Sentenza 1 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ! ! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto : 04 9 36 /0 3 Lavoro Composta dagli Dott. Giovanni MAZZARELLA Presidente R.G.N. 18341/ Dott. Natale CAPITANIO Consigliere 20316/01 I 1 Consigliere Cron.11023 Dott. Camillo FILADORO ! Dott. Giuseppe CELELRINO Rel. Consigliere хер. Dott. Maura IA TERZA 1 Consigliere od. 26/11/02 : ha pronunciato la seguente : S ENT ENZA : sul ricorso proposto da: ! NI AB, elettivamente domiciliato in ROMA .VIALE GLORIOSO 13. presso lo studio dell'avvocato LIVIO BUSSA, che ic rappresenta e difende unitamente | all'avvocato PIER LUIGI FALCHI, giusta delega in atti;
: ricorrente :
contro
FAVA UGO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 20316/01 proposto da: FALLIMENTO I.M.E.G. SRI in persona del CURATORE PROF. UGO FAVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA 2002 :4835 NUOVA 251, presso 10 studio dell'avvocato MARIA 1 i 1- SARACINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO JELLERSITZ, giusta delega in atti;
ricorrente - nonchè contro ! NI AB;
intimato avverso la sentenza n. 395/01 del Tribunale di LUCCA, depositata il 09/04/01 R.C.N. 1196/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 'udienza dc1 26/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udite l'Avvocato BUSSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per incidentale e rigetto del il rigetto del ricorso ricorso principale. ! ⠀ : -2- R.G. nn. 18341 e 20316/01 Svolgimento del processo Il sig. IZ GN ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigra- fe, del Tribunale di Lucca che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna del sig. GO FA, quale curatore del Falli- mento della srl IMEG, all'assunzione obbligatoria presso la predetta società, quale in- valido civile affetto da distrofia muscolare progressiva. La sentenza impugnata ha premesso che il GN, nel quadro delle iniziative so- ciali della Provincia di Lucca, aveva partecipato ad uno periodo di addestramento formativo (teorico e pratico della durata complessiva di nove mesi) presso la ditta l- mcg che, al termine, l'aveva assunto con contratto di formazione e lavoro con patto di prova della durata di due mesi e ha ritenuto che il rapporto fosse cessato, per non es- sere stata superata la prova "per l'insufficiente autonomia manifestata in termini ope- rativi, nonostante che a lui fossero state affidate le uniche mansioni compatibili, in a- zienda, con il suo handicap". in questo contesto il Tribunale, dopo aver ricordato che, intervenuto in primo grado il fallimento della Imeg, il Pretore, avendo il GN rinunciato alle domande di condanna, aveva accolto, perché limitata al solo an, quella residuale d'illegittimità del recesso per esito sfavorevole della prova sul presupposto che esso fosse stato indebi- laurente collegato alla sua invalidità, essendo stato conteggiato dalla Imeg in quota invalidi, conformemente alla richiesta inoltrata all'Ufficio del lavoro, ha escluso che il lavoratore fosse stato assunto "nell'ambito del collocamento obbligatorio", con con- seguente rilevanza, nella cosi inquadrata fattispecie, della "valutazione di inidoneità del lavoratore al raggiungimento, per le sue menomazioni di una capacità professio- nale adeguata al contesto produttivo e organizzativo del datore di lavoro", posto che il GN non era stato assunto mediante la procedura del collocamento privilegiato, bensi con il sistema ordinario, per cui non rileva detto principio. Contro questa sentenza il ricorrente prospetta un motivo di ricorso per cassazione, re- plicandone i passaggi con la memoria di cui all'art. 378, cod. proc.civ.. Resiste la curatela fallimentare con controricorso e ricorso incidentale. Motivi della decisione I duc ricorsi essendo stati proposti contro la stessa sentenza devono, d'ufficio, essere riuniti ex art. 335, cod.proc.civ.. Con unico motivo del ricorso (principale) per cassazione il sig. IZ GN deduce, nel titoletto, la "violazione delle norme di diritto in quanto le norme che rego- lano il collocamento obbligatorio degli invalidi debbono applicarsi anche alla fatti- specic esaminata, mentre il Tribunale di Lucca ha escluso tale applicabilità". La difesa ricorrente, dopo aver riferito il contesto politico-sociale che aveva dato luo- go ad interventi di sostegno per l'assunzione degli iscritti presso l'Ufficio del lavoro. di Lucca nelle liste di collocamento speciale", promossi in ambito locale dalla Pro- vincia di Lucca, conformemente alle previsioni della 1. 