Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 108
CASS
Sentenza 12 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'avvenuta nomina, da parte del giudice amministrativo, di un commissario "ad acta" per dare esecuzione ad un precedente giudicato, comporta che le questioni insorte sulle determinazioni di detto commissario ed, in genere, sulla sua azione rientrano nelle vicende del giudice dell'esecuzione; sicché, tutte le contestazioni in ordine a detta azione vanno proposte davanti al giudice dell'esecuzione, del quale il commissario è un ausiliario, fino a quando questi, con una valutazione estesa al merito, non ritenga che il precedente giudicato abbia ricevuto completa esecuzione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 108
    Data del deposito : 12 marzo 2001

    Testo completo