CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24212 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SN DU UD nato il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 4 Num. 24212 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di SI LL UD, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento nel quale era stato chiamato a rispondere dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestima e di omicidio volontario, in relazione ai fatti avvenuti al largo delle coste del Canale di Sicilia il 6 agosto 2015, in conseguenza dei quali avevano perso la vita 220 migranti. I fatti contestati al ricorrente riguardavano in particolare l'aver impedito che i migranti alloggiati dentro Ola stiva della nave potessero uscire e mettersi in salvo, di fatto bloccando la botola di accesso non consentendo a coloro che viaggiavano nella parte superiore dell'imbarcazione di spostarsi, minacciandoli e picchiandoli. Da tali reati egli era stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto. 2. La difesa dell'SI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al ritenuto comportamento ostativo. In particolare, il deducente rileva che i tre elementi valorizzati dal giudici della riparazione sarebbero inidonei a configurare una condotta ostativa, quanto al primo (l'essersi il ricorrente trovato a bordo dell'imbarcazione) assumendosene la irrilevanza, atteso che egli si trovava, con gli altri migranti, a bordo del natante solo perché intenzionato a fuggire dal proprio paese di origine;
quanto al secondo (le dichiarazioni di terzi soggetti), non trattandosi di comportamenti a lui addebitabili ed essendo state dette dichiarazioni ritenute inattendibili dal giudice della cognizione;
infine, quanto al terzo (le dichiarazioni dell'SI) / in quanto palesemente neutre ed inidonee a riscontrare le dichiarazioni dei testi ritenute inattendibili dai giudici di merito. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente depositata, ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che, nella specie, fosse ravvisabile un complessivo eitectro comportamento dell'istante ostativo all'insorgenza del ~azionato, riscontrato sulla base dei seguenti elementi: a) la circostanza che costui era stato indicato da tre persone a bordo dell'imbarcazione come uno dei soggetti componenti dell"equipaggio che si occupava di tenere Ifordine e a volte picchiava i migranti, dichiarazioni che, pur tenute in conto, erano state però ritenute generiche nella sentenza assolutoria;
b) nel fatto che egli si fosse trovato sull'imbarcazione con oltre 500 migranti, poi soccorsi in acque territoriali;
c) nel fatto che egli si fosse messo in una situazione di conclamata illegalità, essendo destinatario di un provvedimento formale di rigetto del suo ingresso in Italia;
d) nelle stesse dichiarazioni del ricorrente, il quale aveva ammesso di aver rimproverato alcuni migranti che si muovevano sulla barca;
e) nell'aver intrattenuto, anche dopo i fatti, rapporti epistolari con alcuni dei coimputati, poi condannati in via definitiva, evidenzando così un rapporto di confidenza e familiarità con soggetti direttamente coinvolti e poi giudicati responsabili dei delitti originariamente contestatigli. 3. In linea generale, deve ricordarsi che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di tale comportamento ostativo, pertanto, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739). 5. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta coerente con essa, rilevandosi altresì che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni è congruo e non evidenzia contraddittorietà, nè manifeste illogicità, avendo i giudici della riparazione operato correttamente il raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni della cautela rivelatasi ingiusta (sul punto, anche sez. 3, n. 36336 del 19/6/2019, Wakel, RV. 277662). Va ribadito che la valutazione che il giudice di merito conduce ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., per scrutinare la condizione negativa di cui si discute, costituisce un apprezzamento di merito, rispetto al quale egli è chiamato a fornire idonea motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De 5enedictis, Rv. 222263, in cui si è precisato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto). Infine, considerato il tenore delle argomentazioni difensive formulate con il ricorso, deve confermarsi l'ulteriore principio anche di recente affermato da questa stessa Sezione, secondo il quale, ai fini qui d'interesse, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione (sez. 4, n. 2202 del 12/1/2022, Sewaneh, Rv. 282570). Va inoltre ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996-01). 6. Orbene, nell'ordinanza impugnata si è chiarito che le dichiarazioni incriminanti non erano state smentite dalla sentenza assolutoria, ma giudicate inidonee, perché ritenute generiche, a fondare un'affermazione di responsabilità penale. La Corte palermitana ha poi coerentemente argomentato come lo stesso ricorrente avesse ammesso di aver sgridato alcuni passeggeri, così contribuendo, con la sua stessa condotta, ad ingenerare la convizione che facesse parte dell'equipaggio con il compito di mantenere l'ordine sulla barca. Dunque, i fatti affermati dai testi escussi ( e non radicalmente esclusi, si ripete, dalla sentenza assolutoria) secondo cui il ricorrente SI aveva compiti di mantenimento dell'ordine sulla barca, rimproverando chi si muoveva dalla propria postazione, nonché le ammissioni dello stesso Assusi sul punto, ben consentono di affermare come con la propria condotta, il ricorrente abbia ingenerato, nel giudice della cautela, la convinzione della fondatezza degli indizi a suo carico, trattandosi proprio dei comportamenti specifici integranti il reato contestatogli, consistenti nell'impedire che i migranti si spostassero (fatto che aveva poi provocato la impossibilità di mettersi in salvo a coloro che occupavano la stiva). Risulta altresì immune da vizi logici il ragionamento della Corte territoriale che sottolinea la responsabilità dell'istante nell'essersi posto volontariamente in una situazione di illegalità, intraprendendo il viaggio verso l'Italia nonostante il provvedimento di rigetto della richiesta di ingresso (cfr. sez. 4, Sentenza n. 3374 del 20/10/2016, Rv. 268954, in cui si afferma la sussistenza del comportamento colposo di chi si ponga in una situazione di illiceità nel contesto dei reati per cui si procede, pur non trattandosi del reato per cui viene applicata la misura). Infine, il provvedimento impugnato fa corretta applicazione dei principi sopra riportati evidenzando che i rapporti con i coimputati poi condannati, rivelati dalla corrispondenza sequestrata, erano certamente percepibili, da parte dei giudici della cautela, come elementi indicativi di una contiguità con l'ambiente dei favoreggiatori della immigrazione clandestina. 7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
