Sentenza 20 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2003, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 600 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DIF. GURIND. Composta dagli VITTORIA Primo Presidente f.f. R.G.N. 6764/01 Dott: Paolo - Cron.5957 ConsiglierePAOLINI Dott. Giovanni Rep. 736 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Ernesto LUPO -Consigliere - Ud. 05/12/02 -Rel. Consigliere- Dott. Francesco SABATINI Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE -Consigliere - Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere- Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PICARDI 4/B, presso lo studio dell'avvocato NICOLA RAGNI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO giusta delega a margine del CAPUTI JAMBRENGHI, ricorso;
- ricorrente 2002
contro
RO, MATTOCCIA MARINA, elettivamente 1597 CESINO -1- domiciliati in ROMA VIA DONINZETTI 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO CAPUA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO UGO STEFANI', giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 883/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 03/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
uditi gli avvocati VINCENZO CAPUTI JAMBRENGHI, Francesco Ugo STEFANI'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli che ha concluso per motivo, giurisdizione il rigetto del primo dell'a.g.o.. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi CO NO e AR TT convennero NT RA dapprima con denuncia dinanzi al Pretore di Ascoli di nuova opera ' con atto di Satriano e successivamente citazione del 12 settembre 1989 dinanzi al ' Tribunale di Foggia e ne chiesero la condanna alla demolizione di quanto da lui costruito sul suo suolo alla distanza inferiore a dieci metri dal loro fabbricato prevista dalle norme sulle costruzioni in zone sismiche - il quale tra l'altro Resistendo il convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del giudice il Tribunale respinta tale ordinario eccezione rigettò la domanda con sentenza del 30 ' dicembre 1991 che impugnata dalla parte rimasta soccombente , fu confermata dalla Corte di Appello di Bari con pronuncia del 31 ottobre 1995 : la Corte - dopo aver rilevato in ordine alla ' eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario riproposta dal RA , che non poteva . dubitarsi che gli attori avessero il diritto soggettivo al rispetto della distanza legale le osservò che i fabbricati delle parti erano separati da un suolo costituente intervallo d'isolamento 3 chiuso alla pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni , talché la distanza minima tra di essi era ' prevista dal ' inferiore e rispettata quella regolamento comunale . In accoglimento del ricorso proposto dal NO e dalla TT , con sentenza del 27 agosto 1998 questa C.S. cassò la n. 8505 la seconda sezione di rilievo " che la decisione impugnata con il destinazione dell'area che costituisce intervallo di isolamento tra fabbricati , in particolare quella dichiarata ( da parte di colui che di tale area può disporre ), non è decisiva ai fini di causa;
quel che rileva infatti ' ' sono solo le sue oggettive caratteristiche ed in particolare la ' sottrazione al pubblico transito che deve sua essere realizzata mediante la sua effettiva chiusura la sua recinzione " Con la sentenza + ora gravata altra sezione ' della stessa Corte territoriale giudice del ' quantoper di ragione la rinvio ha accolto domanda attrice dichiarando l'illegittimità della costruzione del RA al quale ha ordinato di procedere alla riduzione in pristino dell'area le edificata entro la distanza di dieci metri dall'immobile degli attori e . con separata 4 ordinanza ha disposto per il prosieguo del giudizio in ordine all'individuazione dei criteri di ripristino osservando che " l'unico dato processuale ineludibile e rilevante ai fini della decisione è che l'area interposta tra i due . al momento della fabbricati era e rimane decisione di questa fase processuale di rinvio priva di chiusura ovvero di recinzione totale o ' di qualsiasi altro mezzo di dissuasione all'ingresso della pubblica circolazione " • Per la cassazione di tale decisione il RA ha proposto ricorso affidato a sei motivi F cui il TT resistono con unico NO e la controricorso Il ricorso è stato assegnato alla Sezioni Unite per la decisione sulla questione di giurisdizione di cui al primo motivo ( art. 142 ' - Entrambe le parti hanno disp. att. c.p.c. ) depositato memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce con riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c. ' ' il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed a sostegno di esso - pur riconoscendo che in ' caso di violazione della distanza tra fabbricati , prevista dalla legge n. 1684 del 1962 , alla parte и 5 era attribuito il diritto soggettivo alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno afferma - che , con la legge 12.2.1974 n. 64 ed i successivi decreti ministeriali ' il legislatore ha mutato 11 conferendo pregnanza radicalmente indirizzo assoluta alla tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione in zona sismica e privando di qualsiasi rilievo ogni questione relativa al diritto dominicale 1 1 e da ciò trae l'insussistenza del diritto soggettivo all'arretramento della costruzione che abbia violato la disciplina delle distanze da una strada essendo invece configurabile una posizione di interesse legittimo da far valer dinanzi al giudice amministrativo . La Corte premesso che al momento rilevante ai - ' i della proposizione sensi dell'art. 5 c.p.c. della domanda ( ricorso del 1987 e citazione del 1989 ) era da tempo in vigore la legge del 1974 cui il ricorrente si richiama SS che la ' questione della giurisdizione del giudice ordinario non può essere riesaminata essendosi su di essa formato il giudicato l Già infatti ' dinanzi al Tribunale di Foggia l'odierno ricorrente come egli stesso SS ( 6 -pag. 5 ricorso } e come risulta dagli atti eccepi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
l'eccezione venne respinta tanto dal Tribunale che alla quale era statadalla Corte di Appello ' con la conseguenza che era onere del riproposta RA soccombente rispetto a tale eccezione ma ' vittorioso nel merito ' proporre ricorso incidentale sul punto Ciò egli omise di fare - ' con la conseguenza che con la citata sentenza n. 8505/98 questa C.S. adita dai soli NO e ' TT non affrontò la questione e cassata . . 'la sentenza impugnata per ragioni di merito rimise le parti dinanzi ad altra sezione della stessa Corte territoriale Orbene , dovendo il principio della rilevabilità in ogni stato e grado del processo (d'ufficio ' art. 37 c.p.c. ) del difetto di giurisdizione ' ' essere coordinato con il sistema delle impugnazioni ' operando esso ogni qualvolta non esista una precedente statuizione . se questa sia ' mentre i giudici delle successivi fasi stata emessa ' possono conoscere della questione soltanto se essa abbia formato oggetto di impugnazione ( da ultimo le in tal senso Cass. sez. un. n. 10961 del 2001 ) . ne segue che la mancata proposizione , da parte del 7 RA , del ricorso avverso la sentenza del 1995 della Corte di Bari affermativa della giurisdizione del giudice ordinario ha comportato la formazione del giudicato sul punto , tanto che, detta sentenza è stata poi cassata per ragioni soltanto di merito . Respinto pertanto , il primo motivo del ricorso i gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per , l'assegnazione di esso ad una sezione semplice per l'esame delle altre censure
p.q.m.
La Corte a Sezioni Unite rigetta il primo motivo del ricorso e rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 5 dicembre 2002 Il Consigliere est. Il Presidente -posto vilaric ance but IL CANCELLIERE C1 Giovann Giambattista Depositata in Cancelleria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 20 FEB. 2003 Si attesta la registrazione pressO ELLIERE C1 l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Glosand iambattista 28 serie 4 al n. "3"GEN MAMORARIO IL FUN HONARIO €