Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 2
Qualora il processo sia caratterizzato dal cumulo della domanda principale e di quella riconvenzionale,l'autonomia e la compatibilità delle rispettive domande rende ammissibile che le istanze proposte dalle parti, ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ.,in collegamento con le rispettive domande, abbiano esiti separati ed autonomi, come nel caso in cui l'una sia accolta e l'altra venga rigettata. Ne consegue che, mentre nella prima ipotesi potrà verificarsi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ.il meccanismo della conversione in sentenza impugnabile dell' ordinanza di accoglimento dell'istanza, nel secondo caso il processo dovrà necessariamente proseguire per concludersi con la sentenza, realizzandosi così la separazione delle cause anche senza un provvedimento formale del giudice.
IN TEMA DI PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI DI CONDANNA, L'ORDINANZA DI CUI ALL'ART. 186 QUATER COD. PROC. CIV., ESSENDO DIRETTA AD ASSICURARE UNA TUTELA IMMEDIATA A FAVORE DI CHI HA FORNITO LA PROVA DEL DIRITTO AZIONATO E AD ANTICIPARE - ANCHE CON LA PREVISIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO, ACQUISTA EFFICACIA DI SENTENZA IMPUGNABILE NEI CONFRONTI SOLTANTO DELLA PARTE INTIMATA - CON L'ORDINE DI PAGAMENTO O DI CONSEGNA - CHE RINUNCI ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA CON ATTO NOTIFICATO ALLA CONTROPARTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco PA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA EDILE IN NO DI IN AV & AN S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO CAMPION, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1171/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Francesco PA FIORE;
udito l'Avvocato VERINO M. Ettore, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PRASTARO Ermanno, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per accoglimento 1^ motivo del ricorso, assorbiti gli altri, in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19 marzo 1993, l'Impresa Edile RA CE s.n.c. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, PA ZA e ne chiedeva la condanna al pagamento del corrispettivo residuo per l'avvenuta esecuzione di determinati lavori.
PA ZA si costituiva e resisteva alla domanda. In via riconvenzionale, chiedeva la riduzione del corrispettivo, per pretesi difetti dei lavori, nonché la restituzione della somma di lire 45.881.508, corrisposta in eccesso, e la condanna della società attrice al pagamento della penale di lire 210.000.000, per ritardata consegna dei lavori.
Esaurita l'istruzione, la società attrice presentava istanza ex art. 186 quater c.p.c. per il pagamento del corrispettivo residuo, in misura di lire 100.595.826 o in quella diversa, ritenuta di giustizia.
Il convenuto presentava analoga istanza per il pagamento della somma richiesta a titolo di penale, per ritardata consegna dei lavori. Con ordinanza dell'8 aprile 1998, il giudice istruttore accoglieva l'istanza della società attrice e rigettava invece quella del convenuto, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e rinvio della causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. Con atto del 23 marzo 1998, notificato alla società attrice e depositato in cancelleria il successivo 3 aprile, il convenuto dichiarava di rinunciare alla pronuncia della sentenza e, quindi, proponeva appello avverso quella ordinanza, chiedendone la riforma, quanto meno parziale, e la condanna della controparte al pagamento della penale per ritardata consegna dei lavori. La società Impresa Edile RA CE resisteva all'appello, peraltro eccependone la inammissibilità con riguardo al preteso pagamento della penale.
Con sentenza del 22 giugno 2000, la Corte d'appello di Venezia dichiara inammissibile il gravame quanto al diniego della penale richiesta e lo rigettava, invece, quanto al disposto pagamento del corrispettivo residuo per i lavori. Le spese del grado erano poste a carico dell'appellante ZA, che era altresì condannato al pagamento della somma di lire 15.000.000, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Rilevava in primo luogo la Corte l'inammissibilità del gravame avverso il denegato pagamento della penale perché oggetto di pronuncia resa in forma di ordinanza, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., non convertibile in sentenza impugnabile. Riteneva, poi,
manifestamente infondato il gravame per il resto, laddove la decisione del primo giudice era censurata sugli altri capi, per dedotta erroneità nella valutazione delle risultanze di causa. In tale contesto, evidenziava come l'avveduto commercialista ZA, che, dapprima, in conformità delle difese avversarie, aveva assunto di aver corrisposto alla controparte la somma di complessive lire 141.143.6000, avesse poi mutato, inverosimilmente, la propria linea difensiva, sostenendo di avere corrisposto una somma ben maggiore, pari a lire 246.596.600; e ciò, senza darne prova, nonché smentito dalla documentazione in atti, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato l'esecuzione di lavori per un importo complessivo di lire 284.384.123. Riteneva, infine, in ragione del descritto comportamento processuale, che sussistessero gli estremi per la condanna dello ZA al pagamento della somma di lire 15.000.000, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità aggravata.
Per la cassazione di tale sentenza, PA ZA ha proposto ricorso in forza di cinque motivi.
