Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0062113 0 28 16 /02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO AN Oggetto: Imposta sui redditi - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accertamento SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19194/98 Dott. Enrico Presidente Papa Consigliere Cron. 6577 Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. CeccheriniDott. Aldo Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Ud. 28/06/2001 Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62 113 sul ricorso proposto: da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
- ricorrente -
contro il signor GI LA MO;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 274/97, depositata il 25 agosto 1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2001 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
1633 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele All Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Roma 18 aprile 1997, n. 274/09/97, depositata il 25 agosto 1997, che ha confermato la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Cassino n. 405/03/93, la quale ha accolto il ricorso del signor GI La MO contro l'avviso di accertamen- to dell'IRPEF e dell'ILOR 1987. 1.2. L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cassino ha adottato un avviso di accertamento con il quale ha rideterminato in lire 26.840.000 il reddito del contribuente per il 1987, dichiarato in perdita per £ 235.000, av- valendosi del potere di accertamento sintetico ex art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e applicando i coefficienti previsti dai DM 21 luglio 1983 e 17 novembre 1986 e relativi all'indicatore di reddito costituito dal mantenimen- to di due autovetture.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 18 aprile 1997, n. 274/09/97, è così motivata: - data la relatività della presunzione in base alla quale il reddito è stato de- terminato, il contribuente può fornire la prova contraria;
- il contribuente ha dimostrato che la sua attività di agenzia di pratiche au- tomobilistiche era iniziata nel maggio 1987, per cui il reddito d'impresa mi- nore non poteva essere che quello dichiarato;
-per quanto riguarda il possesso delle autovetture, il contribuente ha chiari- to che si trattava dell'uso di una sola di esse per l'attività di agenzia, quale bene strumentale;
तार 2 - pertanto, anche sulla base delle giustificazioni fornite per l'analogo proce- dimento relativo al 1986, il ricorso va accolto.
2.1. Il ricorso del Ministero delle finanze per la cassazione della sen- tenza della Commissione tributaria regionale di Roma 18 aprile 1997, n. 274/09/97, è basato: 1) sulla violazione dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc;
2) sull'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
2.2. Il Ministero delle finanze conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza della Commissione tributaria regio- nale di Roma 18 aprile 1997, n. 274/09/97. Spese consequenziali.
3. Il contribuente non si è costituito. Motivi della decisione 4.1. Il ricorso del Ministero delle finanze è basato su due motivi: 1) la violazione dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc;
2) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
4.2. I due motivi sono così argomentati: 1) l'Ufficio tributario, già in primo grado, aveva fatto rilevare che le doglianze della parte non erano suffragate da prove documentali e che l'ac- certamento originava dalla segnalazione del Centro informativo, a seguito del quale il contribuente era stato invitato, ai sensi dell'art. 32, ad esibire la documentazione e a fornire notizie con questionario;
dagli atti emerge che nel 1987 la ditta era proprietaria di due autovetture di 43 cavalli fiscali e che 3 il nucleo familiare era composto da una sola persona;
tali elementi facevano presumere all'Ufficio una discreta capacità del soggetto;
d'altra parte il red- dito dichiarato nei periodi precedenti non poteva consentire il soddisfaci- mento delle primarie esigenze personali e familiari, né tanto meno poteva consentire la disponibilità dell'autovettura; a fronte di tali circostanze l'Uffi- cio procedeva legittimamente a rettificare il reddito sulla base dell'art. 38.4 DPR 29 settembre 1973, n. 600; 2) nel caso specifico la prassi sintetica è, dunque, l'unica praticabile in assenza di dati analitici;
