Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8744 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
6 5 8 8 744 70 2 9 . 1 O A I N / I Z 4 - / R A 6 B A R 2 . T . T L S R L . I U P A G B . REPUBBLICA ITALIA . I E D B R R L A T E T A D A IN NOME DE POPO ITALI 1 I I D 3 S R 1 N E E E . T S LA SUPREMA DI CASSAZIONE T N N I E Oggetto A A S E M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G. N. 11690/00 Consigliere Cron. 24004 Dott. Massimo ODDO - Rel. ConsigliereDott. Mario CICALA Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Ud.25/03/02 Dott. IO RAGONESI Consigliere - CORTE SPERMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 81180 sul ricorso proposto da: SO TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TOGNON, difeso dall'avvocato ERNESTO FIORILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI 12, STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - resistente 1329 avverso la sentenza n. 37/99 della Commissione -1- tributaria regionale di PALERMO, depositata il 15/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 11690SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor IO SS ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza n. 37/21/99 depositata il 15 maggio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia rigettava l'appello del contribuente avverso sentenza di primo grado che aveva ritenuta legittima la iscrizione a ruolo di imposte dirette dovute a seguito del passaggio in giudicato della decisione n. 1414 del 1° aprile 1994 della commissione tributaria di primo grado di Messina che rigettava il ricordo della contribuente avverso avvi so di accertamento relativi all'anno 1980. I giudici di merito ritenevano valida la notifica della pronuncia 1414/1994 e che perciò tale sentenza fosse già passata in giudicato il 26 ottobre 1995 data di presentazione del ricorso da parte del contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso con cui il contribuente deduce la tempestività dell'appello sostenendo che la notifica del dispositivo della sentenza di primo grado era da ritenere nulla, deve essere rigettato. Infatti in base alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 10 marzo 1997, لم . n. 2143): art. 327 c.p.c. trova applicazione nel processo tributario e dunque alla data di presentazione dell'appello (26 ottobre 1995) la pronuncia depositata il 1° aprile 1994 era da tempo passata in giudicato per la scadenza del termine “lungo” o annuale, quindi a prescindere da ogni considerazione circa la validità o meno della comunicazione del dispositivo alla parte. Ciò a prescindere dalla circostanza che con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità i giudici tributari hanno verificato che nel ricorso che ha dato luogo alla pronuncia 1414/1994 il contribuente non aveva eletto domicilio presso l'avv.to Salvatore Cacace, Via della Libertà 13, bensì in Via della Libertà 13 e perciò la notifica al contribuente stesso in tale indirizzo a mani del portiere era da ritenersi legittima. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, data la inammissibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 25 marzo 2002. Man cal НJe ER ИШ (региствиша IL CANCELLIER Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GIU 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocente Battista A Í E 6 5 8 R N 9 . O 1 A I N / Z T 4 - / A U 6 B R B 2 . I T . L S R R L I . P A T . G . E D B R L A A E T I A D 1 R I D 3 S E 1 N E T E T . S A N N I E A M S E