12 marzo 1999, n. 68, e ricor- dati sia la menomazione che il percorso formativo del patrocinato nell'ambito del progetto accennato, peraltro svolto proficuamente, come pure le fasi dei giudizi di merito, denuncia "la logica catremamente fornalistica della sentenza del Tribunale di Lucca che pur "inquadra in modo corretto la problematica della causa... negando che la volontà contrattuale della Imeg fosse chiaramente indirizzata a considerare a tutti gli effetti il GN come soggetto invalido avente diritto all'avviamento ob- bligatorio..", essendo "vero che formalmente (solo formalmente) il punto di partenza del rapporto lavorativo del G. fu l'assunzione nell'ambito del collocamento ordina- rio...". Con il ricorso incidentale, a sua volta, la Curatela fallimentare denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 - 52 e 92, legge fallimentare, perché la sentenza im- pugnata ha trascurato di considerare non solo che è intervenuta la cessazione dell'e- sercizio dell'impresa, ma che la pur limitata decisione del Tribunale sull'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova (nonostante il più ampio ventaglio delle conclusioni rassegnato dalla controparte) si risolve in un (inde- bito) accertamento, da parte del Giudice del lavoro, strumentale alla condanna della Curatela al pagamento di somme a titolo risarcitorio ed indennitario. Questo motivo deve essere esaminato prioritariamente rispetto a quello dedotto con il ricorso principale potendo il suo esito definire le questioni sottoposte a questo Giudi- ce di legittimità. Esso é, tuttavia, infondato. Ritiene, infatti, la Corte che con l'atto introduttivo del giudizio il lavoratore ricorreutc avesse chiesto, tra l'altro, la declaratoria di illegittimità del recesso intimatogli dalla srl Imeg (allora in bonis) e che, intervenuto il suo fallimento, la domanda era stata concentrata e limitata esclusivamente all'accertamento dell'illegittimità del licenzia- mento, per cui, non avendo il GN coltivato pretese di natura patrimoniale ver- so il fallimento, deve escludersi, secondo il consolidato orientamento della giurispru denza di legittinuità, la competenza del foro fallimentare ex art. 24, 1. fall., il quale non trova applicazione per le domande di mero accertamento della illegittimità del licen- ziamento e per quelle costitutive di reintegra nel posto di lavoro quando, come nel ca- so di specie, esse non sono strumentali rispetto al riconoscimento di un credito (Cass. 7738 del 2001, 10387 del 1998; 11787 del 1998: 7907 del 1995).Ti. Tanto premesso deve osservarsi che la riforma delle assunzioni obbligatorie, attuata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (che ha, tra l'altro, abrogato -art. 22- la legge 2 apri- le 1968, n. 482 e successive modificazioni) ha bensi accolto il principio fondamenta- le. già ravvisato, secondo cui nel rapporto di lavoro tutelato dalle norme di sostegno il datore di lavoro non può chiedere ai disabili assunti obbligatoriamente una prestazio- ne incompatibile con le minorazioni di cui siano portatori (v. art. 10, secondo e terzo comma), ne può riferire l'esito negativo della prova alla menomazione di cui siano af- fetti (v. art. 11, comma 2), ma ciò deve avvenirc pur sempre nell'ambito delle regole che dettano le modalità delle assunzioni obbligatorie, la cui inosservanza va demun- ciata e argomentata adeguatamente dall'invalido, il quale, nella presente vicenda non ha contestato minimamente di essere stato assunto "con contratto di formazione e la- voro stipulato a seguito di assunzione ordinaria" (tanto da riconoscere formalmente corretta la decisione impugnata), limitandosi ad eccepire l'eccessivo formalismo ac- colto dalle decisioni di merito. D'altra parte, il ricorrente non sostiene in questa sede oltretutto il vizio d'omesso c- same o d'omessa pronuncia non è neppure ipotizzato di aver dedotto e provato l'esi- stenza di una "convenzione integrativa" a mente della quale il percorso formativo in- vocato nel giudizio di merito (v. capo V, art. 11 e ss.
1. cit.,) dava comunque luogo, anche se rivestito dalle forme dell'assunzione ordinaria, al rivendicato diritto o di a- verne investito il giudice del gravame attraverso la proposizione di uno specifico mo- tivo di appello, per cui anche il ricorso principale deve essere rigettato. L'andamento processuale è il rigetto di entrambi i ricorsi per cassazione giustificano la compensazione delle spese processuali di questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 26 novembre 2002 Consigliere est, II Presidente I giovanew apparelle D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T L T , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A - I D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A , G D O E O E T L R NA Pom m T T T I S N I A R E I L G S IL CANCELLIERE D E L E P Deposito in Cancelleria E D القلم الحاقة 1 APR. 2003 IL CANCELLIERE НА ВИ