quanto al secondo (le dichiarazioni di terzi soggetti), non trattandosi di comportamenti a lui addebitabili ed essendo state dette dichiarazioni ritenute inattendibili dal giudice della cognizione;
infine, quanto al terzo (le dichiarazioni dell'SI) / in quanto palesemente neutre ed inidonee a riscontrare le dichiarazioni dei testi ritenute inattendibili dai giudici di merito. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente depositata, ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che, nella specie, fosse ravvisabile un complessivo eitectro comportamento dell'istante ostativo all'insorgenza del ~azionato, riscontrato sulla base dei seguenti elementi: a) la circostanza che costui era stato indicato da tre persone a bordo dell'imbarcazione come uno dei soggetti componenti dell"equipaggio che si occupava di tenere Ifordine e a volte picchiava i migranti, dichiarazioni che, pur tenute in conto, erano state però ritenute generiche nella sentenza assolutoria;
b) nel fatto che egli si fosse trovato sull'imbarcazione con oltre 500 migranti, poi soccorsi in acque territoriali;
c) nel fatto che egli si fosse messo in una situazione di conclamata illegalità, essendo destinatario di un provvedimento formale di rigetto del suo ingresso in Italia;
d) nelle stesse dichiarazioni del ricorrente, il quale aveva ammesso di aver rimproverato alcuni migranti che si muovevano sulla barca;
e) nell'aver intrattenuto, anche dopo i fatti, rapporti epistolari con alcuni dei coimputati, poi condannati in via definitiva, evidenzando così un rapporto di confidenza e familiarità con soggetti direttamente coinvolti e poi giudicati responsabili dei delitti originariamente contestatigli. 3. In linea generale, deve ricordarsi che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di tale comportamento ostativo, pertanto, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739). 5. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta coerente con essa, rilevandosi altresì che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni è congruo e non evidenzia contraddittorietà, nè manifeste illogicità, avendo i giudici della riparazione operato correttamente il raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni della cautela rivelatasi ingiusta (sul punto, anche sez. 3, n. 36336 del 19/6/2019, Wakel, RV. 277662). Va ribadito che la valutazione che il giudice di merito conduce ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., per scrutinare la condizione negativa di cui si discute, costituisce un apprezzamento di merito, rispetto al quale egli è chiamato a fornire idonea motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De 5enedictis, Rv. 222263, in cui si è precisato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto). Infine, considerato il tenore delle argomentazioni difensive formulate con il ricorso, deve confermarsi l'ulteriore principio anche di recente affermato da questa stessa Sezione, secondo il quale, ai fini qui d'interesse, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione (sez. 4, n. 2202 del 12/1/2022, Sewaneh, Rv. 282570). Va inoltre ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996-01). 6. Orbene, nell'ordinanza impugnata si è chiarito che le dichiarazioni incriminanti non erano state smentite dalla sentenza assolutoria, ma giudicate inidonee, perché ritenute generiche, a fondare un'affermazione di responsabilità penale. La Corte palermitana ha poi coerentemente argomentato come lo stesso ricorrente avesse ammesso di aver sgridato alcuni passeggeri, così contribuendo, con la sua stessa condotta, ad ingenerare la convizione che facesse parte dell'equipaggio con il compito di mantenere l'ordine sulla barca. Dunque, i fatti affermati dai testi escussi ( e non radicalmente esclusi, si ripete, dalla sentenza assolutoria) secondo cui il ricorrente SI aveva compiti di mantenimento dell'ordine sulla barca, rimproverando chi si muoveva dalla propria postazione, nonché le ammissioni dello stesso Assusi sul punto, ben consentono di affermare come con la propria condotta, il ricorrente abbia ingenerato, nel giudice della cautela, la convinzione della fondatezza degli indizi a suo carico, trattandosi proprio dei comportamenti specifici integranti il reato contestatogli, consistenti nell'impedire che i migranti si spostassero (fatto che aveva poi provocato la impossibilità di mettersi in salvo a coloro che occupavano la stiva). Risulta altresì immune da vizi logici il ragionamento della Corte territoriale che sottolinea la responsabilità dell'istante nell'essersi posto volontariamente in una situazione di illegalità, intraprendendo il viaggio verso l'Italia nonostante il provvedimento di rigetto della richiesta di ingresso (cfr. sez. 4, Sentenza n. 3374 del 20/10/2016, Rv. 268954, in cui si afferma la sussistenza del comportamento colposo di chi si ponga in una situazione di illiceità nel contesto dei reati per cui si procede, pur non trattandosi del reato per cui viene applicata la misura). Infine, il provvedimento impugnato fa corretta applicazione dei principi sopra riportati evidenzando che i rapporti con i coimputati poi condannati, rivelati dalla corrispondenza sequestrata, erano certamente percepibili, da parte dei giudici della cautela, come elementi indicativi di una contiguità con l'ambiente dei favoreggiatori della immigrazione clandestina. 7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente