Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
La pesca e la detenzione dei cd. datteri di mare sono da considerare rientranti nelle previsioni di cui all'art. 15, comma 1 lett. c), della legge 14 luglio 1965 n. 963 - recante la disciplina della pesca marittima - penalmente sanzionate dall'art. 24 della stessa legge, in virtù' della avvenuta integrazione, da parte della competente autorità amministrativa, del precetto della norma penale in bianco, contenuta nel citato art. 15, nella parte in cui si riferisce a quelle specie di cui sia vietata la cattura, in qualunque stadio della crescita, senza preventiva autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile e, successivamente, di quello delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, ex art. 32 della stessa legge. (nel caso di specie la Corte ha richiamato la vigenza al momento del fatto del Decreto Ministeriale 26 settembre 1996)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2000, n. 12955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12955 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 7/11/2000
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 3710
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 2255/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AM AR, n. il 3.5.1946 a Siracusa, ivi res. A mezzo del dip. Di fid. Avv. Luciano Zappulla, del foro di Siracusa
Avverso la sentenza del Pretore di Siracusa del 15/27 luglio 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. G. Passacantando che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
La sig.ra AR MP ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, impugnazione (qualificata "appello", ma rimessa a questa S.C., da quella d'Appello di Catania con ordinanza del 10/1 c.a. ex art 568 u.c. in rel. 593 co. 3 c.p.p) contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di L. 800.000 di ammenda, in quanto dichiarata colpevole della contravvenzione di cui all'art. 15 lett. c) della legge 14 luglio 1965 n. 963 (contenente la "Disciplina della pesca marittima"), per avere, in data 24/4/97 nel ristorante da lei gestito in Siracusa, detenuto, "a scopo di vendita o somministrazione alla clientela ... Kg. 2,5 di datteri di mare ... specie di mollusco di cui è vietata la cattura senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente".
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce l'insussistenza di alcun divieto, penalmente sanzionato, al riguardo, tenuto conto, in particolare, che nel regolamento per l'esecuzione della legge n. 963165 è prevista solo una limitazione, in ragione della lunghezza minima, per alcune specie di molluschi bivalvi pescabili, tra cui il dattero di mare (cm. 5), la cui violazione non risulta, nella specie, contestata o accertata, mentre nella sentenza non è richiamata alcuna normativa specifica che possa far ritenere sussistente la violazione.
Il ricorso è infondato, tenuto conto che il divieto di pesca e commercializzazione dei datteri di mare, molluschi bivalvi appartenenti alla specie lithophaga lithofaga, risulta introdotto e da oltre un decennio ormai stabilmente vigente, in forza di una serie ininterrotta di decreti ministeriali (del Ministero della Marina Mercantile e, successivamente, di quello delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, subentrato nelle specifiche attribuzioni), emessi, a salvaguardia dell'integrità dell'ambiente marino (in particolare, delle coste rocciose il cui irreversibile danneggiamento comportano i sistemi di pesca di tali organismi marini), in virtù della potestà, normativa secondaria, attribuita dall'art. 32 della legge sulla pesca marittima 14/7/65 n. 963 e nel rispetto del relativo procedimento di emanazione (prevedente, in particolare, il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima). Tale potestà, comportante la possibilità di emanare norme integrative della legge medesima "anche in deroga ai regolamenti vigenti" (vale a dire veri e propri "regolamenti delegati"), comporta la possibilità di integrare il precetto della norma penale cd. "in bianco", contenuta nell'art 15 lett. c) della citata legge (con conseguente applicabilità delle pene comminate dall'art 24 co. 1), nella parte in cui si riferisce a quelle "specie di cui sia vietata la cattura, in qualunque stadio della crescita, senza preventiva autorizzazione del Ministero" (con correlative illiceità anche di detenzione, trasporto e commercio).
Nel caso in esame il divieto de quo era vigente, al l'epoca del contesto, in forza del Decreto Ministeriale 26 settembre 1996, a nulla rilevando, attesa l'espressa citata facoltà di deroga conferita all'esecutivo dal citato art. 32 della legge, la circostanza che nell'originario regolamento di esecuzione della legge sulla pesca marittima approvato con D.P.R. 2/10/1968 n. 1639, dall'art. 89 (prevedente le dimensioni minime dei principali molluschi bivalvi) fosse contemplata anche la specie dei "datteri di mare", disposizione quest'ultima da ritenersi, in parte qua, derogata dal successivo regolamento delegato e, praticamente, abrogata dalla ininterrotta serie di analoghe norme, che hanno dato luogo, ormai, ad un regime di stabile divieto di pesca, detenzione e commercio di tali specie marine (v., in tal senso, la sent. 30/1/98 n. 1213 di questa sezione). D'altra parte la stabilità ed estensione generalizzata del divieto a tutto il territorio nazionale comportano la riferibilità delle relative violazioni alla citata fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 15/c e 24/l l. cit., e non a quella oggi sanzionata solo quale illecito amministrativo, di cui alla lettera a) dell'art. 15 cit., riferentesi alle violazioni di divieti contingenti, locali e riferiti a particolari periodi dell'anno (cfr., oltre alla citata sentenza n. 12/3/98, la n. 5366 del 27/5/93 di questa sezione). Al rigetto dell'impugnazione consegue, infine, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2000