La società Impresa Edile RA CE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 186 quater c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della dichiarata inammissibilità dell'appello nel capo relativo al pagamento della penale per ritardata consegna dell'opera, pagamento oggetto della propria istanza ex art. 186 quater c.p.c., respinta dal primo giudice.
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole del rigetto dell'appello, negli altri capi. In particolare, assume che: "...il ragionamento del giudice di Secondo Grado risulta essere incompleto, oltre che carente sotto il profilo logico e giuridico. È già stato evidenziato come una semplice lettura degli atti causa sia sufficiente a palesare le incongruenze e, nel contempo, a sconfessare le conclusioni... E così giova ricordare che in data 2.12.1991 l'Impresa RA, tramite il proprio legale, diffidava il Dott. ZA al pagamento... Il medesimo Dott. ZA, con lettera di data 17.12.1991 del proprio legale di fiducia, asseriva di non aver mai ricevuto... Voler attribuire a tale inoppugnabile osservazione difensiva significato forzatamente confessorio,... Tale indebita forzatura si traduce in un palese vizio di contraddittorietà della motivazione...". Con il terzo motivo, il ricorrente muove doglianza analoga a quella precedente, sotto il più specifico profilo dei vizi di motivazione sul punto della impropria duplicazione di importi, di quelli quietanzati nel contratto e quelli delle fatture, duplicazione ad esso ricorrente attribuita dalla Corte di merito, ma - secondo assunto - smentita dalla documentazione in atti, fatture e quietanze, evidenzianti autonomia e diversità dei versamenti riportati dalle une e dalle altre.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché insufficiente e/o illogica motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole del rilievo svolto dalla Corte di merito con riguardo all'onere probatorio, laddove, in sentenza, espone che "contrariamente all'assunto dello appellante, l'appellata non ha mai sostenuto che gli importi falsamente assunti come pagati dallo ZA fossero da imputare ad altri titoli, ma ha affermato e ribadito ciò che, quanto esposto in precedenza, pone per tabulas in evidenza e cioè che lo ZA non ha pagato affatto la somma di L. 246.596.000, sebbene L. 141.143.600 come d'altronde sostenuto inizialmente in prime cure dallo stesso appellante".
Sostiene, infatti, che gravava sulla controparte l'onere di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di pagamento, svolta da esso ricorrente e giustificata dalle quietanze apposte in calce al contratto, integranti confessione stragiudiziale. Con il quinto motivo, infine, denunciando violazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della sua condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Nella specie, assume il ricorrente, difettavano i presupposti della responsabilità aggravata e, in particolare, il presunto danno non era stato provato, sia nell'an che nel quantum. I motivi esposti sono privi di pregio.
Ed invero, la questione posta con il primo motivo, sulla convertibilità in sentenza impugnabile della ordinanza pronunciata ex art. 186 quater c.p.c. in ipotesi di rigetto della istanza di parte, è stata risolta correttamente dalla Corte di merito, appunto negando quella convertibilità, assunta invece dal ricorrente. La chiara lettera della disposizione non consente di dubitare che l'ordinanza resa dal giudice istruttore ad esaurimento dell'istruzione si converta in sentenza impugnabile solo quando, in accoglimento totale o parziale dell'istanza di parte, abbia disposto il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni. In ipotesi di rigetto dell'istanza non v'è luogo alla conversione. Palesemente esplicative al riguardo sono le previsioni dell'art. 186 quater c.p.c.: dalla possibilità che il giudice istruttore disponga con ordinanza il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni, nei limiti per cui ritiene raggiunta la prova, ad istruzione esaurita, ed in tale caso provvedendo sulle spese processuali (comma primo), alla possibilità riconosciuta alla parte intimata, ossia al destinatario dell'ordine del giudice, non ad altri, di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, così facendo acquisire all'ordinanza l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza (ultimo comma). Tale significato letterale della disposizione trova conferma nelle ragioni che la giustificano, nella ratio di essa disposizione, appunto, individuabile nella necessità di introdurre - accanto a quelle, di cui ai precedenti artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. - altra ordinanza anticipatoria di condanna, al fine di assicurare più immediata tutela alla parte che abbia mostrato di averne diritto, nei limiti della prova raggiunta, ad istruzione esaurita, e con possibilità di anticipare lo stesso momento conclusivo del processo, in applicazione del valore costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.). Estranea, dunque, al meccanismo di trasformazione dell'ordinanza in sentenza, previsto dall'art. 184 quater c.p.c., è l'ipotesi in cui il giudice istruttore rigetti l'istanza, per motivi di rito o di merito, e tale estraneità, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire nella sentenza n. 385 dell'11 dicembre 1997, è affatto ragionevole "in quanto, allorché la domanda di condanna risulti infondata o non provata, vengono meno gli stessi motivi di attuazione anticipata della tutela giurisdizionale... La scelta del legislatore di riferire gli effetti anticipatori della ordinanza in esame alla sola ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, alla quale essi sono strutturalmente collegati, prevedendo esclusivamente in tal caso che essa debba contenere il provvedimento di liquidazione delle spese, è perciò coerente con la ratio della norma, stante la potenziale attitudine della ordinanza ad acquistare l'efficacia della sentenza e a sostituirsi a questa". I rilievi fin qui svolti, evidentemente propri di un processo a causa unica, tra due parti e su una sola domanda, non mutano in ipotesi di processo caratterizzato da domanda principale e domanda riconvenzionale, quale quello in oggetto, nel quale la domanda riconvenzionale, cui si ricollega la istanza del convenuto ex art. 186 quater c.p.c., respinta dal giudice istruttore (nella specie:
pagamento della penale per ritardata consegna dei lavori), è affatto autonoma e compatibile sul piano logico con quella principale, cui si ricollega analoga istanza dell'attore, accolta dallo stesso giudice istruttore (nella specie: pagamento del residuo corrispettivo dei lavori).
