Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
L'avvenuta nomina, da parte del giudice amministrativo, di un commissario "ad acta" per dare esecuzione ad un precedente giudicato, comporta che le questioni insorte sulle determinazioni di detto commissario ed, in genere, sulla sua azione rientrano nelle vicende del giudice dell'esecuzione; sicché, tutte le contestazioni in ordine a detta azione vanno proposte davanti al giudice dell'esecuzione, del quale il commissario è un ausiliario, fino a quando questi, con una valutazione estesa al merito, non ritenga che il precedente giudicato abbia ricevuto completa esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. RT PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. RT MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA USL/2 DI LUCCA (REGIONE TOSCANA) in persona EL legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 1/E, presso lo studio ELl'avvocato CARLO MORACCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI LEPRI, giusta ELega a margine EL ricorso;
- ricorrente -
contro
SA RT, AZ EN, ER LA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio ELl'avvocato CARLA RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BIAGIOTTI, giusta ELega a margine EL controricorso;
- controricorrenti -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2415/98, 2416/98, 2417/98 EL Tribunale di LUCCA - sezione lavoro;
udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 01/12/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
uditi gli Avvocati Carlo MORACCI, Carla RIZZO;
udito il P.M. in persona ELl'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per la giurisdizione ELl'A.G.A..
Svolgimento EL processo.
Con tre ricorsi per decreto ingiuntivo ELl'8 luglio 1998 proposti al pretore-giudice EL lavoro di CA, BE AI, ZO FA e PI OG esponevano quanto segue.
Con sentenza n. 104 EL 22 gennaio 1992 il T.A.R. ELla Toscana, accogliendo i ricorsi da loro proposti, aveva condannato la soppressa U.S.L. n.
5-Media AL EL HI (oggi Azienda U.S.L. n.
2-CA) a corrispondere ai tre ricorrenti l'indennità per il trasporto di attrezzi e materiali (prevista dall'art. 16 ELla legge n. 836 EL 1973) da loro maturata in riferimento all'attività lavorativa svolta alle dipendenze ELla detta U.S.L. nel servizio di ispezione e controllo in materia di lavoro ed igiene ambientale. La decisione non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile. Poiché l'amministrazione non aveva provveduto a darvi esecuzione, il AI, il FA ed il OG avevano promosso, sempre dinanzi al T.A.R. ELla Toscana, il giudizio di ottemperanza, che si era concluso con la decisione n. 34 EL 15 marzo 1997, con la quale il giudice adito, in accoglimento EL ricorso, aveva ingiunto alla menzionata Azienda U.S.L. di dare esecuzione al giudicato entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla notificazione ELla decisione ed aveva nominato quale commissario ad acta il dirigente ELla Regione Toscana preposto al personale ELle UU.SS.LL.. Con nota EL 28 luglio 1997 il commissario ad acta aveva identificato, ai fini ELla quantificazione ELle somme dovute, la tariffa da applicare in quella prevista dal decreto ministeriale 27 gennaio 1992 per il personale ELl'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza EL lavoro. Con lettera raccomandata EL 10 dicembre 1997 i tre ricorrenti avevano comunicato al commissario ad acta l'accettazione ELla tariffa dallo stesso individuata. Successivamente il commissario aveva invitato l'Azienda U.S.L. a procedere, entro il 15 dicembre 1998, alla quantificazione ELle spettanze moltiplicando le tariffe ormai identificate per il numero ELle missioni effettuate. Con nota EL 29 maggio 1998 l'Azienda U.S.L. aveva comunicato al commissario che "avrebbe provveduto all'elaborazione EL conteggio ed al conseguente pagamento, con talune limitazioni concernenti le missioni inerenti a non specifica attività ispettiva, alle missioni compiute da soggetti non operanti in coppia ed alle sole missioni effettuate fino al 31.12.1993". Con nota EL 26 giugno 1998 il commissario ad acta aveva condiviso le prime due limitazioni, "dichiarando di non disporre di alcun potere in ordine alla limitazione relativa al periodo temporale".
Tanto premesso, i tre ricorrenti sostenevano che l'Azienda U.S.L. n.