non trova nessuna giustificazione la situazione reddituale negativa dichiarata rispetto alla capacità contributiva estrinsecata dal contribuente: il possesso delle auto e le spese necessarie al mantenimen- to della famiglia denotano agiatezza e sono, quindi, indice di buona capacità contributiva;
in particolare, le considerazioni riguardanti l'agenzia, che, a- vendo iniziato l'attività nel maggio 1987, non avrebbe potuto produrre un reddito di impresa superiore quello dichiarato, e quelle riguardanti l'auto, che sarebbe stata usata come bene strumentale, non giustificano la situazio- ne fiscale dichiarata e cioè una perdita di lire 574.000. 4.3. Data la loro stretta connessione, i due motivi possono essere e- saminati congiuntamente. Essi sono fondati. Infatti, dalla motivazione della sentenza impugna- ta, che si è riprodotta al punto 1.3. delle premesse, si trae la convinzione che il giudice d'appello l'ha correttamente impostata, quando ha ricordato la na- tura relativa della presunzione e la conseguente sua superabilità da parte del contribuente in sede probatoria, ma che non altrettanto correttamente ha o- perato quando non ha fornito alcun elemento che consenta di ripercorrere 4 l'iter logico seguito dal Collegio per giungere a neutralizzare il valore indi- cativo della capacità contributiva, espresso dai fattori che l'Ufficio ha assun- to a base del suo accertamento sintetico. Invero, non è assolutamente possibile che dalla lettura della senten- za ci si possa render conto delle ragioni per le quali un'agenzia di pratiche automobilistiche, attivata nel maggio 1987, non possa dar altro, dopo otto mesi di attività, che un reddito di impresa in perdita, come quello dichiarato per lire 235.000. Può ben darsi, beninteso, che per le cause più varie (erro- nea valutazione di marketing, malattia, calamità, incapacità professionale, ostilità ambientale od altre ragioni ancora), l'attività non sia soddisfacente o sia addirittura disastrosa, ma è sicuro che non è di per sé convincente la me- ra affermazione che un'attività imprenditoriale si concluda senz'altro in per- dita al termine dei primi otto mesi del suo svolgimento. Quanto alle autovetture, per una di esse si afferma che il solo fatto che la si fosse usata come bene strumentale per l'agenzia sarebbe ragione sufficiente per privare il suo possesso di qualsiasi valore indicativo di capa- cità contributiva. A prescindere dalla fondatezza di tale asserzione, resta il fatto che la motivazione non dice alcunché né sulle prove addotte a tal fine del contribuente né sulla valutazione che di esse ha effettuato il Collegio. Dell'altra vettura, poi, nulla si legge nella motivazione. Infine, con il rinvio alle giustificazioni fornite per l'accertamento per il 1986 si ritiene di poter motivare per relationem la sentenza relativa al 1987. La tecnica redazionale va decisamente censurata, perché la motiva- zione degli atti giurisdizionali, a differenza di quel che è consentito nel ri- spetto di determinate rigorose garanzie per gli atti amministrativi, 5 M dev'essere del tutto autonoma da quella contenuta in altre sentenze, perché solo così può essere garantito il principio di pubblicità che governa l'attività giurisdizionale. A riprova del vizio così introdotto nella struttura della sen- tenza, basta constatare che, in conseguenza del rinvio ad altra sentenza, re- stano indeterminate sia le "giustificazioni" che siano state addotte per il 1986, sia il loro oggetto, sia le valutazioni che ne ha dato il Collegio, con particolare riguardo alle ragioni per le quali esse sono ritenute rilevanti an- che per l'anno successivo.
4.4. In conclusione, per tutte le considerazioni esposte si ritiene che il modo con il quale è stata formulata la motivazione della sentenza impu- gnata non consente di affermare che le prove, fornite dal contribuente, siano idonee a vincere la presunzione fatta valere dall'Ufficio. Di conseguenza, si rende necessario cassare la sentenza impugnata e rinviare ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, perché fornisca, delle prove utilizzate dal contribuente, una motivazione sufficiente ed adeguata. Essa provvederà anche a decidere in ordine alle spese relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, altra Sezione, che provvederà anche sulle spese relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2001. Il Presidente تم شورا Il relatore ed estensore Milouall. DEPOSITATO IN CANCELLER: 26 FEB. 2002 IL CANCEL HERE C1 Oggi. IL CANCELLIERE C1 NO Ba sta NO AT