenuto del C.C.N.L. del 1987, detta nuova disciplina, pur disponendo una ulteriore riduzione dell'orario lavorativo nel settore, in aggiunta a quella in atto alla data della sua entrata in vigore (24/1/1987), ne' vietava - o non prevedeva - successivi assorbimenti, fermi restando "quelli già definiti" in applicazione della precedente normativa.
Sicché, ricadendo il periodo in contestazione nell'ambito temporale di operatività di tale nuova disciplina, si imponeva, ai fini di una corretta decisione di merito ed in considerazione delle diverse conseguenze che ne potevano derivare in ordine al thema decidendum, una approfondita indagine interpretativa della clausola predetta, volta ad accertare se, con la espressione "fermi restando gli assorbimenti già definiti", le parti contraenti avessero inteso conferire valenza prorogata ed ulteriore efficacia alla precedente clausola di assorbimento contenuta nel C.C.N.L. del 1983, e ciò anche in vista di una eventuale, diversa disciplina futura dei medesimi rapporti, nei limiti, peraltro, delle precedenti riduzioni dell'orario lavorativo e con esclusione, quindi, di quelle disposte soltanto in prosieguo;
ovvero prorogarne implicitamente la operatività riduttiva anche rispetto a queste ultime e senza limiti temporali;
oppure fissare un termine di efficacia e detta clausola di assorbimento (ancorato alla entrata in vigore del C.C.N.L del 1987), rigorosamente preclusivo di ogni futuro assorbimento afferente al periodo feriale, sia pure connotato da profili di privilegio per effetto di particolari trattamenti extracontrattuali, nel qual caso si configurerebbe evidentemente la fondatezza delle doglianze del ricorrente a fronte del contrario trattamento praticatogli dall'Azienda.
Per converso, tale rigorosa indagine ermeneutica, per quanto precede doverosa a fini decisori siccome dirimente, nella specie è del tutto carente, sicché la sentenza impugnata appare inficiata dal vizio dedotto nella censura delibata e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso limitatamente a detto motivo, va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, ad altro Tribunale, designato come da dispositivo, il quale porterà la indagine demandatagli sui punti indicati e secondo lo schema delineato.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri due. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di Cassazione, al Tribunale di Frosinone.