2-CA aveva "l'obbligo di dare ottemperanza alla decisione irrevocabile EL T.A.R. Toscana senza apportare limitazione alcuna" e che il commissario ad acta si sarebbe dovuto sostituire alla amministrazione inadempiente;
essi, pertanto, facevano valere i loro crediti derivanti dalla moltiplicazione EL numero ELle missioni per l'indennità identificata dal commissario. Tali crediti erano così quantificati: 1) per il AI, L. 22.318.800 (missioni relative agli anni dal 1986 al 1998); 2) per il FA, L. 4.599.700 (missioni relative agli anni dal 1986 al 1993); 3) per il OG, L. 14.546.000 (missioni relative agli anni dal 1986 al 1997). I ricorrenti, infine, ritenevano sussistente la giurisdizione EL giudice ordinario poiché facevano valere "diritti patrimoniali conseguenziali a pronuncie giudiziarie".
Il pretore adito, con tre decreti emessi il 23 settembre 1998, ha ingiunto alla Azienda U.S.L. n.
2-CA di procedere al pagamento ELle somme chieste nei ricorsi, oltre gli interessi legali. La detta Azienda ha proposto opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione EL giudice ordinario, essendo la controversia da devolvere al giudice amministrativo. Le tre cause di opposizione sono state riunite dal pretore.
L'Azienda U.S.L. n.
2-CA ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, al quale il AI, il FA ed il OG hanno resistito con un unico controricorso. Ambedue le parti hanno presentato memoria.
Motivi ELla decisione.
L'Azienda sostiene il difetto di giurisdizione EL giudice ordinario osservando che gli importi reclamati dai ricorrenti consistono in emolumenti da attività di pubblico impiego (ante 1^ luglio 1998) e che il pagamento degli stessi, dovuto in forza di una sentenza EL T.A.R. ELla Toscana, è stato eseguito nel termine e secondo le disposizioni impartite dal commissario ad acta nominato dallo stesso T.A.R. per ottemperare al giudicato. L'Azienda osserva ancora che, qualora i dipendenti non ritengano satisfattiva la liquidazione operata dall'amministrazione ed intendano impugnare le determinazioni EL commissario ad acta, permane la giurisdizione EL giudice amministrativo in quanto, essendo il detto commissario un organo ausiliario EL giudice che lo ha nominato, i provvedimenti da lui adottati sono impugnabili esclusivamente dinanzi al giudice ELl'ottemperanza.
La tesi ELl'Azienda che ha sollevato il regolamento preventivo di giurisdizione è fondata nella parte in cui ha sostenuto la giurisdizione EL giudice amministrativo in sede di ottemperanza al giudicato, poiché le pretese esercitate dai tre privati (BE AI, ZO FA e PI OG) sono dirette ad ottenere l'adempimento ELl'obbligo ELl'autorità amministrativa di conformarsi ad un precedente giudicato degli organi di giustizia amministrativa (art. 37, terzo comma, ELla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sui Tribunali amministrativi regionali).
