Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1007
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

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Qualora il processo sia caratterizzato dal cumulo della domanda principale e di quella riconvenzionale,l'autonomia e la compatibilità delle rispettive domande rende ammissibile che le istanze proposte dalle parti, ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ.,in collegamento con le rispettive domande, abbiano esiti separati ed autonomi, come nel caso in cui l'una sia accolta e l'altra venga rigettata. Ne consegue che, mentre nella prima ipotesi potrà verificarsi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ.il meccanismo della conversione in sentenza impugnabile dell' ordinanza di accoglimento dell'istanza, nel secondo caso il processo dovrà necessariamente proseguire per concludersi con la sentenza, realizzandosi così la separazione delle cause anche senza un provvedimento formale del giudice.

IN TEMA DI PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI DI CONDANNA, L'ORDINANZA DI CUI ALL'ART. 186 QUATER COD. PROC. CIV., ESSENDO DIRETTA AD ASSICURARE UNA TUTELA IMMEDIATA A FAVORE DI CHI HA FORNITO LA PROVA DEL DIRITTO AZIONATO E AD ANTICIPARE - ANCHE CON LA PREVISIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO, ACQUISTA EFFICACIA DI SENTENZA IMPUGNABILE NEI CONFRONTI SOLTANTO DELLA PARTE INTIMATA - CON L'ORDINE DI PAGAMENTO O DI CONSEGNA - CHE RINUNCI ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA CON ATTO NOTIFICATO ALLA CONTROPARTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1007
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

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