Nell'ipotesi considerata, infatti, diversamente da quanto si reputa accada in caso di domande incompatibili, l'autonomia e compatibilità logica delle due domande, principale e riconvenzionale, così che la decisione dell'una è ininfluente su quella dell'altra, obiettivamente e reciprocamente, rende affatto ammissibile che le correlate istanze ex art. 186 quater c.p.c., presentate dalle parti, abbiano esiti separati ed autonomi, quale l'accoglimento per l'una ed il rigetto per l'altra, con conseguente operatività - per l'una - del meccanismo di trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile, sempre che sopravvenga la rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza, e con esclusione di tale meccanismo per l'altra.
Si realizzerà in tal modo, al di là di un provvedimento formale del giudice, la separazione delle cause: della causa avente ad oggetto la domanda, cui si correla l'istanza accolta ex art. 186 quater c.p.c., e della causa relativa alla domanda, cui si correla l'analoga ma rigettata istanza ex art. 186 quater c.p.c., che, a differenza dell'altra, non potrà essere definita con l'ordinanza anticipatoria e sarà destinata a concludersi con la pronuncia della sentenza. Il primo motivo di ricorso, quindi, si presenta privo di pregio e, più specificamente, infondato, non essendovi stata violazione o falsa applicazione dell'art. 186 quater c.p.c. nel dichiarare inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego d'ordinanza anticipatoria di condanna della controparte al pagamento della penale per ritardata consegna dei lavori.
Privi di pregio, altresì, perché inammissibili, sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo, esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
Le doglianze del ricorrente, infatti, al di là della formale prospettazione come violazione e falsa applicazione di legge ovvero come vizi di motivazione, si risolvono, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata, dandone adeguata ed in sè coerente motivazione, come innanzi riassunta, in narrativa.
Siffatta irriducibilità delle doglianze al paradigma di alcuno dei motivi, per cui è ammesso il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., trova ulteriore ed evidente conferma nell'avere ritenuto il ricorrente di ravvisare il vizio di motivazione contraddittoria nel contrasto tra affermazioni della sentenza e contenuto di materiali probatori, quando invece un tal vizio deve essere tutto interno alla sentenza, intrinseco ad essa, deve riguardare la logicità in sè della pronuncia, fra parte dispositiva e parte motiva ovvero fra le diverse argomentazioni in cui si articola la motivazione, a nulla rilevando sotto questo profilo l'eventuale contrasto tra le affermazioni della sentenza ed il contenuto dei materiali probatori (v., ex plurimis Cass. n. 6787/00, n. 1605/00, 3615/99 e n. 6557/97). Immeritevole di accoglimento è anche l'ultimo motivo, il quinto, relativo alla condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Ed invero, la censura di violazione dell'art. 96 c.p.c., che, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente formula, per essere stato condannato al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, senza che - a suo dire - ne sussistessero i presupposti e, in particolare, senza che il danno fosse stato provato, nell'an e nel quantum, è censura non coerente, in sè, oltre che infondata. Formalmente, infatti, si imputa alla sentenza impugnata l'errata applicazione della norma dell'art. 96 c.p.c., ma sostanzialmente si contesta l'accertamento della concreta ricorrenza (nella specie) dei presupposti previsti da tale norma, a accertamento che si pone sul piano diverso del giudizio di fatto, per l'appunto operato e motivato dalla sentenza impugnata, con richiamo esplicito della condotta processuale del ricorrente, facendo applicazione del principio enunciato in materia da questa Corte, secondo cui per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata non è necessaria l'allegazione e la dimostrazione di uno specifico pregiudizio, atteso che l'esistenza e la misura del danno possono desumersi dagli atti di causa (v. Cass. 6796/03, n. 3941/02, n. 10731/01 e n. 1200/98). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 182,00, oltre euro 4.000,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004