Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12025 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 03 2025 Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI 21833/00 Cron. 25307 Dott. Donato FIGURELLI erel Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere Ud.23/10/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati DE LUCA TAMAJO CARLO BOURSIER NIUTTA, che 10 2002 rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
4181 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 25271/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/11/99 R.G.N. 40311/96; 3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato TOSCANO;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio La società IA s.p.a., con lettera del 28 ottobre 1992 comunicava al comandante BE IN , suo dipendente,che il rapporto di lavoro doveva intendersi risolto dal 24 ottobre 1993, al compimento del sessantesimo anno di età, per l' impossibilità di continuare ad utilizzarlo sugli aeromobili sociali a norma dell'art. 914 del cod. nav. Soggiungeva che in ogni caso il rapporto avrebbe dovuto ritenersi risolto alla data indicata, coincidente con il raggiungimento da parte del IN del limite massimo di età per l'iscrizione e il conseguimento dei requisiti pensionistici, nell'ambito della speciale forma assicurativa obbligatoria della categoria di appartenenza. In data 24 ottobre 1993 la società risolveva effettivamente il rapporto. s a l E f Il lavoratore impugnava il recesso dinanzi al Pretore di Roma, premettendo di avere optato per la prosecuzione del rapporto fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e rilevando che in base al DPR 27 marzo 1992, n. 279, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 maggio 1992, a modifica del precedente dpr 566/88, era stata elevata da 60 a 65 anni la validità dei brevetti per piloti operanti su aeromobili per i quali sia prevista la presenza di più di un pilota, semprechè vi sia tra i componenti l'equipaggio un pilota con meno di sessanta anni. L'impugnativa veniva accolta dal Pretore, ma la sentenza, su appello dell'IA, contrastato dal IN, è stata interamente riformata dal Tribunale di Roma, il quale ha rigettato la domanda del lavoratore, compensando interamente le spese di lite. 2 1 14 Il Tribunale ha premesso che l'Alitalita si era doluta della decisione di primo grado sotto il triplice profilo della inesatta lettura delle disposizioni del dpr 279 del 1992; della illegittimità di tale dpr per violazione dei limiti segnati, nel caso, al potere regolamentare dall'art. 731 del cod. nav., nel testo modificato dall'art. 3 della legge 213 del 1983, non potendo il regolamento, che avrebbe dovuto uniformarsi ai criteri della Convenzione di Chicago, introdurre un limite di età superiore a quello ivi previsto per l'esercizio dell'attività di pilota di linea;
della incompatibilità delle disposizioni relative all'opzione, stabilite nelle leggi n. 54 del 1982 e 407 del 1990, con il sistema previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, che fissal al sessantesimo anno di età il limite entro cui può esser conservata l'iscrizione al fondo del personale navigante. Il Tribunale ha quindi rilevato che, nelle more del giudizio, il D.p.r. 279/92 era stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione 10 aprile 1997, n. 577, avente effetto erga omnes, nella parte in cui aveva modificato le norme del precedente dpr 566/88 relative al limite di età per i piloti impiegati nei servizi di trasporto pubblico, (voli di linea e non di linea). Conseguentemente ritornava in vigore il limite di età previsto dall'art. 9 del dpr 566/88 in base al quale "le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino .....al compimento del 60° anno di età per piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea." 5 2 Poiché il IN alla data della risoluzione del rapporto aveva superato tale limiti e non poteva quindi continuare a svolgere le mansioni affidategli, alla compagnia non residuava alcuna facoltà di mantenerlo in servizio del dipendente, incombendole anzi il dovere di allontanarlo: in sostanza, si era alla presenza dell'ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, per interdizione dal titolo professionale e dall'esercizio della professione nautica, prevista dall'art. 914, n. 2, del cod. nav., del quale l'art. 9 del cit. DPR 566/88 costitutiva applicazione. Restavano pertanto assorbiti i motivi di gravame riguardanti il profilo previdenziale. Il Tribunale ha infine giudicato tardive rispetto all'oggetto del giudizio come definito in primo grado, oltrechè generiche per difetto di precisazioni sulle effettive possibilità di utilizzo e sul possesso da parte del lavoratore dei relativi requisiti, le deduzioni svolte dal IN in grado di appello circa la possibilità di continuazione nel rapporto venendo adibito ad altre attività di pilotaggio quali i voli di addestramento, o il trasferimento dei velivoli. Contro questa sentenza il IN ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. L'IA resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso denunziando violazione falsa applicazione