Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 1
L'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ha abrogato la norma che prevedeva il delitto di oltraggio ma non ha fatto venir meno la rilevanza penale dei fatti-reato sussunti nella fattispecie di oltraggio: non può quindi trovare applicazione il comma primo dell'art. 2 c.p. qualora l'azione delittuosa sia stata commessa con minaccia in danno del pubblico ufficiale, conservando il comportamento rilevanza penale, ai sensi degli artt. 612 e 61 n. 10 cod. pen. Consegue che, se il procedimento sia pendente davanti alla Corte di cassazione, poiché la diversa qualificazione giuridica impone una verifica della procedibilità dell'azione penale ai sensi del capoverso dell'art. 612 cod. pen., se la gravità della minaccia sia stata positivamente apprezzata già dal giudice di merito con motivazione esauriente e logica, onde tale ultimo reato sia da considerare procedibile d'ufficio, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza che ha ritenuto la sussistenza del delitto di oltraggio e rinviare al giudice di merito per la determinazione della pena da infliggere per il delitto di minaccia aggravata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1999, n. 12277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12277 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 24.09.1999
1 Dott. LU DI NOTO Consigliere SENTENZA
2 Dott. Giovanni CASO Consigliere N.31411/98
3 Dott. Bruno OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Nicola MILO Consigliere N.1355
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DO LU, n. a Pescara, l'11 luglio 1951
avverso la sentenza 20 gennaio 1999 della Corte d'Appello dell'Aquila.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. LU Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Assente il difensore.
Osserva
Con sentenza in data 3 aprile 1995 il Pretore di Chieti - Sezione distaccata di Francavilla al Mare - all'esito del dibattimento, dichiarava DO LU colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. DO LU era stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 341, u.c., c.p. - per avere offeso l'onore e il prestigio del carabiniere UO Oronzo, presente nell'esercizio delle sue funzioni, dicendo in presenza di altre persone, in tono apparentemente scherzoso: "questo carabiniere lo devo ammazzare" e, rivolto alla moglie: "prendimi la pistola"; Francavilla, lì 27.03.1992. Recidiva reiterata (art. 99 c.p.).
La decisione, impugnata dall'imputato veniva confermata dalla Corte di Appello dell'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe. Avverso questa sentenza DO LU ha personalmente proposto rituale e tempestivo ricorso per cassazione e deduce:
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 486 e 487 stesso codice, per avere la corte in maniera apodittica disatteso la richiesta formulata nella udienza dibattimentale 20.01.99 di rinvio della stessa per motivi di salute. - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, difettando nella specie sia l'elemento materiale del reato, alla stregua di quanto accaduto, che l'elemento soggettivo, considerato lo stato di non completa sobrietà di esso ricorrente a seguito dell'assunzione delle bevande alcooliche.
- difetto di motivazione relativamente alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche "posto che la lacunosità del ragionamento sul punto non consente in alcun modo di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Corte a negare qualsivoglia valenza agli elementi positivi del fatto".
Il difensore di DO LU, avv. Giancarlo De Marco, con memoria in data 20.08.99, inviata via fax, ha chiesto che venga pronunciata, ex art. 609, co. 2, cod. proc. pen., declaratoria di non punibilità perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con tutti i provvedimenti conseguenziali.
Il ricorso non merita accoglimento.
Manifestamente infondata è la censura svolta con il primo motivo.
È bene innanzi tutto ricordare che il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell'imputato, ex art. 486 cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, si sottrae al sindacato di legittimità dovendo la Corte di cassazione limitarsi ad accertare se il potere discrezionale, attribuito al giudice di merito, sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici (sez. VI - 19.01.96, Pranno, rv 203410). Va sottolineato altresì che il giudice nel valutare la prova dell'assoluta impossibilità dell'imputato di comparire in udienza per legittimo impedimento, può disattendere, senza neppure l'obbligo di disporre accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza, certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino univocamente tale assoluta impossibilità (sez. IV - 7.11.96, Pochetti, rv. 206968). Nel caso di specie l'ordinanza dichiarativa di contumacia non è affatto apodittica tanto meno la sua motivazione è viziata da manifesta illogicità. La Corte territoriale, infatti, in ossequio ai principi sopra enunciati, ha disatteso la certificazione medica prodotta a sostegno dell'asserito assoluto impedimento a comparire dell'imputato, sul rilievo che la fase acuta della malattia - "colica addominale con vomito" - era da considerarsi ormai superata, come era agevole dedurre dal fatto che il medico curante si era limitato a prescrivere "tre giorni di convalescenza".
