Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
1 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP0509 9 402 INNOME DEL POROLO SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 17441/99 Consigliere Cron.15616 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. GU VIDIRI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO CORIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.
1.55 ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 12 APR. 2002 IL CANCELLIERE STEFANO JACINI 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIA VILUCCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA 1 VINICIO BAMONTI, giusta delega in atti;
D - ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 335 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di -1- し ROMA del 3.11.99, rep. n. 52468; - controricorrente avversO la sentenza n. 140/99 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 12/04/99 - R.G.N. 865/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO depositato in data 23 settembre Con ricorso 1993, CA AN conveniva l'Inail davanti al Pretore di lavoro di Ascoli Piceno chiedendo che venisse dichiarato che, a seguito della malattia professionale denunciata il 10 maggio 1990 (ernia discale L5-S1 con deficit funzionale), esso ricorrente aveva diritto a rendita permanente nella misura del 24% (o ad altra misura risultante in corso di causa anche in relazione a menomazioni precedenti di origine lavorativa о extralavorativa),con la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli interessi come per legge. GU Vioni Costituitosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza del 17 gennaio 1995 riconosceva la rendita per inabilità permanente nella misura del 14% e condannava l'INAIL a corrispondere la relativa rendita nei modi e con le decorrenze di legge, oltre agli interessi legali sui ratei maturati. A seguito di gravame dell'INAIL il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 12 aprile 1999 rigettava la domanda proposta dal AN e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. TribunaleNel pervenire a tale conclusione il osservava che giusta il parere formulato all'esito - 1 dell' esame obiettivo e di una valutazione della documentazione in atti - dal c.t.u. dott. GU Noira, nominato in secondo grado, il AN era affetto da una soft ernia, che colpisce soggetti in buone condizioni cliniche aventi una età compresa tra i 30 AN, che ed i 40 anni,quale quella, appunto, del svolgeva attività di autista piazzista. Nel caso di specie l'attività lavorativa di sollevare ripetutamente pesi anche in posizione non corretta, ' e le lunghe ore passate alla guida di automezzi sicuramente influenzato negativamente avevano l'evoluzione della degenerazione discale con effetto GU OL però aggravante e non determinante. A sostegno del suo giudizio, poi fatto proprio dal Tribunale, il consulente ricordava che nella soft-ernia la causa della determinazione dell'infermità è una degenerazione del disco intervertebrale che prescinde dalla ricorrenza di microtrauma ripetitivi come quelli riferiti dal AN. Avverso tale sentenza EL AN propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'Inail. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso CA AN deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo della 2 controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) nonchè violazione dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare sostiene che il giudice d'appello ha . errato nel distinguere tra effetto aggravante ed effetto determinante della malattia e,per di più,ha ignorato distinzionela tra antecedente condizionale, concausa e causa nonchè la elementare di un substrato biologico nozione che, in presenza Gun to Under proclive alla malattia, ogni dato dell'assicurato fattuale, anche se di scarsa consistenza, può assumere GU ugualmente una efficienza causale. Il ricorso è fondato e pertanto, va accolto. E' giurisprudenza costante di questa Corte che nell'assicurazione contro le malattie professionali l'assicurato, a seguito della sentenza n. 179 della Corte Costituzionale, in difetto dell'esposizione ai fattori patogeni tabellati (che comporta una presunzione di professionalità della malattia), se non usufruisce di una presunzione legale, tuttavia può provare l'eziologia professionale della malattia cui è affetto;
pertanto l'indagine tecnica attinente a tale eziologia va condotta anche in relazione a fattori di rischio diversi da quelli considerati dalle tabelle 3 allegate al d.p.r. n. 1124 del 1965, e propri del tipo di attività lavorativa svolta dall'interessato, senza escludere quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico concorrenza di fattori causaliper l'assicurato. La professionali professionali,d'altra e non l'applicazione del principio parte, implica dell'equivalenza delle condizioni recepito dall'art. 41 c.p., per cui va attribuita efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito - anche in Slo Visku produzione materia indiretta e remota alla Guilo dell'evento, salvo il temperamento, posto dall'art. 41 cit., secondo cui deve essere riconosciuto l'idoneità interruttiva sul nesso eziologico alla sopravvenienza di un fattore sufficiente da se solo a produrre l'evento (cfr. in tali sensi Cass. 27 dicembre 1999 n. 14565 cui adde, per il criterio della equivalenza delle cause, Cass. 9 luglio 2001 n. 9297;Cass. 27 febbraio 1990 n. 1536). Orbene, la sentenza impugnata non risulta in linea con i suddetti principi in quanto non ha valutato l'esistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia denunziata dal AN alla stregua del criterio delle equivalenza delle cause. Il Tribunale non ha, infatti, accertato - nè ha motivato in alcun modo sul punto se l'attività svolta dal AN, per le sue modalità di esercizio, abbia o meno determinato nelle condizioni di salute dell'assicurato un aggravamento tale da far superare quella soglia di inabilità (11%) richiesta per il riconoscimento della rendita per malattia professionale abbia operato comeо se, comunque, concausa di quello stato di invalidità riscontrato in sede di consulenza d'ufficio. Consegue da quanto sinora detto che, in accoglimento stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessariGunsho del ricorso, la sentenza impugnata va cassata. Alla ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Perugia, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia anche per le spese del presente giudizio di cassazione. 5 Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002. IL PRESIDENTEPREVIDENTY IL CONSIGLIERE ESTENSORE ساكيل ماكا и р у г д Hell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.0.APR 2002 B IL CANCELLIERECAT O C 3 I 0 A 1 3 D S 5 , . S T A O . R L T , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 S N T 1 G N S E O O E S P A I G M D I A G E E , A O L D O T R T E I A T T R S L I I N L G D E E E S D O R E 6