Come gli stessi privati hanno dettagliatamente esposto nei tre ricorsi per ingiunzione presentati al ET di CA (ed è stato qui riassunto in narrativa), i tre dipendenti hanno ottenuto dal T.A.R. ELla Toscana una sentenza che ha condannato l'amministrazione a corrispondere loro l'indennità per il trasporto di attrezzi e materiali prevista dall'art. 16 ELla legge n. 836 EL 1973. Poiché questa decisione è divenuta irrevocabile e non ha avuto esecuzione dall'amministrazione, i tre dipendenti hanno agito in sede di ottemperanza ed hanno ottenuto la condanna ELl'Azienda U.S.L. n. 2 di CA a dare esecuzione al giudicato (decisione EL TAR. Toscana EL 15 marzo 1997, che ha nominato anche un commissario ad acta). La successiva attività EL commissario e ELl'Azienda debitrice ha fatto sorgere questioni interpretative sul giudicato da eseguire, perché i tre dipendenti interessati non hanno condiviso le limitazioni in ordine all'individuazione ELle missioni per le quali sussiste il diritto all'indennità affermato dal giudice amministrativo: due limitazioni attengono al contenuto ed alle caratteristiche ELle missioni da indennizzare, la terza limitazione concerne il limite temporale EL diritto. I tre dipendenti hanno agito davanti al giudice ordinario perché hanno ritenuto insussistenti le limitazioni applicate dall'Azienda ed in parte (due ELle tre) condivise dal commissario, onde hanno chiesto la differenza tra l'importo ELle missioni pagato dall'Azienda (in sede di esecuzione EL giudicato) e quello a cui essi ritengono di avere diritto a seguito ELla non operatività ELle dette limitazioni. A fondamento ELle loro pretese i tre dipendenti ELl'Azienda deducono, quindi, un adempimento soltanto parziale EL precedente giudicato EL giudice amministrativo, in contrasto con l'Azienda che ritiene di avervi dato esecuzione completa. Tale questione, comportando necessariamente l'interpretazione EL giudicato EL T.A.R. ELla Toscana, costituisce l'oggetto tipico EL giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 37 ELla citata legge n. 1034/71, che è il rimedio giudiziale predisposto dall'ordinamento non solo nel caso di inerzia totale ELl'amministrazione, ma anche quando l'amministrazione si conformi soltanto parzialmente al giudicato. L'avvenuta nomina, da parte EL T.A.R. ELla Toscana, di un commissario ad acta proprio per dare esecuzione al precedente giudicato conferma che le questioni insorte sulle determinazioni di detto commissario ed in genere sulla sua azione rientrano nelle vicende EL giudizio di esecuzione, onde tutte le contestazioni in ordine a detta azione vanno proposte davanti al giudice ELl'esecuzione, di cui il commissario ad acta è un ausiliario. Ed invero il giudizio di ottemperanza non può ritenersi concluso con la nomina EL detto commissario, ma continua fino a quando il giudice ELl'esecuzione, con una valutazione estesa al merito (art. 27 n. 4 t.u. n. 1054/24 e art. 7, comma primo, legge n. 1034/71), non ritenga che il precedente giudicato abbia ricevuto completa esecuzione. Di conseguenza, non possono essere condivise le ragioni esposte dai tre dipendenti a fondamento ELla giurisdizione EL giudice ordinario da loro adito con la procedura per ingiunzione. Essi, nei tre ricorsi per il decreto ingiuntivo, hanno sostenuto di fare valere diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità EL T.A.R. ELla Toscana, rientranti pertanto nella giurisdizione EL giudice ordinario. La tesi è infondata perché i dipendenti hanno chiesto il pagamento ELla stessa indennità (per il trasporto di attrezzi e materiali) riconosciuta loro dovuta dal detto T.A.R., onde il diritto da loro esercitato non - è consequenziale a quello che ha costituito l'oggetto ELla sentenza EL giudice amministrativo. Le parti controvertono non su un diritto diverso da quello all'indennità, ma degli (eventuali) limiti EL diritto all'indennità, come riconosciuto dal precedente giudicato. E solo l'interpretazione di tale giudicato, che l'ordinamento attribuisce al giudice ELl'ottemperanza (Sez. un. 30 giugno 1999 n. 376), può consentire di stabilire se i contestati limiti siano o meno sussistenti.
Del tutto estraneo alla presente controversia è, infine, - il trasferimento al giudice ordinario ELle controversie in materia di pubblico impiego, disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, onde è priva di rilievo la questione interpretativa ELla
disposizione transitoria contenuta nell'art. 45, comma 17, ELlo stesso testo normativo.
Tale modifica ELl'ambito ELla giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa non concerne il giudizio di ottemperanza ELl'amministrazione al giudicato (ordinario ed amministrativo), che rimane affidato agli organi di giustizia amministrativa secondo il disposto ELl'art. 37 ELla legge n. 1034 EL 1971. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione EL giudice amministrativo in sede di ottemperanza al giudicato. Consegue l'assenza di giurisdizione EL giudice ordinario, che ha emanato i decreti ingiuntivi avverso cui l'Azienda ha proposto opposizione. In ordine alle spese processuali, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti ELle spese ELl'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione EL giudice amministrativo in sede di ottemperanza al giudicato. Compensa tra le parti le spese ELl'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001