Infondato, ai limiti dell'ammissibilità, è, altresì, quanto dedotto, in punto responsabilità, con il secondo motivo di ricorso, trattandosi della riproposizione di questioni già dedotte in appello, che la corte territoriale ha correttamente deciso, fornendo al riguardo esauriente e logica motivazione.
I giudici di merito, pur dando atto che le espressioni oggettivamente minacciose, rivolte ai militari dell'Arma, furono profferite con calma, hanno escluso qualsivoglia intento scherzoso da parte dell'imputato, in considerazione sia delle circostanze nelle quali si svolse l'episodio oggetto di imputazione - controllo di persona in arresti domiciliari -, che della sua personalità, essendo egli gravato di numerosi precedenti penali anche in materia di armi, sia, infine, per il gesto fatto di portare la mano alla cintola. Hanno, altresì, correttamente negato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 92 c.p., qualsivoglia rilievo all'asserita riduzione dei freni inibitori conseguente ad uno stato di leggere ebrezza alcoolica, trattandosi in ogni caso di actio libera in causa. Incensurabile è poi la decisione in punto denegata concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici del merito fondato la stessa sulla personalità dell'imputato, sulla sua pericolosità sociale, alla luce del numero e della gravità dei precedenti penali ed in considerazione della particolare mitezza della pena inflitta, considerate le peculiarità soggettive ed oggettive della vicenda.
Non può, infine, essere condivisa la richiesta presentata dalla difesa dell'imputato, fatta propria dal Procuratore Generale presso questa Corte, di pronunciare declaratoria di non punibilità perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, essendo stato il delitto di oltraggio abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Il delitto di oltraggio, come è noto, puniva a tale titolo, assorbendoli in se, i delitti di ingiurie (art. 594 c.p.), minacce (612 c.p.) e percosse (581 c.p.) commessi contro un pubblico ufficiale nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (art. 61 n. 10 c.p.). L'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato il delitto di oltraggio, ma non ha fatto venir meno la rilevanza penale dei fatti-reato sussunti nella fattispecie di oltraggio. Nella specie non può quindi trovare applicazione il comma primo dell'art. 2, cod. pen., poiché la minaccia commessa in danno del pubblico ufficiale,
nonostante l'abrogazione dell'art. 341 c.p., costituisce tutt'ora reato a norma dell'art. 612, 61 n. 10 c.p. E così deve, pertanto, essere qualificato il fatto oggetto d'imputazione. La diversa qualificazione giuridica del fattoimpone, tuttavia una verifica in ordine alla procedibilità dell'azione penale considerato che il delitto di minaccia, anche se aggravato a norma dell'art. 61 n. 10 c.p., è procedibile di ufficio, ex art. 612 cpv., solo se la minaccia è "grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339".
Nel caso di specie, la serietà e gravità della minaccia è stata già positivamente apprezzata dai giudici del merito, con motivazione esauriente e logica, immune da qualsivoglia censura. Ciò vale ad escludere l'applicabilità degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla misura della pena da infliggere per il delitto di minaccia aggravata, ex art. 612, cpv., 61 n. 10, 99 c.p., poiché la determinazione di essa implica l'esercizio di un potere discrezionale dalla legge non attribuito al giudice di legittimità. Il principio della formazione progressiva del giudicato, affermato dalle S.U. penali di questa Corte (sent. 19.04.94, Cellerini, rv. 1968899), esclude, in sede di rinvio, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ad oggi non ancora maturata.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza in ordine al reato di minaccia grave di cui all'art. 612, comma secondo, e 61 n. 10 c.p., così qualificato il fatto di cui all'imputazione e rinvia alla Corte di Appello di Roma per la determinazione della pena. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 24 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999