delle disposizioni normative vigenti nella materia oggetto del giudizio è segnatamente delle leggi n. 859/65, 484/73, 480/88, 407/90, del decreto 3 legislativo 503/92, della legge 321/92, nullità della sentenza è del procedimento, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia., il ricorrente addebita iin sintesi alla sentenza impugnata, di non aver considerato che, avendo il EL diritto in base alla legge 480/88 di restare iscritto al fondo volo anche dopo il limite dei 60 anni, in quanto iscrittovi dà data anteriore al vigore della legge stessa, ed avendo esercitato l' opzione per la continuazione del rapporto, non una poteva configurarsi una causa di risoluzione automatica del rapporto ma solo il ripristino del potere di recesso" ad nutum " del datore di lavoro, in concreto non esercitabile per effetto dell' opzione. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione del DPR 18 novembre 1988, n. 566 e successive modifiche, nonché dei principi vigenti in tema di jus novorum in appello e di effetti estensivi del giudicato esterno, nullità della sentenza e del procedimento, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, il ricorrente addebita la sentenza impugnata, per un verso di non aver considerato che sulla base del DPR bicchiere 566/88 deve ritenersi che in linea generale le attività professionali consentite dalle licenze dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, essendo per contro limitate al sessantesimo anno di età solo talune delle attività che i piloti possono svolgere, e per altro verso di non aver tenuto presente che da quanto precede non poteva esser prospettata alcuna 4 sostanziale illegittimità del DPR 279/92, pur essendo stato questo annullato dalla decisione 576 del Consiglio di Stato, nella parte in cui modificava l'articolo 9, c. 2 lettera a) del DPR 566/88. I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente, e vanno dichiarati infondati alla stregua del principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa corte in controversia analoga, alla quale il collegio intende attenersi, non essendo stati prospettati motivi validi per discostarsene, secondo cui con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, ove il pilota al compimento del sessantesimo anno non abbia ancora maturato i requisiti pensionistici, il suo rapporto prosegue con lo stesso regime di stabilità, reale od obbligatoria, in precedenza. applicabile ed il datore di lavoro e' onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota. Ove invece il pilota ultrasessantenne abbia maturato i requisiti pensionistici, può esercitare l'opzione (artt. 6 legge n.54 del 1982 e 6 legge n. 407 del 1990 e succ. mod.) per la prosecuzione del rapporto (con conseguente protrazione del regime generale del licenziamento individuale vigente prima del raggiungimento di tale limite di età) solo sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica possano ancora essere legittimamente svolte pur dopo la riduzione dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di pilota per il compimento del sessantesimo anno ex art. 9, comma secondo, lett. a), d.P.R. n. 566 5 del 1988, come sostituito dall'art. 1, lett. a) d.P.R. n.279 del 1992 del 1988, che, dopo la sentenza di annullamento parziale del Consiglio di Stato, sez. VI, n.577 del 1997, va letto nel senso che fermo restando il limite di età di sessantanni nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo il limite e 'differito a sessantacinque anni unicamente se per il servizio di trasporto aereo di linea e non di linea sia prescritto l'impiego di piu' di un pilota purche' il comandante ed il co - pilota abbiano meno di sessantanni. Sicche', se le mansioni corrispondenti alla qualifica (nella specie di pilota comandante) non possono piu' essere svolte per mancanza di idonea abilitazione, stante la riduzione di contenuto di quest'ultima al momento del compimento del sessantesimo anno di eta', il rapporto diventa liberamente recidibile. (Cass. 24 luglio 1998, n. 7297). È appena da aggiungere, quanto ai profili relativi all'utilizzabilità del ricorrente in mansioni diverse, pur dopo la perdita del titolo professionale, che, la censura riguardante la decisione del giudice di appello, il quale ha considerato tardive le deduzioni svolte al riguardo dal IN, deve considerarsi priva di decisività, per la totale assenza di precisazioni circa le attività, concretamente e non solo teoricamente, esercitabili nell'ambito dell'azienda. Il che, evidentemente, assorbe le specifiche articolazioni di quella censura relative alla dedotta erroneità della sentenza di merito, in ordine alla valutazione dello ius superveniens. Il ricorso è dunque rigettato. Appare opportuno tuttavia compensare le spese di questo giudizio. 6 Rigetta il ricorso e compensa Roma 23 ottobre 2002 Il cons.est. Filippo Chrcy
PQM
le spese del giudizio. Il Presidente Guglielmo Sciarelli will I сеIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria M E R oggi - 8 AGO 2003 P U S CANCELLIERE Wone JACOLEGGE 11-817 LLO DI AI SEDICI DELL'ART. 10 SPESA, TASSA DI BOLLO, DI PESA, TASSA DELL'ART. 10 5-73 N. 533 7